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1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nella ferma quadriennale, prevista dalle disposizioni del capo III.
Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)
| Forze armate | Anno 2005 | Anno 2006 |
| Primi marescialli | 14.578 | 14.023 |
| Marescialli | 50.784 | 50.311 |
| Sergenti | 11.353 | 12.633 |
| Volontari in servizio permanente | 33.176 | 35.853 |
| Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni |
34.550 |
32.571 |
| Volontari in ferma prefissata di un anno | 23.659 | 19.686 |