Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 371 del 13/10/2003
Back Index Forward

Pag. 69

Discussione della proposta di legge: S. 375 - D'iniziativa dei senatori Fassone ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (approvata dal Senato) (2189) e delle abbinate proposte di legge: Giacco ed altri; Turco ed altri; Pisapia; Cima ed altri (340-691-2190-2733) (ore 20,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Fassone ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali; e delle abbinate proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri; Turco ed altri; Pisapia; Cima ed altri.
Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2189)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, onorevole Mazzoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINIA MAZZONI, Relatore. Signor Presidente, mi permetto di dire che finalmente il provvedimento in esame viene discusso in quest'aula. Vorrei fare un piccolo riferimento agli interventi precedenti relativi ad un altro provvedimento. Si è parlato di una riforma sicuramente imponente, concernente il tribunale dei minori ed è stato ricordato che, da più di trent'anni, si discute di tale riforma. Di questo provvedimento, che finalmente approda in aula, si discute da più di vent'anni e, sicuramente, non ha la struttura impegnativa che, invece, ha e dovrebbe avere il testo di cui si è appena conclusa in quest'aula la discussione sulle linee generali.
Il provvedimento in esame, come ha annunciato il presidente, riguarda l'introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
Il lavoro svolto in Commissione si è concluso circa un anno fa. Finalmente, oggi, abbiamo in aula questo provvedimento che mira a dare una soluzione al problema della cura dei soggetti non pienamente capaci di tutelare i propri interessi ai quali, oggi, il codice civile offre unicamente la scelta tra inabilitazione ed interdizione, una scelta sicuramente limitata e limitante.
Il testo che esaminiamo è quello votato come testo base tra i diversi che sono stati presentati fin dall'inizio della legislatura, testi che però si differenziavano tra loro solo nella metodica. Non avevano differenziazioni sostanziali. Si è optato per la proposta di legge a firma del senatore Fassone ed altri, in quanto testo già approvato dal Senato e, quindi, già forte del passaggio in uno dei due rami del Parlamento. Le modifiche apportate in Commissione sono state poche e non radicali e hanno consentito di arricchire la proposta base di alcune istanze mancanti e di operare alcuni correttivi.
La discussione sul tema che affronta questa proposta di legge risale, come dicevo prima, agli anni ottanta, quando un


Pag. 70

gruppo di ricerca, diretto dal professore Cendon, propose, per la prima volta, l'introduzione, nel nostro ordinamento, della figura dell'amministratore di sostegno, al fine di proteggere i disabili con la nomina dell'amministratore e con la limitazione della sola capacità legale con esclusivo riguardo agli atti individuati dall'autorità giudiziaria.
Da allora, il dibattito si è acceso ed è approdato, più d'una volta, nelle aule parlamentari, senza però mai giungere a termine. Le questioni che hanno stimolato le maggiori riflessioni in questo lungo periodo, ancora oggi, sono attuali, stante la natura particolarmente delicata dell'istituto e l'importanza delle conseguenze che la sua definizione porta nella sfera della capacità delle persone interessate.
I punti nodali della riflessione riguardano le conseguenze incapacitanti e la necessità dell'esatta definizione dell'ampiezza delle stesse, l'inquadramento dell'istituto in un ambito proprio al fine di non lasciare dubbi interpretativi sui momenti di collegamento con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente, la disciplina della procedura e il ruolo del pubblico ministero.
Il testo che, oggi, presentiamo in aula ha analizzato tali problemi e ha ritenuto di risolverli con la proposta approvata che interviene sull'impianto del codice civile.
Non entrerò nel dettaglio degli articoli, riservandomi di approfondire il significato e la portata dei singoli articoli in sede di discussione e di votazione in quest'aula. Vorrei sintetizzare rapidamente il contenuto del provvedimento.
L'articolo 1 afferma che la finalità del provvedimento è quella di assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, mediante un sostegno di carattere temporaneo.
L'articolo 2 modifica la rubrica del titolo 2 del libro primo del codice civile intitolandola: Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
L'articolo 3 inserisce un nuovo capo, sdoppiando il titolo 12 in un capo I dedicato all'amministrazione di sostegno e in un capo II dedicato all'interdizione, all'inabilitazione e all'incapacità naturale.
Sempre l'articolo 3 detta dieci nuovi articoli - che vanno dal 404 al 413 -, nei quali si regolamentano, in dettaglio: la figura dell'amministratore di sostegno; la procedura per la nomina dello stesso; i soggetti autorizzati a richiedere la nomina; il procedimento per arrivare alla nomina; le modalità di scelta delle persone da incaricare; gli effetti dell'amministrazione; i doveri dell'amministratore di sostegno; il rinvio a norme vigenti applicabili; l'efficacia degli atti posti in essere in costanza di amministrazione di sostegno; le modalità di revoca dell'amministratore stesso.
Gli articoli dal 4 all'11 apportano modifiche agli articoli già citati in premessa (414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile), nonché all'articolo 30 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Tali modifiche si rendono necessarie per il coordinamento con il nuovo istituto.
Il capo III detta le norme di attuazione, di coordinamento e finali, modificando gli articoli 44 e 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, sempre nella logica del coordinamento con il nuovo istituto ed introducendo gli articoli 46-bis delle disposizioni per l'attuazione, volto a prevedere l'esenzione dall'obbligo della registrazione ed anche dal contributo unificato, con previsione della relativa copertura di bilancio, e 49-bis delle medesime disposizioni, recante la previsione delle annotazioni sul registro delle amministrazioni di sostegno.
Gli articoli 16 e 17 modificano l'articolo 51 del codice di procedura civile e la rubrica del capo II, titolo II, libro quarto, del codice di procedura civile, introducendo, altresì, l'articolo 720-bis, attraverso il quale si opera un rinvio alla disciplina dettata dagli articoli 712, 713, 716, 719 e 720 del codice di procedura civile, applicabili, quindi, anche all'istituto dell'amministratore di sostegno. L'articolo 18 introduce ancora modifiche di coordinamento agli articoli 686 e 689 del codice di procedura


