Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 371 del 13/10/2003
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Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; d'iniziativa del Governo: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (1723-2340-2547-2841-3539) (ore 20,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge, d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; d'iniziativa del Governo: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1723)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la I Commissione, onorevole Fontanini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIETRO FONTANINI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie al presente testo unificato, l'Italia potrà pervenire alla ratifica e all'esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. L'adesione dell'Italia alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie evidenzia l'intenzione di dare compiuta attuazione all'articolo 6 della nostra Costituzione, il quale recita: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Non a caso, essa nasce nel contesto di quei paesi del Consiglio d'Europa per i quali il multilinguismo costituisce un valore da non disperdere. Infatti, il diritto ad usare una lingua regionale o minoritaria rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo, previsto nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre del 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia nel 1955.
La Carta di cui si propone la ratifica è entrata in vigore a livello internazionale il 1o marzo 1998. Attualmente, essa è in vigore in 17 paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 12 hanno firmato la Carta senza, peraltro, ancora ratificarla. Tra questi ultimi vi è anche il nostro paese, l'Italia, la cui firma è del 27 giugno 2000.
La motivazione che per lungo tempo non ha permesso la ratifica da parte dell'Italia di tale fondamentale atto del diritto internazionale, nonostante il sopra


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citato quadro costituzionale internazionale, è stata quella della inesistenza in Italia di una legislazione specifica riguardante le minoranze linguistiche. Tale lacuna è stata finalmente colmata con la legge n. 482 del 1999. Questa legge oggi si pone come fondamentale punto di riferimento per l'attuazione della Carta europea costituendo con essa elemento di raccordo al fine di costituire un vero e proprio statuto normativo per la tutela delle minoranze linguistiche.
Signor Presidente, sarò molto sintetico perché lascerò esplicitare alla mia collega, l'onorevole Paoletti Tangheroni, i contenuti della Carta europea e passerei a svolgere alcune considerazioni sulla parte finale del testo che la Commissione ha prodotto. È stato un lavoro proficuo perché in pratica ci siamo ispirati alla legge n. 482 del 1999, una legge fondamentale ed importantissima per il nostro paese che, come dicevo, sta tutelando le minoranze linguistiche storicamente insediate in Italia. Il disegno di legge di ratifica al nostro esame recepisce, quindi, ciò che la legge n. 482 prevede per il nostro paese.
Il proficuo lavoro svolto in Commissione e sostanzialmente condiviso anche da altre parti politiche durante l'esame in sede referente è stato proprio quello di individuare, attraverso la predisposizione di un dettagliato allegato richiamato all'articolo 3, le disposizioni della Carta da applicare alle singole lingue regionali o minoritarie riconosciute in Italia dalla citata legge n. 482. Durante l'esame in sede referente è stata inserita nell'articolato un'altra importante disposizione che prevede la costituzione di una consulta Stato-minoranze linguistiche.
La consulta, presieduta dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sarà composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia in cui risiede una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge n. 482, da due rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani e da due rappresentanti dell'unione delle province d'Italia, scelti fra i rappresentanti degli enti che abbiano nel proprio territorio una minoranza linguistica, nonché da sei rappresentanti delle amministrazioni statali designati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra gli appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate e da un rappresentante per ogni associazione comparativamente più rappresentativa di almeno due minoranze linguistiche riconosciute.
Tale commissione eserciterà la vigilanza in ambito nazionale sul rispetto dei principi della Carta e della legislazione nazionale in questa materia. Essa proporrà al Governo il rapporto di cui all'articolo 15 della Carta stessa, trasmetterà apposite relazioni annuali da inviare al Parlamento e ai consigli regionali delle zone di appartenenza delle singole minoranze ed esprimerà, infine, pareri e proposte al Governo e alle regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
La consulta, in definitiva, rappresenterà una utile sede di raccordo tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni dei rappresentanti delle minoranze linguistiche da più parti auspicata.
Atteso l'ormai lungo periodo trascorso dall'adozione della Carta e l'importanza di compiere un ulteriore passaggio verso la completa attuazione del disposto dell'articolo 6 della nostra Costituzione, si auspica in maniera sollecita l'approvazione da parte della nostra Assemblea del testo unificato licenziato dalla Commissione.
Signor Presidente, a questo punto vorrei esternare alcune considerazioni non in qualità di relatore, ma soprattutto come uno dei parlanti le 60 lingue che ancora si usano in Europa. Sono un parlamentare eletto nella regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare nel collegio collinare della provincia di Udine e provengo da un'area in cui la lingua friulana è correntemente usata dalla stragrande maggioranza della popolazione.
Nella mia regione la lingua friulana è usata da non meno di settecentomila persone, dunque da più del 50 per cento dell'intera popolazione della regione. Quindi, non siamo di fronte ad una lingua


