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La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione;
consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione;
consapevole, altresì, della stretta correlazione fra sviluppo del sistema radiotelevisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese;
constatata, infine, la necessità di crescita delle imprese televisive locali per le motivazioni suddette;
constatato l'accoglimento da parte del Governo di un analogo ordine del giorno nel corso dell'iter presso il Senato del progetto in esame;
ad incrementare le disponibilità a favore del settore dell'emittenza locale, così come indicato nell'ordine del giorno G7.100 accolto dal Governo nel corso dell'iter presso il Senato del progetto in esame.
9/310-B/2. Antonio Leone, Blasi, Tarantino.
La Camera,
premesso che:
il sistema della stampa e dell'emittenza radiotelevisiva locale rappresenta l'unico strumento di penetrazione dei mercati da parte della rete delle piccole e medie imprese;
nel momento di crisi dei consumi che sta caratterizzando la nostra economia, la capacità di riservare adeguate risorse agli investimenti pubblicitari si è fortemente ridimensionata determinando, a caduta, una forte difficoltà nel sistema dei media locali che stanno registrando una drastica riduzione delle entrate,
a concedere, similmente a quanto previsto dagli orientamenti del CIPE del 25 luglio scorso in relazione alle modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 13, articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), un credito d'imposta pari al 30 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie realizzati dalla piccole e medie imprese la cui sede legale è ubicata nelle aree sottoutilizzate, di cui al comma 1 dell'articolo 61 della citata legge n. 289 del 2003, e il cui personale dipendente e assimilato è prevalentemente occupato in sedi ubicate nelle medesime aree, operanti - fatto salvo il disposto dell'articolo 1 del regolamento
CE n. 69/2001 (regolamento «de minimis») - nei settori ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992. Al fine di incrementare la competitività del sistema radiotelevisivo italiano e dell'editoria locale, l'agevolazione potrà essere concessa per investimenti realizzati in campagne pubblicitarie localizzate, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale a sostegno delle attività produttive, attraverso mezzi locali certificati tra i quali:
quotidiani locali che abbiano registrato nell'ultimo anno una tiratura media di almeno diecimila copie, iscritti e non ad Audipress e/o ADS;
emittenti televisive locali iscritte all'Auditel ed emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audioradio, operanti secondo i principi stabiliti dal disegno di legge in esame in materia di assetto del sistema radiotelevisivo;
giornali periodici iscritti all'USPI;
agenzie per le affissioni iscritte all'INPE;
emittenti locali che coprono almeno metà delle province della regione di residenza dell'emittente.
9/310-B/3 (nuova formulazione) . Tucci, De Laurentiis, Volonté, Giuseppe Gianni.
La Camera,
premesso che:
la comunicazione partecipata rappresenta la nuova frontiera per una compiuta libertà di informazione;
è una comunicazione che parte dal basso e che ha nelle «televisioni di strada» uno strumento innovativo e imprescindibile per la microinformazione nel nostro Paese;
le «televisioni di strada» svolgono un servizio per piccole comunità, quartieri, collettività peculiari e sono tecnologicamente alla portata di tutti;
esse sono la risposta ad un sistema sempre più dominato dai grandi gruppi e sempre più lontano dalle esigenze dei singoli e delle piccole realtà;
le «televisioni di strada» sfruttano i coni d'ombra delle frequenze e quindi non creano alcun disturbo alla corretta ricezione dei canali «tradizionali»;
un settore tanto vivo ed effervescente necessita di una regolamentazione,
ad attivarsi in tempi brevi affinché le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possano essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione;
a non procedere alla chiusura delle «televisioni di strada» senza scopo di lucro, purché occupanti coni d'ombra, in mancanza dei risultati di un'indagine conoscitiva.
9/310-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta).Grignaffini, Giacco, Duca, Abbondanzieri, Lion, Bulgarelli, Valpiana, Titti De Simone, Realacci, Carli.