Pag. 71

penale. L'articolo 19 modifica l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) per sottrarre alla sospensione dei termini feriali le procedure relative all'amministrazione di sostegno, all'inabilitazione ed all'interdizione. L'articolo 20, infine, fissa l'entrata in vigore della legge nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
Con questa proposta di legge diamo finalmente risposta alle esigenze rappresentate da più categorie professionali e colmiamo un vuoto sicuramente preoccupante, ma, quel che più conta, offriamo una soluzione adeguata ai problemi di coloro che non potevano risolvere la propria parziale e limitata incapacità con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. Il provvedimento è molto atteso ed ha un'importante funzione sociale. Mi auguro che quest'Assemblea possa licenziarlo in tempi brevi. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo concorda con l'ampia e veloce relazione svolta dall'onorevole Mazzoni.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Paroli: iscritto a parlare, si intende che vi abbia rinunciato.
È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, anche noi ci auguriamo che questo provvedimento possa presto diventare legge e possa costituire uno strumento nuovo a tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti, le quali devono essere tutelate con strumenti più moderni, con strumenti diversi da quelli che fino a questo momento sono stati utilizzati. In particolare, lo strumento dell'interdizione, da un certo punto di vista, costituiva una tutela, ma, nello stesso tempo, finiva per negare una serie di possibilità, di diritti fondamentali alla persona disabile od alla persona che vivesse un particolare stato di sofferenza psichica.
È una questione che da diversi anni sollevano le associazioni dei disabili, le associazioni delle famiglie, sulla quale il Parlamento ha cominciato a lavorare dalla scorsa legislatura. Voglio ricordare che, nella scorsa legislatura, il Parlamento discusse una proposta di legge sull'amministratore di sostegno a prima firma dell'allora ministro Livia Turco. Quella proposta fu elaborata, fu costruita, con una diretta partecipazione degli interessati: di quelle famiglie e di quelle associazioni che ci chiedevano di prendere coscienza delle trasformazioni intervenute nel mondo della disabilità.
Oggi, grazie a tutto un processo di realizzazione di servizi, non di emancipazione, ma di inserimento nella società - penso alla grande esperienza della integrazione scolastica, ai cambiamenti nella formazione professionale, alle opportunità di lavoro che negli ultimi anni si sono aperte anche per persone con grave disabilità - vi è una situazione diversa rispetto a quella di una persona con gravi disabilità, la quale, secondo uno schema antico, rigido o burocratico o aveva capacità giuridica oppure non l'aveva. Oggi, grazie ai processi di integrazione, abbiamo ottenuto dei risultati in base ai quali una persona può non essere completamente autosufficiente, può non essere completamente padrona di sue scelte autonome in campo patrimoniale e in campo lavorativo, ma non per questo deve essere interdetta. Può essere - ed è questa la funzione dell'amministratore di sostegno - affiancata da una persona che la sostiene, nel senso che la aiuta ad assumere quelle decisioni, quegli atti che autonomamente non sarebbe in grado di compiere, senza per questo venir meno alla possibilità di godere dei suoi diritti. Questa questione fu discussa - e ci tengo a sottolinearlo - in particolare durante la prima conferenza nazionale sull'handicap - promossa nel dicembre del 1999 dall'allora Governo D'Alema -, che, nei suoi documenti conclusivi, invitava il Governo a lavorare su questo tipo di provvedimento.


