Allegato A
Seduta n. 364 del 30/9/2003


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(A.C. 3744 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'Ordine dei dottori commercialisti fino alla fine del comma con le seguenti: nell'Ordine dei commercialisti, presso il quale è istituito l'Albo dei commercialisti.
1. 1. Magnolfi, Carboni, Siniscalchi.