di non procedere all'esame del progetto di legge.
La Camera,
esclusiva in materia minorile, ma che aggiungeranno questa alla competenza ordinaria;
di non procedere all'esame del progetto di legge.
premesso che:
il provvedimento in esame abolisce il tribunale per i minorenni, sostituendolo con sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, che non avranno competenza esclusiva in materia minorile, in quanto ai giudici assegnati a queste sezioni potranno essere «devoluti anche altri affari civili»;
la scomparsa dal collegio giudicante, al momento del giudizio, del giudice esperto in materia minorile comporterà il venire meno nella discussione in camera di consiglio della integrazione dei saperi giuridici con quelli medici, psicologici e sociologici, integrazione che consente di compiere una valutazione completa ed appropriata della situazione del minore;
pertanto potranno verificarsi valutazioni della situazione del minore affidate a meri criteri giuridici e quindi inadeguate ad una effettiva tutela della famiglia e del minore nel caso concreto;
i tribunali per i minorenni, secondo costante interpretazione della Corte costituzìonale (in particolare attraverso le sentenze 25/64, 25/65, 16 e 17/8 1, 222/83), costituiscono, nell'attuale definizione normativa, attuazione del principio fissato nel secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, per il quale la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;
rilevato che il provvedimento in esame viola pertanto il secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione,
n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Pisicchio, Rizzo, Intini, Zanella, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Battaglia, Capitelli, Fanfani, Iannuzzi, Bindi, Annunziata, Ruta, Pisapia, Maura Cossutta, Mazzuca, Buemi, Cento.
premesso che:
il provvedimento in esame abolisce i tribunali per i minorenni, sostituendoli con sezioni specializzate presso i tribunali ordinari che non avranno competenza
i tribunali minorili, giudici specializzati con competenza esclusiva sono stati, in ragione di ciò, definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222/83 «certamente strumento di protezione dell'infanzia e della gioventù», nonché esercitante una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente; ancora la sentenza della Corte costituzionale n. 78/89 ha stabilito che «l'interesse costituzionalmente garantito alla tutela dei minori porta ad annoverare il tribunale per i minorenni fra quegli istituti dei quali la Repubblica deve garantire lo sviluppo ed il funzionamento...», ed aggiunge che «l'indagine sulla personalità del minore reclama giudici specializzati forniti di capacità tecniche particolari»;
le disposizioni del provvedimento riguardanti la competenza non esclusiva, nonché una dislocazione territoriale che non garantisce un uguale trattamento giurisdizionale fra i cittadini minorenni anche in ragione della limitazione di organico e della disparità di carico di lavoro che sì produrrà tra sezioni specializzate presso i tribunali e presso le Corti d'Appello, violano il precetto dì cui all'articolo 31, secondo comma della Costituzione;
n. 2. Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Pisicchio, Intini, Zanella, Fanfani, Bindi, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Battaglia, Capitelli, Iannuzzi, Annunziata, Ruta, Pisapia, Maura Cossutta, Mazzuca, Buemi, Cento.