La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione, ispirandosi ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione sanciti dalla Costituzione;
premesso che:
ritiene importante dare attuazione reale a questi valori anche con un'effettiva e concreta possibilità di libera iniziativa senza vincoli inutili alla possibilità di trasmettere per le piccole televisioni;
una serie di piccole emittenti, cosiddette «di strada», da tempo trasmette, pur in assenza di concessione, su frequenze assegnate formalmente ad altre
emittenti, ma inutilizzate e inutilizzabili da parte delle concessionarie, svolgendo comunque un ruolo sociale, culturale e civico importante senza ledere di fatto diritti altrui, e soprattutto senza alcun fine economico,
a predisporre un decreto che consenta, provvisoriamente, alle emittenti di strada di continuare a trasmettere nei cosiddetti coni d'ombra, con l'obbligo di non disturbare in alcun modo le frequenze utilizzate dai concessionari originali;
a disporre, al momento della stesura del codice della radiotelevisione, strumenti atti a garantire, per quelle realtà sociali senza fini di lucro, la possibilità di utilizzare i coni d'ombra delle frequenze concesse, nel rispetto anche formale della normativa.
9/310-B/5. Lion, Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Albertini, Cento, Cima, Buemi, Grotto, Pappaterra, Ceremigna.
La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione ribadisce il valore irrinunciabile del rispetto della legalità e del principio di uguaglianza davanti alla legge;
premesso che:
la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, imponeva alla terza delle reti di proprietà della Fininvest (Rete 4) di sospendere la trasmissione via etere sulle frequenze attualmente illegalmente utilizzate per continuare le trasmissioni via cavo o via satellite;
allo stato non si è provveduto a dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale, mantenendo di fatto una situazione di grande squilibrio e di evidente iniquità e ingiustizia;
il non rispetto della predetta sentenza è causa di grave pregiudizio e violazione dei diritti reali dell'emittente che dovrebbe subentrare nella concessione delle frequenze attualmente in uso da Rete 4;
nel mentre resta in piedi questa gravissima illegalità la Escopol sta provvedendo all'oscuramento di numerose piccole emittenti cosiddette «di strada» che da tempo trasmettono, pur in assenza di concessione, su frequenze formalmente assegnate ad altre emittenti, ma inutilizzate e inutilizzabili da parte delle concessionarie, trovandosi di fatto e legalmente nelle stesse condizioni di Rete 4, con la differenza che non ledono nessun diritto,
ad intervenire con la massima urgenza onde garantire realmente la libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione sancito dalla Costituzione e a trovare una soluzione che renda possibile alle «emittenti di strada» di proseguire a trasmettere.
9/310-B/6. Bulgarelli, Lion, Albertini, Zanella, Pecoraro Scanio, Buemi, Boato, Ceremigna, Cento, Grotto, Cima, Pappaterra.
La Camera,
premesso che:
dalle rilevazioni diffuse mensilmente dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni si evidenzia che il tempo di parola di soggetti politici e istituzionali in tutti i telegiornali discrimina in maniera pesantissima le donne, la cui percentuale di presenza oscilla per le reti RAI e Mediaset tra il 2 e il 3 per cento e per le altre emittenti tra il 4 ed il 5 per cento;
tali percentuali sono addirittura inferiori al tasso di rappresentanza politica femminile in Italia, che si colloca comunque tra i più bassi a livello europeo e internazionale;
nel febbraio di questo stesso anno le Camere hanno licenziato in via definitiva la modifica dell'articolo 51 della Costituzione e, integrandone il testo, hanno stabilito che, anche in specifico rapporto con la rappresentanza politica, «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», e che tale determinazione conferma la scelta costituzionale già espressa nelle modificazioni introdotte nel 2001 al titolo V della Costituzione, e in particolare all'articolo 117,
a individuare forme e mezzi compatibili con la vigente normativa per garantire e tutelare il rispetto di questi principi, attraverso una più equilibrata organizzazione degli spazi di comunicazione nell'ambito dell'informazione radiotelevisiva, da parte di tutti i concessionari.
9/310-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta).Intini, Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Lion, Cima, Zanella, Bulgarelli, Cento, Pisicchio, Mazzuca Poggiolini, Bertucci, De Franciscis, Cusumano, Potenza, Boato, Montecchi, Pollastrini, Grignaffini, Magnolfi, Ruzzante, Violante, D'Alema.
