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la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) ha previsto una serie di condoni inerenti i contenziosi fiscali pendenti e alla cosiddetta «rottamazione dei ruoli», congelando, sino al 30 novembre 2003, l'attività delle commissioni tributarie;
in forza di tali provvedimenti si è venuta a creare una situazione di disagio da parte di numerosi contribuenti che, pur non essendo ancora stata fissata l'udienza per la discussione di un ricorso o di un appello tributario, si sono visti iscrivere a ruolo le imposte relative al contenzioso con il pericolo, in caso di mancato pagamento, di conseguente iscrizione ipotecaria con derivato grave danno al contribuente -:
se non si ritenga necessario sospendere i termini di riesame coattivo, in attesa di sapere se il contribuente intenda aderire al condono ovvero proseguire nel contenzioso, al fine di evitare che il contribuente effettui versamenti che potrebbero risultare non dovuti, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 6, articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce i termini per impugnare gli atti di accertamento.
(5-02462)
il decreto legge n. 296 del 2003 - che pare, a tutti gli effetti, il «cuore» della legge finanziaria per il 2004 - prevede, all'articolo 26, comma 8, che i comuni, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano acquistare gli alloggi degli enti previdenziali pubblici soggetti a cartolarizzazione ai sensi della legge n. 410 del 2001;
in questo modo viene data la possibilità ai Comuni di intervenire sull'emergenza abitativa, con l'acquisizione di quegli alloggi liberi che possono garantire per migliaia di sfrattati il passaggio da casa a casa; inoltre l'acquisizione del patrimonio abitativo inoptato può ulteriormente alleggerire una emergenza abitativa che nelle grandi aree urbane è assai grave;
con avviso d'asta dell'8 settembre 2003 sono state previste le aste (a partire dal 10 ottobre 2003) per oltre 300 unità immobiliari libere ad uso residenziale ubicate in tutto il Paese e in particolare nelle grandi aree urbane;
con avviso d'asta del 3 ottobre 2003, sono state messe all'asta circa 300 unità immobiliari ad uso abitativo occupate ma non optate, anche queste ubicate su tutto il territorio ma in particolare in alcune aree urbane: in questo caso le aste sono previste a partire da novembre -:
se non ritenga necessario ed urgente sospendere le aste di alloggi liberi o occupati ma non optati per permettere ai Comuni, alle Regioni e agli altri Enti pubblici territoriali di predisporre tutti gli atti necessari all'acquisto delle citate unità immobiliari ad uso residenziale, nonché di esplicitare le intenzioni di acquisto;
quali azioni intenda intraprendere per rendere effettiva ed immediatamente praticabile la possibilità, prevista dall'articolo 26 comma 9 del decreto legge n. 296 del 2003, di acquisto, da parte degli Enti locali, degli alloggi liberi o occupati ma inoptati soggetti a cartolarizzazione;
quali siano state le indicazioni fornite alla SCIP (società che si occupa della vendita degli immobili degli Enti) per rendere effettivamente attiva e praticabile l'intenzione di acquisto da parte dei Comuni, delle Regioni e degli altri Enti pubblici delle unità immobiliari;
se non ritenga necessario emanare immediata apposita direttiva alla SCIP affinché vengano inviati a tutti gli Enti locali gli elenchi degli immobili liberi o occupati ma non optati per permettere loro di poter esprimere l'intenzione di acquisto prima che le unità immobiliari siano alienate mediante asta.
(4-07729)
in data 13 novembre 2001, protocollo 5/926/035, il ministero della giustizia emanava una circolare indirizzata ai Presidenti delle Corti d'Appello, per invitare i giudici dell'esecuzione ad affidare gli incarichi agli istituti di vendite giudiziarie in materia di esecuzione immobiliare, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109;
il citato articolo prevede che nelle esecuzioni immobiliari gli istituti possano fornire al giudice, quali custodi o amministratori, l'assistenza necessaria per le vendite e possano essere incaricati dallo stesso giudice delle operazioni all'uopo indispensabili, potendo essere affidatari, oltre che della custodia e dell'amministrazione giudiziaria dei beni pignorati ai sensi degli articoli 532 del codice di procedura civile e 159 delle relative disposizioni di attuazione, altresì delle attività preparatorie delle vendite, dove possono essere ricomprese anche l'accompagnamento autorizzato in loco dei potenziali acquirenti per la verifica della consistenza dei beni da porre in vendita e la diffusione della notizia delle vendite attraverso tutti i canali
si tratta di attività preliminari, espletate da organizzazioni dotate di specificità di funzioni ausiliarie, che avvengono sotto il diretto controllo del giudice che le dispone e che possono rendere più agevole ai probabili acquirenti la conoscenza dei beni esecutati e la partecipazione ai relativi incanti, contribuendo a snellire le procedure, a determinare un agevolato approccio ai beni del debitore ed un migliore risultato in termini di realizzo;
in data 25 febbraio 2002, protocollo 228/035, il Ministero della giustizia emanava una circolare avente ad oggetto le vendite fallimentari e le vendite dei beni ereditari nelle eredità giacenti, indirizzata ai Presidenti delle Corti d'Appello e ai giudici delegati, per coinvolgere maggiormente gli Istituti per le Vendite Giudiziarie nelle operazioni di vendita di beni fallimentari previste dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
l'affidamento agli istituti vendite giudiziarie delle vendite suddette, o degli atti preparatori all'incanto, è previsto espressamente dall'articolo 29 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109 di modifica del regolamento Unico sugli I.V.G. del 20 giugno 1960, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 95 del 24 aprile 1997;
la relativa disciplina, ha carattere normativo e tende ad un più accentuato coinvolgimento degli istituti in questione per le operazioni di vendita sopra citate, in considerazione del fatto che la particolare specializzazione allo svolgimento degli incarichi in parola, l'esistenza di strutture idonee e il possesso dei requisiti di affidabilità da parte degli istituti per le vendite giudiziarie, possono assicurare un migliore realizzo nelle vendite, un contenimento di costi e compensi, oltre che la necessaria trasparenza degli espletamenti in quanto affidati a soggetti sottoposti ad una costante vigilanza attraverso verifiche semestrali, annuali ed eventuali ispezioni straordinarie (articoli 10 e 13 decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109);
dette circolari ministeriali hanno trovato applicazione da parte dei giudici solo in alcune piccole sedi di tribunale, con ottimi risultati sia sul piano economico di maggior realizzo che di trasparenza, mentre, purtroppo nella stragrande maggioranza delle circoscrizioni le stesse vengono tutt'ora dai giudici disattese;
l'associazione nazionale tra istituti vendite giudiziarie, nelle vendite fallimentari ed eredità giacenti ha segnalato al ministero della giustizia la disponibilità degli istituti vendite giudiziarie a tentare anche solo il miglioramento delle offerte, relative all'acquisto dei beni mobiliari di fallimento o eredità, offerte raccolte dal curatore e proposte al giudice per l'accettazione, stante, per esperienza acquisita dagli I.V.G. nei casi di loro coinvolgimento da parte dei giudici, un maggior realizzo medio del 30 per cento nel 90 per cento dei casi, con i conseguenti vantaggi economici, attuata questa disponibilità, per milioni di euro, sia per l'attivo fallimentare o di eredità, nonché per l'Erario e contributi Inps, Inail inevasi -:
se il Ministro in indirizzo voglia accertare quale danno economico subisce l'Erario in conseguenza del fatto che nelle vendite mobiliari fallimentari non vengono utilizzati gli istituti di vendite giudiziarie, la cui professionalità e competenza in materia sono direttamente riconosciute dal ministero della giustizia.
(4-07730)