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minoritaria, ma ad una lingua regionale vera e propria. Ecco perché mi permetto di sottolineare ai colleghi, ma soprattutto al Governo, l'importanza di riconoscere tale realtà così numerosa nella regione Friuli-Venezia Giulia. A tale proposito, domani, nel Comitato dei diciotto, proporrò un emendamento, in sintonia con la collega Paoletti Tangheroni, per includere tra le lingue per cui è prevista la creazione di un canale radiotelevisivo anche la lingua friulana.

PRESIDENTE. Onorevole Fontanini, ci sono venticinque minuti per entrambi i relatori e lei è al diciottesimo. Lo dico per ragioni di cortesia e galanteria.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore per la III Commissione. La ringrazio, Presidente.

PIETRO FONTANINI, Relatore per I Commissione. Ho finito, signor Presidente, volevo solo svolgere tale considerazione relativa alla minoranza cui appartengo.

PRESIDENTE. La relatrice per la III Commissione, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, la ringrazio molto, soprattutto per la solidarietà regionale.
A differenza del mio collega non appartengo ad una regione dove esistono lingue minoritarie, dato che sono eletta in Toscana. Tuttavia, credo sia estremamente importante l'approvazione del provvedimento in esame.
La Carta, che come bene ha detto il collega Fontanini è entrata in vigore a livello internazionale nel 1998, tutela i diritti delle lingue regionali e delle minoranze. Dunque, credo che abbia una valenza particolarmente importante ora perché, in clima di Unione europea, tali minoranze e peculiarità - non a caso nasce nel contesto del Consiglio d'Europa - devono essere tutelate.
Tutto quello che riguarda il contesto al di fuori della lettera della Carta è stato ben detto dal collega Fontanini, quindi nei 12 minuti che credo mi spettino cercherò di spiegare cosa dice tale Carta.
La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie evidenzia l'intenzione di dare compiuta attuazione, per quanto riguarda l'Italia, all'articolo 6 della Costituzione che recita: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
La Carta, per perseguire tali finalità, definisce con grande rigore in cosa consista effettivamente una lingua minoritaria e regionale. Signor Presidente, devo dire che in questo lungo periodo di proficuo lavoro siamo stati veramente grati a tali definizioni precise. Infatti, le realtà linguistiche regionali e minoritarie sono moltissime ed abbiamo sentito il bisogno di un faro, di una definizione precisa, che potesse per noi costituire un discrimine.
Inoltre, la Carta considera una serie di misure da adottare nell'ambito della vita pubblica e, precisamente, dell'insegnamento, della giustizia, dell'attività della pubblica amministrazione, nei campi dei media - come vedremo vi saranno emendamenti per accrescere tale disponibilità - e, più in generale, nel campo delle attività culturali.
La Carta consente ai singoli Stati firmatari di definire le lingue regionali alle quali intende che vengano applicate le disposizioni della Carta stessa. Per quanto riguarda l'Italia il punto di riferimento imprescindibile è la legge n. 482 del 1999 (ne ha già parlato il collega Fontanini, quindi non mi dilungherò su questo).
Il provvedimento in esame si compone di cinque articoli. Tra questi, fondamentali sono l'articolo 3, secondo cui le disposizioni della Carta si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, e l'articolo 4, che prevede l'istituzione della Consulta Stato-minoranze linguistiche con il compito di monitorare la situazione.
La Carta si compone di un preambolo e di ventitré articoli. Nel preambolo si riconduce il diritto all'uso delle lingue