La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione;
consapevole del ruolo svolto dal sistema radiotelevisivo per quanto riguarda la diffusione e la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano;
premesso che:
l'articolo 6 della Costituzione prevede apposite norme per la tutela delle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano;
all'articolo 3 del disegno di legge in oggetto, si dettano principi fondamentali, tra cui quello che impone al sistema radiotelevisivo di salvaguardare le diversità etniche sia a livello nazionale che locale,
ad adottare le opportune iniziative volte a fare sì che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si impegni ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva programmi a diffusione limitata ai soli territori delle singole regioni in cui sia presente un numero significativo di parlanti una delle lingue oggetto di tutela da parte della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
9/310-B/8. (Testo modificato nel corso della seduta).Fontanini, Detomas, Collavini, Ballaman, Moretti.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione,
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Lombardia.
9/310-B/9.Preda, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Valle d'Aosta.
9/310-B/10.Magnolfi, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Piemonte.
9/310-B/11.Panattoni, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di
espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
l'articolo 3 del provvedimento in esame, nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento nel corso del quale è stato introdotta la discutibile categoria della «etnia», nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;
nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva, completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di razza.
9/310-B/12.Montecchi, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
l'articolo 3 del provvedimento in esame, nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento nel corso del quale è stato introdotta la discutibile categoria della «etnia», nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;
nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva, completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di sesso.
9/310-B/13.Agostini, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale,
nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Liguria.
9/310-B/14.Labate, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia.
9/310-B/15.Maran, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione,
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Veneto.
9/310-B/16.Vianello, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Basilicata.
9/310-B/17.Borrelli, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Puglia.
9/310-B/18.Rossiello, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà
di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Campania.
9/310-B/19.Diana, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Molise.
9/310-B/20.Adduce, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale
garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Abruzzi.
9/310-B/21.Crisci, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Lazio.
9/310-B/22.Amici, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Marche.
9/310-B/23.Calzolaio, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Umbria.
9/310-B/24.Sereni, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Toscana.
9/310-B/25.Bolognesi, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Emilia Romagna.
9/310-B/26.Bielli, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della sicurezza.
9/310-B/27.Coluccini, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della ricerca scientifica e tecnologica.
9/310-B/28.Cialente, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e formazione.
9/310-B/29.Chiti, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.
9/310-B/30.Chiaromonte, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del turismo.
9/310-B/31.Chianale, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'alimentazione.
9/310-B/32.Cazzaro, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione
in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della salute.
9/310-B/33.Carli, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dei trasporti.
9/310-B/34.Albonetti, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e
utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura.
9/310-B/35.Caldarola, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del credito.
9/310-B/36.Cabras, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.
9/310-B/37.Buglio, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'industria.
9/310-B/38.Buffo, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'artigianato.
9/310-B/39.Capitelli, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione
in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del commercio.
9/310-B/40.Bettini, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese.
9/310-B/41.Bersani, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
9/310-B/42.Bellini, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti.
9/310-B/43.Roberto Barbieri, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9/310-B/44.Bandoli, Ruzzante.
La Camera,
tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;
rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni
così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;
ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
9/310-B/45.Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Sardegna.
9/310-B/46.Carboni, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Sicilia.
9/310-B/47.Finocchiaro, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di «etnia», i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;
una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;
nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sui territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Calabria.
9/310-B/48.Mancini, Ruzzante.
La Camera,
premesso che,
la crescita psico-fisica della popolazione italiana è altrettanto importante quanto la crescita culturale e sociale;
che lo sport è, se promosso in modo adeguato, strumento essenziale a tale fine;
che in particolare gli sport invernali promuovono una economia turistica industriale, commerciale, ambientale, sociale, culturale, che da sola rappresenta parte essenziale del PIL;
che nei prossimi anni l'Italia è chiamata a gestire manifestazioni olimpiche e mondiali di importanza storica;
che per tali iniziative lo Stato italiano ha già programmato investimenti infrastrutturali per oltre un miliardo di euro;
approvata la legge sulle norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione;
in particolare approvato l'articolo 6 sui: «Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo»,
attraverso tutti gli strumenti idonei e consentiti a favorire le acquisizioni dei diritti e la trasmissione di quegli eventi sportivi significativi per lo sviluppo economico di importanti e specifiche aree territoriali del Paese con particolare riferimento alle aree montane.
9/310-B/49.Arnoldi, Parolo, Angela Napoli, Paniz.