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PRESIDENTE. L'onorevole Butti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00925 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 7).
ALESSIO BUTTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Ringrazio innanzitutto il collega Caparini che mi ha consentito di anticipare, a causa di miei impegni politici, lo svolgimento della mia interpellanza urgente.
Il decreto-legge n. 282 del 2002, convertito nella legge n. 27 del 2003, prevedeva la proroga dell'agevolazione fiscale - meglio conosciuta come Tremonti-bis - per le imprese del nord che sono state colpite da eventi calamitosi nell'autunno del 2002. La risoluzione n. 67/E del marzo 2003 dell'agenzia delle entrate, fugando ogni dubbio interpretativo, chiariva che la finalità della proroga era quella di incentivare gli operatori che indirettamente o direttamente avevano subito danni economici alle proprie attività. Sulla scorta di queste premesse più di 50 comuni della provincia di Como e parecchi altri comuni delle province del nord Italia si trovavano chiaramente nelle condizioni di poter usufruire delle agevolazioni che erano state previste. Infatti, le aziende aventi sedi operative nei territori di questi comuni hanno pianificato sia l'effettuazione degli investimenti in beni mobili, valida fino al 31 luglio del 2003, sia l'effettuazione degli investimenti in beni immobili, valida fino al 31 luglio del 2004. Sennonché, l'ultimo giorno utile per gli investimenti in beni mobili - la circolare n. 43/E prevedeva il 31 luglio 2003 - l'agenzia delle entrate si esprimeva in senso contrario e con orientamento restrittivo tanto da rendere inapplicabile, di fatto, la proroga per tutta la provincia di Como e, più in generale, per la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna e la Liguria (quindi, buona parte del nord Italia). Il danno economico è evidente e noi abbiamo chiesto di ristabilire la originaria interpretazione della proroga della Tremonti-bis la cui ratio era, ripeto, quella di agevolare il territorio colpito dagli eventi calamitosi dell'autunno del 2002.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Molgora, ha facoltà di rispondere.
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, facciamo innanzitutto un po' di riferimenti anche normativi su questo che è un problema abbastanza complesso. L'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ha prorogato le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, cioè la cosiddetta Tremonti-bis, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.
Quindi, si trattava di una norma agevolativa rivolta a tutte quelle imprese che insistessero sul territorio comunale, indipendentemente dal fatto di aver subito direttamente i danni.
La risoluzione del 20 marzo 2003, n. 67/E, dell'Agenzia delle entrate, ha fornito i primi chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo.
In particolare, con essa si è affermato che la norma in questione non vincola la proroga dell'agevolazione agli investimenti realizzati dai soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, ma fa esclusivo riferimento alle sedi operative ubicate nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (quindi, deve essere contenuto in quel decreto) e
nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero, ovvero ordinanze di interdizione al traffico nelle principali vie di accesso al territorio comunale.
Noi sappiamo che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri furono individuati oltre 1.400 comuni: si tratta di una delle condizioni, ma occorreva che fosse rispettata anche la seconda condizione, vale a dire che in quei comuni fossero state emanate ordinanze sindacali di sgombero, ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di comunicazione.
Quindi, c'erano queste due condizioni, e non era comprensibile la polemica scatenata nel maggio scorso, quando qualcuno sostenne che 1.400 comuni avevano diritto all'agevolazione: in realtà, in quell'elenco occorreva poi individuare quei comuni in cui fossero state emanate ordinanze di sgombero o di interdizione all'accesso alle principali vie di comunicazione.
Comunque, la stessa risoluzione del 20 marzo ha chiarito, inoltre, che la ratio della norma è quella di concedere una proroga dell'agevolazione, con riferimento a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici verificatisi nei comuni in cui sono ubicate le attività, hanno subito, direttamente o indirettamente, un danno economico, ma sempre in presenza di quelle due condizioni.
La successiva circolare n. 43/E del 31 luglio 2003 dell'Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito la norma alla luce dell'ordinamento comunitario, per evitare interpretazioni che potessero ingenerare problemi di incompatibilità del regime di proroga con quello degli aiuti di Stato a carattere regionale e con il principio di proporzionalità tra agevolazione e danno.
Al riguardo, vorrei ricordare che, quando venne pubblicato l'elenco di quei 1.400 comuni, vi fu una presa di posizione molto forte da parte del commissario europeo Monti, che subito sollevò dubbi riguardo alla congruenza di questa norma con l'ordinamento comunitario, con il rischio dell'avvio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.
