Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 371 del 13/10/2003
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Discussione del disegno di legge: S. 1893 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (approvato dal Senato) (4211) (ore 21,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4211)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Rizzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CESARE RIZZI, Relatore. Signor Presidente, l'accordo di ratifica ha lo scopo di creare un quadro normativo chiaro a supporto degli operatori che intendono avviare e condurre un'attività commerciale tra Italia e Uzbekistan nel settore del trasporto di viaggiatori e merci.
Per ciò che riguarda il trasporto di persone, sia regolare sia occasionale, sarà oggetto di un regime di autorizzazioni non cedibili e numericamente quantificate ogni anno; stesso regime di autorizzazione anche per ciò che riguarda il trasporto di merci, ma con una serie definita di eccezioni che comprendono: i trasporti occasionali da e per gli aeroporti in caso di deviazione dei servizi; i trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri, sempre da e verso gli aeroporti; i trasporti postali; i trasporti di


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articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti; i trasporti scortati di merci di valore.
L'accordo istituisce una commissione mista con lo scopo principale di monitorare l'intero sistema di autorizzazione.
Alle spese di riunione della commissione stessa sono imputati gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo pari a 7.975 euro annui ad anni alterni. Resta escluso e vietato dall'accordo in esame il cabotaggio stradale, mentre viene liberalizzato il trasporto di cose in solo transito in uno dei due paesi.
Per ciò che riguarda i requisiti delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, l'accordo rimanda alla legislazione nazionale in vigore nei due paesi. Invito l'Assemblea ad una rapida approvazione del provvedimento che ha già ricevuto anche il vaglio del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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