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ANDREA DI TEODORO, Relatore. Per quanto riguarda i nuovi articoli introdotti dal Senato, l'articolo 7, che novella l'articolo 51, comma 2, della legge n. 3 del 2003, interviene sulla disciplina che prevede il divieto di fumare nei locali chiusi, salvo che nelle aree riservate ai fumatori, le quali devono essere dotate di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. La definizione delle caratteristiche tecniche di questi impianti e dei locali riservati ai fumatori, nonché i modelli dei cartelli di segnalazione, è attualmente affidata ad un regolamento governativo, mentre la novella proposta dall'articolo in esame attribuisce tale competenza ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in recepimento di un previo accordo tra lo Stato e le regioni.
Al riguardo, giova segnalare come, nonostante la rubrica dell'articolo faccia riferimento alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco, non risulta che la citata direttiva imponga agli Stati membri di intervenire con uno strumento normativo secondario piuttosto che con un altro, come peraltro evidenziato anche dal Comitato per la legislazione nel proprio parere. Sarebbe pertanto opportuno riflettere circa l'opportunità di intervenire attraverso il disegno di legge comunitaria, che ha un contenuto tipizzato, per modificare la normativa interna vigente a prescindere dall'adempimento degli obblighi comunitari. In proposito, come già evidenziato più volte in precedenza, è auspicabile
per il futuro un maggiore coordinamento tra i due rami del Parlamento al fine dell'individuazione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti, tenendo conto del contenuto proprio della legge comunitaria.
Un ulteriore articolo aggiunto dal Senato è l'articolo 13, che introduce una modifica puntuale all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, in materia di immissione nel mercato, libera circolazione e messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione in attuazione della direttiva 1999/5/CE. L'articolo 6, comma 3, oggetto della novella concerne l'immissione sul mercato di tali strumenti e gli obblighi del fabbricante, prevedendo in particolare che quest'ultimo fornisca all'utente le informazioni sull'uso dell'apparecchio e, per le apparecchiature radio, che tali informazioni siano apposte sull'imballaggio ovvero siano riportate nelle istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata. La modifica proposta obbliga, invece, il fabbricante ad apporre le predette informazioni sia sull'imballaggio che nelle istruzioni d'uso, in linea con quanto previsto dalle legislazioni inglese, francese e tedesca di recepimento della medesima direttiva.
L'articolo 21 prescrive, invece, il rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti per l'affidamento a terzi di attività relative a progetti di lavori socialmente utili, modificando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 108 del 2002, convertito dalla legge n. 172 del 2002, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, che ha esteso le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 10 a determinate categorie di lavoratori. In particolare, la predetta normativa contiene disposizioni volte a garantire la continuità occupazionale per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, limitandone l'applicazione alle sole pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993) e prevedendo altresì per le medesime pubbliche amministrazioni la possibilità di affidamento a terzi delle attività connesse con i precedenti lavori socialmente utili.
L'articolo 21 in esame prevede che l'affidamento a terzi per lo svolgimento delle specifiche attività possa avvenire attraverso la stipula di convenzioni, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti ed esclude altresì la possibilità di derogare alle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi delle attività richiamate in precedenza (abrogando l'articolo 12, comma 6, del più volte richiamato decreto legislativo n. 468 del 1997). L'introduzione dell'articolo in esame, operata nel corso dell'esame da parte del Senato, ha lo scopo di superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea relativamente alla violazione della direttiva 92/50/CEE, nei confronti dello Stato italiano, formalizzate nell'avvio di una specifica procedura di infrazione (procedura 2002/4476). In particolare la Commissione contesta la non conformità del disposto dell'articolo 10, comma 3, e dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, alla citata direttiva del Consiglio del 18 giugno 1992 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi, sostenendo che le predette norme del decreto legislativo n. 468 non sarebbero in linea con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della direttiva concernenti, rispettivamente, la scelta delle procedure di aggiudicazione, le norme comuni in campo tecnico e le norme comuni di pubblicità.
Con l'articolo 23 si modifica la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta legge obiettivo, per la parte relativa ai rifiuti. Vengono infatti novellati i commi 17, 18 e 19 dell'articolo che avevano introdotto norme relative alle terre e rocce di scavo. Le norme introdotte dalla legge n. 443 - che ora vengono novellate - avevano la finalità di limitare i casi di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, cosiddetto
«decreto Ronchi», alle terre e rocce di scavo, attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica (comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 443), con la quale si sono esclusi tali materiali dall'ambito di applicazione del decreto Ronchi, tranne che in specifici casi. Le disposizioni ora introdotte dall'articolo in esame hanno invece l'obiettivo di dettagliare la norma di interpretazione autentica e di ridurne la portata, definendo alcune condizioni ulteriori, in assenza delle quali le terre e le rocce di scavo tornano ad essere ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto Ronchi. In particolare, fra le nuove condizioni, viene introdotto l'obbligo di sottoporre il riutilizzo dei materiali da scavo a valutazione di compatibilità ambientale preventiva (quindi, sin dalla fase della progettazione dell'opera di scavo stessa).
Il Senato ha poi inserito l'articolo 24, che modifica la normativa sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti (l'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE, adottato sulla base della legge comunitaria n. 128 del 1998), con cui è stata avviata l'apertura dell'accesso al mercato dei servizi aeroportuali, in particolare relativi all'assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. A seguito della modifica apportata dal Senato, nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 1999 è stata introdotta la disposizione, prevista dalla direttiva 96/67 all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), ai sensi della quale i prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti devono essere selezionati per un periodo di durata massima di sette anni.
L'articolo 25, infine, delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali. Il regolamento n. 1606/2002 è stato adottato nel contesto dell'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari nel cui ambito rientra anche la direttiva 2003/6/CE, relativa agli abusi di mercato, inserita nell'allegato B del disegno di legge in esame.
Il regolamento mira sostanzialmente ad estendere l'applicazione dei principi contabili internazionali negli Stati membri dell'Unione europea, in cui ad eccezione della Gran Bretagna, si adottano principi contabili differenti. In linea generale, si ritiene che l'adozione dei principi contabili internazionali dovrebbe contribuire a migliorare sensibilmente la qualità delle informazioni relative al bilancio, soprattutto per le componenti immateriali e finanziarie delle imprese. In particolare, l'articolo 5 del regolamento demanda alla discrezionalità degli Stati membri la scelta di consentire o prescrivere alle società con titoli quotati di redigere i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione e alle società non quotate di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai medesimi principi contabili. La delega prevista all'articolo 25 prevede l'introduzione dell'obbligo per le società quotate - ivi comprese le società aventi titoli diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del TUF, le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia - di applicare i principi contabili internazionali anche nella redazione del bilancio di esercizio, mentre per le imprese che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione si prevede tale obbligo nella redazione del solo bilancio consolidato.
Al riguardo, si ricorda che la Commissione finanze, nella propria relazione, ha sottolineato come l'applicazione di tali principi contabili avrà un notevole impatto sul regime civilistico e tributario delle imprese comportando, tra l'altro, la necessità di rivedere ulteriormente il regime impositivo sul reddito delle società oggetto dello schema di decreto legislativo attualmente all'esame del Parlamento. La VI Commissione ha altresì evidenziato come il contenuto della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso dì informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato - inserita
nell'allegato B - sia stato già anticipato nel nostro ordinamento con la proposta di legge atto Camera n. 3227 approvata dalla Camera in prima in prima lettura.
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