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1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) entro il 1o gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1o gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Entro trenta giorni dal completamento di tale accertamento, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi.
4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1o gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.
6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 7.
10. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 7, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
11. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.
12. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevi-sivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n.103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «, mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di favorire il più possibile lo sviluppo del mercato televisivo in tecnica digitale, a partire dal 1o gennaio 2004 tutti i titolari di concessioni radiotelevisive attivano reti digitali terrestri sperimentali, con un'offerta di programmi in chiaro accessibile mediante decoder o ricevitori digitali.
25. 1. Colasio, Albonetti, Tidei, Titti De Simone, Carra.
Al comma 1, sostituire le parole: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: nella fase di transizione dal sistema analogico a quello digitale, un soggetto privato può essere destinatario di non più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.
25. 2. Colasio, Tidei, Titti De Simone, Carra.
Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: , il Ministro delle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2003, tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.
25. 5. Colasio, Tidei, Titti De Simone, Carra.
Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: , il Ministro delle comunicazioni, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adotta misure urgenti che vietino agli operatori che detengono una posizione di assoluto rilievo nell'attuale mercato televisivo in tecnica analogica, di acquisire una posizione di dominanza nel mercato della fornitura di capacità trasmissiva per la diffusione del segnale televisivo in tecnica digitale con l'obiettivo di evitare che situazioni di concentrazione esistenti nell'attuale mercato televisivo in tecnica analogica sia in grado di condizionare l'accesso al mercato a valle della fornitura di contenuti e quindi di indirizzare negativamente l'evoluzione della struttura competitiva del mercato televisivo in tecnica digitale.
25. 6. Gentiloni Silveri, Colasio, Grignaffini, Sasso, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.
25. 8. Rizzo, Bellillo, Vertone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I programmi di cui al comma 1 non debbono costituire replica nè simultanea nè differita di programmi irradiati in tecnica digitale.
25. 9. Gentiloni Silveri, Colasio, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dal 1o gennaio 2004 le reti eccedenti i limiti definiti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno offerte al pubblico attraverso tecnica digitale.
25. 10. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verifichi che il quadro del mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultasse tecnologicamente invariato rispetto a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 28 febbraio 2004, adotta le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in chiaro, il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in forma codificata nonché la trasformazione di una rete della concessionaria del servizio pubblico in un'emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie.
25. 11. Colasio, Sasso, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.
Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Ai fini della verifica dei limiti di cui al successivo comma 7 e fermo restando il rigoroso rispetto della scadenza del 31 dicembre 2003, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza 20 novembre 2002, n. 466, entro la quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, debbono essere trasmessi con tecniche trasmissive alternative a quella analogica.
25. 12. Colasio, Albonetti, Titti De Simone, Carra.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i dodici mesi con le seguenti: i tre mesi.
25. 13. Colasio, Sasso, Tidei, Titti De Simone, Carra.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003 con le seguenti: l'anno 2004.
25. 14. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: raggiunta delle nuove reti digitali terrestri con le seguenti: in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri.
25. 15. Colasio, Grignaffini, Raffaldini, Titti De Simone, Carra, Pasetto.
Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo la parola: decoder aggiungere le seguenti: ricevitori digitali.
25. 16. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: che non superino i 60 euro.
25. 17. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: che non superino i 100 euro.
25. 18. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,
Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: e la possibilità di affittarlo.
25. 19. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo la parola: effettiva aggiungere le seguenti: e reale.
25. 20. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, lettera c), sopprimere la parola: anche.
25. 21. Albonetti, Raffaldini, Duca, Colasio.
Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo le parole: reti analogiche aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai notiziari informativi.
25. 22. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.
Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo le parole: reti analogiche aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi giornalistici.
25. 23. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.
Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) offerta al pubblico di programmi in lingua straniera.
25. 24. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) offerta al pubblico di programmi in lingua inglese per bambini.
25. 25. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) offerta al pubblico di programmi in lingua francese per bambini.
25. 26. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) offerta al pubblico di programmi in lingua albanese per bambini e adulti.
25. 27. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) offerta al pubblico di programmi sportivi.
25. 28. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) offerta al pubblico di cartoni animati per bambini in lingua inglese.
25. 29. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
25. 30. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.
25. 31. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: settore televisivo aggiungere le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori - decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte almeno dell'80 per cento della popolazione.
25. 32. Rognoni, Panattoni, Tidei, Duca, Grignaffini.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ed eventualmente fino alla fine del comma con le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori - decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 7 e 8 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
25. 33. Rognoni.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti commissioni parlamentari,
25. 35. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.
Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con la medesima procedura seguita per la sua emanazione.
25. 36. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: televisive in tecnica digitale aggiungere le seguenti: in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione,
25. 37. Colasio, Duca, Grignaffini, Panattoni.
Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 7, e.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: tale domanda fino alla fine del comma.
25. 38. Colasio, Albonetti, Titti De Simone, Carra, Pasetto.
Al comma 10, sostituire le parole: entro il 25 luglio 2005 con le seguenti: entro il 20 luglio 2005.
25. 39. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 10, sostituire le parole: almeno il 50 per cento con le seguenti: di oltre il 50 per cento.
25. 40. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
25. 41. Colasio, De Luca, Titti De Simone.
Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.
25. 42. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2004 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta l'effettiva presenza delle condizioni di cui al comma 7.
25. 44. Rognoni.
Sopprimere il comma 11.
25. 43. Rizzo, Bellillo, Vertone.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La licenza individuale, non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
25. 45. Rognoni, Duca, Grignaffini.