Allegato A
Seduta n. 383 del 4/11/2003


Pag. 26


...

(A.C. 4233 - Sezione 19)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

Art. 16.
(Concorsi).

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale


Pag. 27

nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 55 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 45 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
7) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate


Pag. 28

e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

ART. 16.
(Concorsi).

Sopprimerlo.
* 16. 6. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.
* 16. 7. Bricolo.

Sopprimerlo.
* 16. 11. Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
** 16. 1. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
** 16. 10. Bricolo.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle Forze di polizia fino a: vigili del fuoco con le seguenti: dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato.

Conseguentemente, al comma 4:
alla lettera
a), sopprimere i numeri 4), 5) e 6);
alla lettera b), sopprimere i numeri 4), 5) e 6).
16. 2. Minniti, Molinari Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, sostituire le parole da: militare, del Corpo fino a: i posti messi con le seguenti: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti messi annualmente a concorso e, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed del Corpo militare della Croce Rossa, l'80 per cento dei posti messi.
16. 8. Bricolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, al comma 4:
alla lettera a), sopprimere il numero 5);
alla lettera
b), sopprimere il numero 5).
16. 12. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: i posti messi con le seguenti: il 50 per cento dei posti messi.
16. 9. Bricolo, Rizzi.
(Approvato)


Pag. 29

Al comma 1, dopo le parole: sono riservati aggiungere le seguenti: , nella misura massima del 75 per cento,
16. 3. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Sopprimere il comma 2.
16. 4. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 5).
16. 5. Cossiga.
(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Servizio civile nazionale). - 1. Al fine di fare salva l'equivalenza del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale nella giurisprudenza in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi improntati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere i criteri e le modalità di accesso per valorizzare il servizio prestato;
b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;
c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

2. Sullo schema del decreto legislativo è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
16. 02. Deiana.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Servizio civile nazionale). - 1. Al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere i criteri e le modalità di accesso alle condizioni previste per valorizzare il servizio prestato;
b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;
c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

2. Sullo schema di decreto legislativo è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
16. 01. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.