Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 375 del 20/10/2003
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Discussione del disegno di legge: S. 2206 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 (approvato dal Senato) (4221) (ore 19,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4221)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.


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Avverto che la III Commissione (affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Naro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE NARO, Relatore. Signor Presidente, la Turchia costituisce per l'Italia un partner strategico a livello economico e commerciale: è dimostrato dalla consistenza presenza delle nostre imprese, soprattutto piccole e medie operanti nei settori in cui maggiore la complementarietà degli scambi, ad avviare rapporti di collaborazione industriale e a concludere joint venture con imprese locali. Attualmente, le aziende italiane che hanno effettuato investimenti in luogo sono oltre 300, numero che si è triplicato negli ultimi dieci anni, a testimonianza di una dinamica decisamente positiva che non si è arrestata neanche a seguito della crisi economico-finanziaria del 2001. L'ottimo stato dei rapporti che vedono l'Italia terzo partner della Turchia, testimonia la fiducia che i nostri operatori ripongono non soltanto nel potenziale del paese, ma anche nel cammino di riforme da esso intrapreso.
La Turchia partecipa al processo di allargamento dell'Unione europea in qualità di candidato, però, unico tra i 13 paesi candidati - non avendo soddisfatto i cosiddetti criteri politici di Copenaghen - non ha ancora avviato i negoziati di adesione, ma essendo determinata ad avviarli in atto, è impegnata in un profondo processo di riforme economiche e politiche. L'obiettivo principale dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra Italia e Turchia è la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i paesi che assicuri le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze e reciproci investimenti, consentire la creazione delle piccole e medie imprese e la costituzione di joint venture tra operatori economici delle due parti.
Il presente accordo, quindi, giunge opportuno ai nostri operatori economici e finanziari, impegnati a conquistare i mercati di quei paesi e nel contempo è valido strumento di crescita e di sviluppo per l'economia di un paese islamico che vuole determinatamente occidentalizzarsi. Per sorreggere un tale trend positivo occorreva realizzare un quadro giuridico affidabile per gli operatori economici dell'area. A questa esigenza risponde l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con la Turchia, accordo che nasce sullo schema tipo ideato dall'OCSE per la strategia globale della cooperazione allo sviluppo, un accordo però adattato alle mutue esigenze di entrambi i paesi, al fine di creare condizioni ottimali per l'intensificazione dei rapporti, lo scambio di esperienze e di investimenti.
Le clausole dell'accordo, dunque, sono conformi alla prassi consolidata in campo internazionale per accordi di tale natura, ove sono presi in considerazione gli aspetti più rilevanti per la definizione dei rapporti di tipo economico-commerciale e finanziario: rispetto del principio della nazione più favorita; libertà di movimento dei capitali investiti e degli utili realizzati, previo assolvimento degli obblighi fiscali; garanzia di equo e sollecito rimborso in caso di nazionalizzazione o espropri che potranno avvenire solo per esigenze di pubblica utilità, a salvaguardia dell'ordine pubblico, copertura di eventuali oneri derivanti dai danni per avvenimenti di eccezionale gravità, con erogazioni elargite senza carattere discriminatorio; disposizioni flessibili improntate alla composizione pacifica per la definizione delle controversie prima di percorrere le vie giurisdizionali e degli arbitrati.
Avverto il dovere di evidenziare che, durante il dibattito in Commissione, è emerso l'auspicio concorde dell'ingresso nell'Unione europea, anche se sussiste ancora qualche sacca di resistenza. Per questo raccomando che il documento in esame venga sollecitamente approvato; sono già passati più di otto anni dalla data di apposizione delle firme; paradossalmente lo strumento non è utilizzabile per mancanza di ratifica.


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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Il Governo conviene con l'esaustiva relazione del relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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