Di fronte al problema della compatibilità con l'ordinamento comunitario, è stato quindi precisato che occorreva tener presente come si è determinato il danno economico. Tale danno, sulla base di quella circolare, sussiste per la generalità dei contribuenti residenti in un determinato comune soltanto se le ordinanze di sgombero abbiano interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l'economia del territorio comunale o se, in esecuzione di ordinanze sindacali, siano state chiuse al traffico tutte le principali vie di accesso al comune. È stato altresì chiarito che in caso contrario, ovvero qualora non sussistano le citate condizioni, la proroga delle agevolazioni spetterà ai soli contribuenti che hanno sedi operative ubicate nelle vie, ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze sindacali.
È altresì vero che questa circolare deve tener conto anche delle condizioni economiche in cui si trovano le varie aree, perché è evidente che, in un piccolo comune, un numero anche ridotto di sgomberi produce un'influenza negativa sull'economia di quel comune; dirò di più: se ci troviamo in una situazione geografica disagiata, e se si tratta di zone di montagna, è molto più facile, con situazioni di distruzione o di sgombero ridotte dal punto di vista numerico, che questa norma venga applicata, proprio perché con pochi sgomberi l'economia di un comune di montagna è maggiormente influenzata in senso negativo.
Quindi, sotto questo aspetto, l'Agenzia delle entrate non ha alcun interesse a penalizzare le imprese. Bisogna soprattutto tutelare l'applicabilità della norma, per evitare un intervento da parte dell'Unione europea.
L'Agenzia delle entrate ha, altresì, osservato che l'interpretazione fornita dalla circolare è conforme al testo dell'articolo 5-sexies riguardo a questo problema. Pertanto, l'Agenzia delle entrate attribuisce un valore compiuto alla norma, ossia quello di evitare che al danno subito con
gli eventi alluvionali si aggiungesse il danno economico per l'impossibilità di completare investimenti produttivi già programmati e in corso a causa dei medesimi eventi, indipendentemente comunque dal fatto che un soggetto avesse subito i danni.
Si deve anche dire che i problemi che si erano paventati e i dubbi circa la compatibilità con l'ordinamento comunitario si sono poi verificati. Infatti, l'Unione europea ha aperto una procedura di aiuto di Stato (n. C/57/2003) che è stata comunicata con lettera della Commissione europea del 17 settembre 2003, proprio per cercare di approfondire la situazione riguardo a quel testo normativo.
Probabilmente, siamo giunti verso la conclusione dell'indagine di questa procedura e, grazie anche alla presenza di questa circolare, l'infrazione si dovrebbe chiudere positivamente, ossia senza alcun rilievo per il nostro paese. Ciò salverebbe la norma, soprattutto per coloro che hanno subìto i veri problemi. Altrimenti, avremmo dovuto procedere all'annullamento integrale della norma e questo sarebbe stato un danno molto grave per tutti.
PRESIDENTE. L'onorevole Butti ha facoltà di
ALESSIO BUTTI. Signor Presidente, con la consueta sintesi desidero ringraziare il sottosegretario Molgora perché è intervenuto con dovizia di particolari. Tuttavia, egli ha di fatto riconfermato l'interpretazione che noi con questa interpellanza avevamo, invece, inteso contestare, soprattutto perché la circolare 43/E e la risoluzione 67/E sono letteralmente e sostanzialmente diverse tra loro.
La gravità è maggiore se verifichiamo i tempi di emanazione della circolare 43/E, ossia, come si è detto poco fa, il 31 luglio 2003, vale a dire l'ultimo giorno utile per gli imprenditori per accedere alle agevolazioni cui si fa riferimento in premessa.
Compiendo qualche sforzo, possiamo anche considerarci parzialmente soddisfatti. Certo è che non saranno soddisfatti, nemmeno parzialmente, i piccoli e medi imprenditori che nella provincia di Como, ma anche, come dicevo poco fa, ad esempio, nella provincia di Piacenza, rappresentata dal collega Foti che ha sottoscritto con me questa interpellanza, hanno subito le conseguenze degli eventi calamitosi dell'autunno del 2002.
È stato più volte menzionato anche l'ordinamento comunitario che però - lo vorrei ricordare - esisteva già prima della risoluzione 67/E del 20 marzo 2003.
Quindi, che il commissario Monti sia d'accordo o meno, questo non è certamente l'aiuto che noi auspicavamo per le piccole e medie imprese delle province del nord colpite dagli eventi atmosferici calamitosi dell'autunno del 2002.