Pag. 72


Quella conclusione della conferenza nazionale di Roma del dicembre del 1999 fu ripresa sette mesi dopo, nel luglio del 2000, quando il Governo (all'epoca eravamo passati al Governo Amato) approvò il programma d'azione triennale sulle politiche per l'handicap.
Perché ho fatto questa cronistoria, che poi portò alla discussione in parallelo in Parlamento della proposta di legge sull'amministratore di sostegno? Perché l'amministratore di sostegno in quel documento era indicato come un pezzo di un sistema che doveva tutelare le persone con disabilità gravi e a cui mancava una piena autonomia, che doveva vedere da una parte l'amministratore di sostegno, poi una serie di misure a sostegno delle famiglie delle persone disabili, soprattutto quelle che assistono nel corso della loro vita persone con disabilità gravi, e, in terzo luogo, lo sviluppo di quei servizi che noi avevamo indicato con lo slogan «dopo di noi», recepito un po' dalla terminologia usata dalle associazioni. Questo era il pacchetto sul quale noi dovevamo lavorare. Quindi, il fatto che oggi arriviamo ad una tappa importante nell'approvazione dell'amministratore di sostegno però ci deve sollecitare a lavorare sull'insieme del pacchetto se noi vogliamo affrontare il problema della disabilità grave. Proprio per questo in questa legislatura abbiamo riproposto il tema.
Senza togliere nulla naturalmente alla collega Mazzoni che ringraziamo per il lavoro che ha fatto come relatrice, senza togliere nulla ai colleghi dell'opposizione che hanno sostenuto questa proposta, credo però che ci si debba lasciar dire che non a caso questa è una proposta che sia alla Camera sia al Senato è stata avanzata dalle forze del centrosinistra, che hanno voluto sviluppare su questo tema un'azione positiva e costruttiva. Noi non vogliamo fare opposizione contro, noi facciamo opposizione con proposte concrete, le presentiamo, ci battiamo perché vengano discusse e cerchiamo di raggiungere dei risultati concreti e positivi. Credo che in questo caso stiamo raggiungendo un risultato positivo di cui l'opposizione è orgogliosa. Però, cari colleghi, non credo che tutte le tematiche legate alla disabilità, e anche l'attuazione di quel programma di azione approvato nel 2001, possano essere lasciate solo sulle spalle dell'opposizione.
Caro rappresentante del Governo, cari colleghi, perché dico questo? Perché l'anno 2003 è stato proclamato l'anno europeo della persona disabile, e noi ci saremmo aspettati da parte del Governo e della maggioranza una serie di proposte, di realizzazioni e un atteggiamento positivo verso i temi della disabilità. Ci saremmo aspettati dei programmi, e ci saremmo aspettati ministri impegnati su questo fronte. Vi voglio far notare che gli unici due provvedimenti che stanno andando concretamente avanti, che hanno fatto dei passi avanti, uno dei quali approvato e l'altro in via di approvazione - la legge sullo sport riferita ai disabili e questo provvedimento - sono tutte e due proposte dell'opposizione. Noi ci saremmo aspettati nell'anno del disabile un maggiore impegno da parte di tutti, speravamo in quelle cose che avevamo sentito dai ministri a Bari - nel mese di febbraio, se non erro, a Bari si è svolta la seconda conferenza nazionale sull'handicap dove tutti o quasi tutti i diversi ministri si sono presentati con programmi, con proposte, con promesse - ma, cari colleghi, e caro rappresentante del Governo, non è venuto fuori assolutamente niente; l'anno del disabile si sta concludendo e non è venuto fuori assolutamente niente di concreto, anzi. Ora che voi avete toccato questa materia, mi auguro - non voglio rovinare la festa visto che stiamo per approvare questo provvedimento - che questo sia un cambio di marcia, mi auguro che sia un cambio di direzione, perché quando avete parlato di disabili e per esempio avete parlato di lavoro voi, nel corso del 2003, avete bloccato la legge sul collocamento dei disabili; infatti, avete prorogato al 31 dicembre 2003 la norma che consente ai datori di lavoro di conteggiare, al posto dei disabili, orfani e vedove, non da assumere, ma già assunti. Cioè, ai datori di lavoro che dovevano assumere i disabili voi avete detto che potevano non assumerli, ma


