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1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai
volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1o aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1o caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
Al comma 1, sopprimere le parole: e in rafferma biennale.
14. 1. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.