Allegato A
Seduta n. 383 del 4/11/2003


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(A.C. 4233 - Sezione 14)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Art. 11.
(Reclutamento).

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h) e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b) età non superiore ai trent'anni compiuti;

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di


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cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai consorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

ART. 11.
(Reclutamento).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. (Formazione alla pace). - 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce corsi di formazione sulle politiche di pace al fine di rendere patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.
2. I corsi di cui al comma 1 sono frequentati dai volontari di cui alla presente legge entro i primi sei mesi dall'incorporazione.

11. 02. Pisa, Pinotti, Ruzzante, Minniti, Lucidi, Lumia, Angioni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - 1. All'atto del reclutamento, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destina una quota non inferiore al 5 per cento del finanziamento stanziato per le missioni militari all'estero all'istituzione di corsi di formazione sulle politiche di pace, al fine di promuovere l'attività dell'esercito professionale come esercito fedele al principio dell'articolo 11 della Costituzione.

11. 01. Deiana.