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regionali nell'ambito dei diritti fondamentali sanciti dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite nonché nell'ambito dello spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Il preambolo si richiama alla necessità di fondare e promuovere la costituzione di un'Europa democratica sui principi della democrazia e della diversità culturale. L'articolo 1 contiene una serie di definizioni. Gli articoli 2 e 3 riguardano l'impegno di applicare le disposizioni contenute nella parte seconda della Carta. Gli articoli 4 e 5 specificano precisamente che nessuna delle disposizioni della Carta può essere interpretata come un limite o una deroga ai diritti garantiti da una serie di atti internazionali. Questo è un aspetto interessante perché ha costituito una possibilità e una chiave di lettura nell'ambito della discussione nelle Commissioni per eventuali richieste che erano state avanzate. Quindi abbiamo potuto discernere anche grazie a questa disposizione.
La parte seconda della Carta contiene gli obiettivi e i principi perseguiti e si compone di un solo articolo, l'articolo 7, che è diviso in cinque paragrafi. In primo luogo, si sottolinea il principio del riconoscimento della ricchezza culturale delle lingue regionali o minoritarie. Un'azione forte di promozione delle lingue regionali o minoritarie sarà possibile con l'incoraggiamento all'uso orale e scritto di esse, sia nella vita pubblica, sia nei rapporti privati, nonché apprestando mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli. Per quanto riguarda le lingue parlate dai gruppi sprovvisti di territori di riferimento, la Carta stabilisce che gli impegni delle parti sono determinati in maniera meno rigida e che più che vere e proprie disposizioni si tratta di orientamenti.
La parte terza della Carta riguarda le misure in favore dell'utilizzo delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica.
Presidente, vedo che guarda l'orologio. Mi può dire quanto tempo mi rimane?

PRESIDENTE. Ne ha ancora.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, Relatore per la III Commissione. Bene.
L'articolo 8 riguarda l'insegnamento nei vari settori dell'istruzione da quella prescolare a quella universitaria.
L'articolo 9 riguarda la giustizia e prevede l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle cause penali, civili e amministrative. Le possibilità a disposizione delle parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compare in giudizio quale parte in causa di esprimersi in una lingua regionale o minoritaria, senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese. Inoltre, le parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua regionale o minoritaria oppure a non negare per lo stesso motivo la validità tra le parti di atti giuridici. Le parti si impegnano altresì a rendere accessibile nelle lingue regionali o minoritarie i testi legislativi nazionali più importanti.
L'articolo 10 riguarda le autorità amministrative e i servizi pubblici nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato. L'impegno delle parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, generalizzata o limitata ai contatti con coloro che parlano ovvero l'assicurazione che il locutore di lingue regionali o minoritarie possa presentare domande orali o scritte in tali lingue. Completa gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie.
L'articolo 11 prevede di incoraggiare la creazione di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che i programmi di tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti. Allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue. Le parti potranno anche estendere le eventuali provvidenze esistenti a favore delle produzioni audiovisive nazionali a quelle nelle lingue regionali o minoritarie


