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1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, questi ultimi sono destinati, nei limiti delle esigenze organiche e qualora lo richiedano, prioritariamente in unità alpine, fatte salve le esigenze operative e funzionali dell'Esercito.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. (Incentivi addizionali per favorire nelle regioni dell'arco alpino il reclutamento volontario di personale da destinare al Comando truppe alpine e disposizioni per la formazione delle unità da questo dipendenti). - 1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti soldati volontari in ferma annuale tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme e disposizioni derogatorie al regime generale previsto per la destinazione, il trattamento e la remunerazione dei militari in ferma volontaria annuale.
2. Nell'elaborazione del decreto legislativo, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino svolgano il proprio servizio militare inquadrati in unità appartenenti al Comando truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza;
b) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, godano di emolumenti superiori fino alla misura del 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria;
c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, possano usufruire di almeno due pernotti settimanali presso il proprio domicilio, fatte salve le esigenze operative connesse ad eventuali rischieramenti all'estero dei reparti di appartenenza;
d) prevedere, infine, dopo la cessazione del loro servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.
3. Nei reparti dipendenti dal Comando truppe alpine, il 75 per cento dei posti disponibili nella categoria dei volontari in ferma annuale viene assegnato dando precedenza alle domande di arruolamento inoltrate dai giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino.
4. Per la copertura del restante 25 per cento, e comunque della parte riservata ai giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino che fosse rimasta scoperta, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai giovani residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.
10. 1. Bricolo, Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Qualora il numero dei volontari provenienti dalle regioni dell'arco alpino si riveli insufficiente a colmare almeno il 50 per cento degli organici delle unità dipendenti dal Comando truppe alpine entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare entro i sei mesi successivi un decreto legislativo contenente norme e disposizioni derogatorie al regime generale
previsto per la destinazione, il trattamento e la remunerazione dei militari in ferma volontaria annuale.
3. Nell'elaborazione del decreto legislativo, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino svolgano il proprio servizio militare inquadrati in unità appartenenti al Comando truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza;
b) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, godano di emolumenti superiori fino alla misura del 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria;
c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, possano usufruire di ulteriori benefici non monetari, fatte salve le esigenze operative connesse ad eventuali rischieramenti all'estero dei reparti di appartenenza;
d) prevedere, infine, dopo la cessazione del loro servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.
10. 2. Bricolo, Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Incentivi per favorire il reclutamento nelle truppe alpine). - 1. Ai volontari di cui alla presente legge che hanno svolto il servizio nelle truppe alpine è rilasciato, all'atto del congedo, un attestato di merito del servizio prestato.
2. Sulla base di accordi stipulati con le regioni sedi di enti e reparti alpini, l'attestato di cui al comma 1 consente, nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio, il libero e gratuito accesso a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi, in tutti gli impianti situati nella regione.
10. 01. Ruzzante, Angioni, Minniti, Pinotti, Lumia, Pisa, Luongo.