1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2004. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: o di uno o più membri.
20. 38. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: o di uno o più membri con le seguenti: ha termine il mandato dei membri del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri si procede a nuova nomina.
20. 53. Boato, Intini, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca Poggiolini, Pecoraro Scanio, Vertone.
Al comma 9, sostituire le parole: o più con le seguenti: dei.
20. 42. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
20. 43. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
20. 44. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: formale con la seguente: scritta.
20. 45-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 9, terzo periodo, dopo la parola: formale aggiungere la seguente: e scritta.
20. 46-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,
Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 9, sostituire le parole: presso la con le seguenti: , da far recapitare alla.
20. 45. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione in carica. Fino a quella data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria, e le altre norme che regolano la materia.
20. 3. Bocchino, Santulli.
Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: o per altra causa con le seguenti: o per cause diverse.
20. 46. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge decade il consiglio di amministrazione in carica.
20. 57. Carra.