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e assicurare un'adeguata rappresentanza degli interessi dei locutori di una lingua regionale o minoritaria nelle autorità per la libertà e il pluralismo dell'informazione.
Le parti si impegnano inoltre a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini, in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale e minoritaria, come anche la libertà della stampa estera che utilizzi una tale lingua di entrare e circolare liberamente. Sono naturalmente salvaguardati i diritti di intervento delle autorità nazionali per motivi di sicurezza e tutela dell'ordine in senso lato.
L'articolo 12 riguarda le attività culturali e le strutture relative. In questo articolo si incoraggiano i tipi di espressioni e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e si favoriscono i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di riproduzione da e verso le lingue regionali minoritarie.
Le parti, inoltre, dovrebbero assicurare che gli organismi incaricati di organizzare e di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie servendosi di personale adeguatamente preparato. La politica culturale all'estero di ciascuna delle parti dovrebbe parimenti fare spazio alle lingue regionali o minoritarie ed alla cultura di cui esse sono l'espressione.
L'articolo 13 riguarda la vita economica e sociale. In tale articolo si prevede un impegno delle parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie.
L'articolo 14 riguarda gli scambi transfrontalieri, e la parte IV della Carta riguarda gli articoli dal 15 al 17. In base a tali articoli gli Stati si impegnano a presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta. Questi due articoli - come già evidenziato dall'onorevole Fontanini - sono stati ripresi dal nostro articolo 4, nel quale questo comitato si è poi trasformato nella Consulta di cui al suddetto articolo.
Presidente, è evidente che questa Carta, firmata il 27 giugno 2000, deve essere ratificata, soprattutto ora che si procede verso un ampliamento dell'Europa. Ritengo infatti che la protezione, la tutela e la promozione di queste culture minoritarie costituiscano una ricchezza per l'Europa. Per tale motivo, sollecito una rapida ratifica di tale provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania e Misto-Minoranze linguistiche).

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, vista la ristrettezza dei tempi assegnati alla componente delle minoranze linguistiche, chiedo sin d'ora l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.
Tuttavia, vorrei brevemente soffermarmi su due questioni. Mi riferisco, in particolare, al fatto che l'Italia ha sottoscritto questo trattato solo nel 2000 e che, dopo l'approvazione della legge n. 482 del 1999, non vi era più alcun ostacolo a che il Parlamento autorizzasse il Presidente della Repubblica alla ratifica. Per questo motivo, con un procedimento abbastanza inusuale per la componente delle minoranze linguistiche, abbiamo presentato una proposta di legge per sollecitare il Governo a procedere in tal senso.
Devo dare atto che il Comitato ristretto e i relatori hanno svolto un lavoro prezioso. Tuttavia, abbiamo dovuto constatare che non tutte le misure di tutela previste dalla Carta sono state recepite. Infatti, da questo punto di vista, l'attuale testo non è tuttora soddisfacente in quanto, in alcuni punti, non rispecchia neanche lo status di tutela oggi esistente in Italia.
Il difetto di questo testo è costituito dalla mancanza di ogni portata innovativa per potenziare le misure di tutela oggi


