Allegato A
Seduta n. 383 del 4/11/2003


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(A.C. 4233 - Sezione 18)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Trattamento economico).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Trattamento economico).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le seguenti: uno stipendio mensile determinato a partire da un minimo del quinto livello retributivo.
15. 3. Deiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le parole: uno stipendio mensile determinato.
15. 1. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.


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Sopprimere il comma 2.
15. 4. Deiana.

Al comma 2, sostituire le parole: 2010 ai volontari in rafferma biennale con le seguenti: 2006 ai volontari in ferma quadriennale con due anni di anzianità di servizio.
15. 2. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Alloggi di servizio). - 1. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare a canone convenzionato in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e ai volontari di truppa in servizio permanente; la parte restante degli alloggi di cui al presente comma è assegnato dal comune territorialmente competente a cittadini e cittadine collocati utilmente nella graduatoria del bando di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Ministro della difesa, d'intesa con i consigli centrali della rappresentanza militare delle Forze armate, adotta, con proprio decreto, un regolamento per l'assegnazione rinnovabile nel tempo e l'eventuale passaggio in proprietà degli alloggi ai soggetti di cui al comma 1, in ogni caso non prima che siano trascorsi dieci anni dall'assegnazione.
15. 02. Deiana.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Alloggi di servizio). - 1. Il Ministro della difesa, anche ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, può realizzare, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e del relativo regolamento di attuazione.
15. 01. (Testo modificato nel corso della seduta)Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.