Pag. 73

bastava conteggiare artificiosamente, al posto dei lavoratori disabili, orfani e vedove. Questo significa, rappresentante del Governo, ventimila posti di lavoro in meno per i disabili in Italia. Ma non bastava questo, con la riforma del mercato del lavoro voi avete introdotto delle norme che offrono la possibilità di eludere la legge n. 68 come nel caso, ad esempio, di somministrazione di lavoro in cui non si conteggino i disabili. In questo modo, le aziende potranno seguire questo canale di collocamento senza conteggiare i lavoratori disabili. E avete offerto un'ulteriore possibilità di evasione della legge dicendo ai datori di lavoro: se proprio non li volete, fateli lavorare concedendo qualche piccolo appalto a cooperative sociali, così li potete mandare lì.
A me non sembra che questa sia la maniera migliore di celebrare l'anno europeo della persona disabile, perché voi avete negato il diritto al lavoro alle persone disabili; così come non mi sembra che sia la maniera migliore di celebrare l'anno del disabile quello che è avvenuto in materia scolastica nell'anno 2003 dove, a fronte di un aumento dei giovani disabili nelle scuole, voi avete ridotto di 450 unità gli insegnanti di sostegno, e continuate a ridurli anche quest'anno. Così come non mi sembra che sia la maniera migliore di celebrare il diritto del disabile tagliando i trasferimenti al comune del 2,3 per cento, riducendo così i servizi alle persone. Così come non mi sembra che sia questa, che stiamo discutendo in questi giorni, la finanziaria dell'anno internazionale del disabile dove non solo non ci sono misure a favore dei disabili ma si prospettano strette per quanto riguarda le pensioni, gli assegni e le indennità.
Concludo dicendo che noi siamo soddisfatti del fatto che si arrivi ad un risultato concreto per quello che riguarda la legge sull'amministrazione di sostegno, però vi richiamiamo anche alle vostre responsabilità, quelle di un Governo che, nell'anno della persona disabile, non solo poteva fare molto di più, ma poteva evitare di assumere delle decisioni che danneggiano la categoria (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, sarò telegrafico per mantenere un impegno preso sia con il relatore, sia con il Governo. Il provvedimento al nostro esame viene da lontano, dalla passata legislatura (e credo anche prima, come è stato ricordato dal relatore), e rappresenta certamente una proposta di legge di civiltà perché, oltretutto, colma un vuoto normativo: quello esistente nella disciplina tra la categoria degli incapaci assoluti, da interdire, e quella degli incapaci affetti da minor deficienza psichica, da inabilitare.
Si tratta, dunque, di un provvedimento che si colloca in una sfera nella quale veniva sollecitato da tempo una normativa che da un lato disciplinasse sostanzialmente la materia, e dall'altro rendesse estremamente chiaro un fenomeno, quello dell'assistenza alle persone affette da minor menomazione, non necessariamente psichica, che si collocasse al di fuori del disciplina dettata dal codice civile, la quale, in realtà, prende in esame la minore capacità in atti che si compiono soltanto in relazione alla deficienza psichica (alla capacità cognitiva).
Questa, invece, è una proposta di legge che si rivolge a tutti coloro che sono portatori di handicap ed hanno una minore funzionalità sia fisica, sia psichica, come gli alcolisti, o coloro che non sanno badare a sé stessi per ragioni di età o per altre ragioni. Credo, pertanto, che aver disciplinato un fenomeno che presenta, inevitabilmente, radici sociali per il semplice fatto che tali fenomeni esistono sia oggettivamente un fatto estremamente positivo. La circostanza che le proposte emendative presentate siano molto scarse è la riprova di quanto questo provvedimento fosse atteso anche dalle categorie sociali specificatamente interessate a tale settore, le quali lo hanno sostenuto, e costituisce la prova anche di quanto tale proposta di legge sia condivisa dal Parlamento nel suo complesso.


Pag. 74


Pertanto, ritengo che il Parlamento si esprimerà sicuramente in senso favorevole, e preannuncio il voto in tal senso del mio gruppo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Back Index Forward