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esistenti, specie nel settore universitario e in quello della televisione. In alcuni punti il testo, come ho già detto, non risponde neppure allo standard di tutela già in vigore in Italia.
Per colmare tale lacuna abbiamo presentato alcune proposte di modifica, confidando che l'Assemblea si esprima favorevolmente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Zeller.
La Presidenza autorizza secondo i consueti criteri la pubblicazione delle considerazioni integrative al suo intervento in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.
È iscritto a parlare l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è stato sottolineato, la legge 15 dicembre 1999 n. 482, che contiene norme in materia di minoranze linguistiche storiche, è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione nel corso della passata legislatura, ad oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione stessa e a conclusione di un lungo e travagliato iter parlamentare avviato fin dall'VIII legislatura.
Il mutato orientamento della Corte costituzionale, che cominciò a riconoscere la tutela delle minoranze linguistiche, fino a quel momento limitata alle specifiche disposizioni contenute degli statuti speciali delle regioni di confine, quale un obiettivo da perseguire attraverso la legislazione statale e regionale, e anche l'intervento sempre più attivo da parte delle regioni in questo campo, sono tra gli elementi che hanno spinto il Parlamento ad approvare finalmente la legge quadro del 1999.
Tuttavia, per superare un atteggiamento di indifferenza e di vero e proprio agnosticismo, che non è molto consono a un ordinamento democratico e pluralista, è stata determinante la pressione dall'alto. Si tratta di una pressione dovuta alla presenza di documenti ed obblighi internazionali sempre più precisi per la tutela dei gruppi minoritari, come la dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, approvata nel 1992 dalla Commissione per i diritti umani, e, appunto, la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, approvata nel 1992 dal Consiglio d'Europa, di cui discutiamo oggi la ratifica, auspicando l'approvazione del testo proposto.
La legge n. 482 del 1999, a norma dell'articolo 2, si pone infatti espressamente in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali.
Infatti, per gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la tutela e promozione delle lingue regionali minoritarie nei diversi paesi e regioni rappresentano un contributo importante per la stessa edificazione di un'Europa fondata sui princìpi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale.
Stando così le cose, la sottoscrizione e ratifica da parte del Governo della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 non è ulteriormente rinviabile, specie se si considera che la legge n. 482 del 1999 individua già le minoranze linguistiche destinatarie della tutela, a norma dell'articolo 2, nelle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Tale elenco resta, come hanno peraltro sottolineato anche i relatori, il punto di riferimento per applicare le misure della Carta, sulle quali discuteremo ancora: abbiamo depositato infatti analoghe iniziative per recepire misure di tutela più robuste e in sintonia con la stessa legge n. 482, in particolare in relazione agli articoli 8 e 11.
La Carta in esame, in materia di uso della lingua, costituisce una sorta di catalogo generale dei diritti delle minoranze, che vanno naturalmente graduati, come è stato detto, ma che il diritto internazionale


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e la stessa comparazione con molti ordinamenti, soprattutto europei, tendono sempre più a favorire. Non è infatti un mistero per nessuno che nella normativa internazionale e anche nella legislazione europea emerge una tendenza crescente verso una maggiore uniformità e verso un approccio e una scelta in favore del bilinguismo, e non invece una più rigida prospettiva di separatismo linguistico, di apartheid linguistico e di contrapposizione tra i gruppi linguistici diversi (che ad esempio si rinviene in quel che accade in Belgio): un po' dovunque è prevalsa la scelta per un utilizzo delle lingue minoritarie accanto a quella ufficiale, in uno spirito di tolleranza e comprensione e nel rispetto delle differenze.
La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie pone, infatti, tra i suoi obiettivi specificati all'articolo 7: il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale; il rispetto dell'area geografica di diffusione della lingua, nel senso che la ripartizione territoriale non ostacoli la promozione di tale lingua; la necessità di attività di promozione e salvaguardia; la facilitazione o l'incoraggiamento all'uso pubblico e privato della lingua minoritaria; il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni tra i gruppi che praticano la stessa lingua o lingue diverse; la creazione di mezzi e forme adeguate di insegnamento e studio della lingua; la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non parlanti una lingua regionale o minoritaria abitanti nell'area ove quella lingua è praticata di apprenderla, se lo vogliano; la promozione di studi e ricerche sulla lingua minoritaria nell'università; la promozione di scambi internazionali per le lingue praticate in più Stati.
Nello stesso articolo si specifica che le parti si impegnano a promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza con riferimento alle lingue. Analogo richiamo alla comprensione e alla tolleranza è contenuto nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, agli articoli 2 e 6. E a questo modello si ispira la stessa legislazione italiana.
Va da sé che la distinzione tra bilinguismo e separatismo non è proprio così schematica, perché ci sono moltissime varianti anche all'interno di questi modelli, ma resta il fatto che essa riflette un diverso atteggiamento culturale verso il problema delle minoranze linguistiche: da un lato si persegue un obiettivo di tolleranza e di pluralismo culturale, dall'altro quello della rigida differenziazione, che è un altro paio di maniche. Il modello del bilinguismo è un modello apparentemente più debole, ma la sua forza risiede proprio nella sempre maggiore espansione della legislazione di tutela delle minoranze linguistiche che si diffonde in tutto il mondo e, in particolare, in Europa, per effetto appunto della normativa internazionale e della comparazione di quanto accade negli altri paesi.
Se la legislazione di tutela delle minoranze linguistiche si diffonde ovunque, allora non c'è bisogno di alzare muri di incomunicabilità a protezione dei gruppi minoritari, perché l'affermazione di una cultura dei diritti delle minoranze deriva più da un clima di pluralismo e di tolleranza che non dalle contrapposizioni laceranti. In questo modo, il sistema del bilinguismo può diventare il sistema più efficace in assoluto.
Una cultura dei diritti delle minoranze può sembrare una contraddizione in un'epoca di globalizzazione dei mercati e delle culture, di alta tecnologia e di flussi di informazione sempre più rapidi e sempre più pervasivi; ma, è proprio in un'epoca come questa che diviene particolarmente prezioso e degno di attenzione e di attenzioni il patrimonio storico, culturale e linguistico delle nazioni e delle comunità, anche quelle più piccole, che arricchisce e stimola gli scambi culturali e le conoscenze in tutto il mondo, favorendo altresì un clima di tolleranza e di rispetto reciproco.
Il bilinguismo ha sofferto per lungo tempo di una cattiva reputazione. Nel dibattito parlamentare durante la scorsa legislatura, che ha portato all'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la proposta è stata oggetto di una critica


