Allegato A
Seduta n. 366 del 2/10/2003


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(A.C. 310 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 24 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)
sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) in fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo.
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui all'articolo


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1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.443, e al decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198.
4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale).

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: in fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.
24. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: , o parte di esso,
24. 2. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire la parola: stabilire con la seguente: concordare.
24. 3. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, dopo le parole: può stabilire aggiungere le seguenti: , compatibilmente con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale analogica definito dalla Autorità per le garanzie nella comunicazione,
24. 9. Panattoni, Tidei, Duca, Grignaffini, Colasio, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 3.
24. 4. Panattoni, Grignaffini, Duca, Raffaldini, Albonetti.

Al comma 3, dopo le parole: tecnica digitale (T-DAB) aggiungere le seguenti: , fino al 31 dicembre 2006.
24. 5. Rognoni, Albonetti, Raffaldini.

Al comma 4, sostituire le parole: fino ad con la seguente: oltre.
24. 5-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.


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Al comma 4, sostituire la parola: massima con la seguente: minima.
24. 6. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, sostituire la parola: quindici milioni con la seguente: tredici milioni.
24. 7. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.