Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 382 del 3/11/2003
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Discussione della proposta di legge: Bonito ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (543-B) (ore 19,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.
Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 543-B)

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, in data 6 giugno 2001, i colleghi del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo della Commissione giustizia depositavano la proposta di legge n. 543, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.
A sostegno di tale proposta i colleghi esponevano che l'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1933 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
Il successivo comma 57 stabilisce che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad esclusione del personale militare, di quello delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Combinando le suddette disposizioni risulta abrogato il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati, previsto all'articolo 3, comma 2, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che sancisce l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche e di beneficenza e della Banca d'Italia.
L'effetto di tale previsione è grave sotto diversi profili. Infatti, la figura del difensore nel nostro ordinamento ha diretto radicamento nella norma costituzionale (articolo 24) e la norma sulla incompatibilità è di diretta derivazione da principi di civiltà giuridica atti ad assicurare, con l'indipendenza - nel senso ampio e tecnico di mancanza di subordinazione - del difensore, l'inviolabilità del diritto di difesa.
Inoltre, mentre le leggi che regolano le altre professioni liberali (medici, ingegneri, architetti, commercialisti, geometri, ragionieri e così via), non ponendo queste professioni problemi in relazione alla tutela


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dell'inviolabilità del diritto di difesa, non hanno una siffatta disposizione sull'assoluta incompatibilità con altro impiego retribuito, viceversa problemi di rilievo si pongono per la professione forense.
Anche se, forse, in via di interpretazione, è possibile ritenere che la norma non estende il lavoro parziale ai magistrati, peraltro non richiamati nel campo di esclusione - per cui non sarà possibile la figura aberrante del magistrato al 50 per cento iscritto all'albo degli avvocati -, si pongono seri problemi per l'inviolabilità del diritto di difesa per l'avvocato che, ad esempio, contemporaneamente sia anche cancelliere, ufficiale giudiziario, dipendente non militare degli uffici giudiziari o degli istituti previdenziali o dei Ministeri.
Si verrà a creare uno strano rapporto di interazione pubblico-privato per cui il prestigio del difensore non sarà più basato sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell'ambito dell'amministrazione, con creazione di una clientela al di fuori di una corretta concorrenza professionale e di una commistione di interessi privati in attività pubbliche.
Non è possibile che il particolare rapporto fiduciario per l'esercizio del diritto di difesa sia compromesso da una normativa siffatta. Il cittadino non potrà non rivolgersi all'avvocato che lavora negli uffici pubblici - peraltro a potenziali controparti - e si troverà ad essere assistito da un difensore condizionato oggettivamente dalla sua posizione di pubblico dipendente, divaricato da due concorrenziali interessi.
Questi erano il fondamento e la motivazione che avevano spinto i colleghi a presentare questa proposta di legge che, peraltro, riproduce fedelmente un'identica proposta di legge depositata nel corso della XIII legislatura dal collega, onorevole Ennio Parrelli.
La proposta di legge è stata esaminata in prima lettura dalla Camera dei deputati che, approvandola in sede legislativa, ha introdotto integrazioni alla proposta stessa, nel senso che, successivamente all'articolo 1 - che, come ho già detto, pone il principio di cui ho dato lettura integrale -, è stata introdotta una disciplina transitoria quanto mai opportuna.
Disciplina transitoria con la quale è stato previsto che il soggetto interessato dalla disciplina ha a disposizione tre anni per esprimere l'opzione in favore dell'impiego pubblico ovvero in favore della libera professione. Non soltanto, nel corso dell'esame al Senato della Repubblica i colleghi senatori hanno introdotto un ulteriore principio in forza del quale la persona interessata che entro il triennio abbia operato una opzione in favore della libera professione, dispone di cinque anni di tempo per poter ritornare sulla sua decisione richiedendo, previa cancellazione dall'albo forense, il rientro nella sua posizione di impiegato pubblico.
Il provvedimento torna, pertanto, all'esame della Camera dei deputati attesa quest'ultima importante modifica e l'ulteriore modifica introdotta dal Senato che ha ampliato il termine disponibile per l'opzione dai sei mesi deliberati in prima lettura a tre anni.
Il provvedimento è ora quindi al nostro esame per l'approvazione delle modifiche di cui ho appena accennato e in questi termini rassegno la mia relazione ai colleghi della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il collega relatore per la sua esauriente relazione che ha posto in evidenza tutti i passaggi del provvedimento nei due rami del Parlamento. Il Governo ovviamente esprime l'auspicio che, trattandosi di un provvedimento in terza lettura, possa essere approvato definitivamente da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Grazie, signor Presidente. Il mio intervento sarà sintetico, non


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vi è molto da aggiungere a quanto accennato dal relatore. In fase di prima lettura alla Camera vi fu unanime condivisione di questo provvedimento che prende le mosse non da una spinta lobbistica degli avvocati ma dalla necessità di evitare - anche in via potenziale - un molto probabile conflitto di interessi e per dare serenità e serietà all'esercizio della professione forense.
Anzi, in quell'occasione tutti i componenti della Commissione e del Parlamento condivisero la necessità di dovere intervenire anche per quanto riguarda la regolamentazione dell'esercizio part-time di altre libere professioni. Il Senato, rispetto alla originaria formulazione della Camera ha voluto introdurre, forse anche in maniera opportuna, delle maggiori garanzie, delle maggiori opportunità per quanti, in medio tempore, avevano optato per l'esercizio parziale dell'attività professionale in costanza di rapporto di lavoro pubblico. Sono stati quindi previste maggiori garanzie e tempi più ampi per decidere il passaggio o meno dalla professione a tempo pieno al ritorno all'attività precedente. È stata inoltre inserita un altra clausola di salvaguardia, come ricordava il relatore, quella in base alla quale per cinque anni il soggetto può richiedere di rientrare nell'organico della pubblica amministrazione dalla quale dipende.
Abbiamo ritenuto opportuno non apportare nessuna ulteriore modifica proprio per venire incontro sia all'esigenza oggettiva, esterna al Parlamento, che questo provvedimento diventi subito legge, sia perché tutto sommato, ragionandovi, ci siamo convinti che forse le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura erano alquanto opportune, anche se assolutamente non indispensabili. Quindi anche da parte del gruppo di forza Italia vi è assoluta convinzione e voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Fanfani, iscritto a parlare, si intende che vi abbia rinunziato.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

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