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molto serrata che veniva dai banchi dell'allora opposizione. La maggior parte dei riferimenti - che si incontrano anche nella stampa e nei mezzi di comunicazione - continuano a sottolineare i presunti svantaggi del bilinguismo tanto per le società che per gli individui. Gli oppositori del bilinguismo, all'oscuro delle funzioni sociali che svolge e del valore umano che assume, propongono un gran numero di ragioni per le quali lo ritengono un elemento di divisione e di confusione e un ostacolo al progresso. Ma, ad un esame più attento, nessuna di queste ragioni regge davvero. Il bilinguismo non è qualcosa di misterioso, di anormale o di poco patriottico. È stato ed è una pura e semplice necessità per la maggior parte dell'umanità.
Lo sviluppo della globalizzazione su una scala senza precedenti non modifica il fatto che la maggior parte delle persone di tutto il mondo viva tuttora la propria vita in contesti locali e avverta l'esigenza di sviluppare e di esprimere la propria identità locale da trasmettere ai figli. Poiché una larga parte di qualsiasi lingua è specifica di una cultura, le persone avvertono che, quando quella lingua scompare, va perduta anche una parte importante della loro cultura e della loro identità tradizionale. Come ha detto un nativo americano, dobbiamo sapere la lingua dell'uomo bianco se vogliamo sopravvivere in questo mondo, ma dobbiamo sapere la nostra lingua se vogliamo sopravvivere per sempre.
Va da sé, tuttavia - ed è l'ultima osservazione, in conclusione -, che la tutela delle tradizioni e delle forme di vita costitutive dell'identità deve servire, come ammoniva Habermas, unicamente al riconoscimento dei loro membri in quanto individui. Essa non può avere il senso di una tutela biologica della specie compiuta per via amministrativa. Il punto di vista ecologico della conservazione della specie non può essere trasferito alla cultura. Le tradizioni culturali e le forme di vita in esse articolate si riproducono di regola per il fatto di convincere proprio i membri di quella comunità, motivandoli ad assimilarle e a svilupparle in modo produttivo e creativo. Uno Stato di diritto può soltanto rendere possibile queste scelte; invece, una sopravvivenza garantita dovrebbe necessariamente sottrarre ai partecipanti e ai membri di quella comunità proprio la libertà di dire «sì» e di dire «no» che è preliminare all'acquisizione di una data eredità culturale.
Possono mantenersi in vita solo le tradizioni che pur legandosi ai propri membri, non si sottraggono al loro esame critico e tengono sempre aperta ai discendenti l'opzione di apprendere da tradizioni diverse o anche di convertirsi e di mettersi in marcia verso altri lidi.
Questa è una prospettiva di integrazione che rende possibile la democrazia nell'etnos e la democrazia tra gli etnos.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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