Allegato A
Seduta n. 356 del 16/9/2003


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(Sezione 5 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)

E)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il rischio idrogeologico costituisce ormai una nuova ed enorme emergenza nazionale, anche in ragione dei mutamenti climatici ormai da considerarsi pressoché consolidati;
gli eventi alluvionali e franosi che, in varie parti d'Italia, hanno generato lutti e disastri nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2002 hanno confermato che, ormai, ci si trova di fronte ad un'emergenza continua, caratterizzata da gravi siccità e da piogge improvvise e violentissime;
secondo uno studio effettuato dalla commissione nazionale grandi rischi e dal comitato nazionale per le ricerche sulle aree vulnerate idrogeologiche, tra il 1918 ed il 1996 in Italia si sono verificate 5.400 alluvioni ed 11.000 frane, eventi che hanno comportato 15,5 miliardi di euro di danni, senza considerare il tributo umano altissimo pagato e senza considerare i mutamenti climatici che hanno accelerato statisticamente il verificarsi di eventi calamitosi;


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secondo dati diffusi dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il bilancio dello Stato dispone, oggi, soltanto del 12 per cento delle risorse finanziarie adeguate a fronteggiare le emergenze idrogeologiche attualmente note;
anche con l'intervento degli enti locali è evidente che le risorse non sono sufficienti a coprire il valore degli interventi necessari, tenuto conto che tutte le regioni italiane sono coinvolte nel dissesto idrogeologico e che ben 2.785 comuni sono considerati tecnicamente ad alto rischio;
insieme ai mutamenti climatici ed ai conseguenti effetti sulle opere di regimazione dei corsi d'acqua, hanno avuto un peso determinante i radicali mutamenti delle zone destinate ad attività agricole, ove sono mutate sia le caratteristiche delle lavorazioni sia i criteri di gestione dei terreni;
a partire dalla tragedia di Sarno del 1998, è nata certamente una nuova consapevolezza circa la necessità di attivare un'organica opera di contrasto al fenomeno dell'erosione territoriale;
un programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico è stato varato con il decreto-legge n. 180 del 1998, ma lo stato di attuazione degli interventi medesimi per le annualità 1998-2000, aggiornato al giugno 2002, consente di affermare che esiste ancora un «gap» troppo accentuato fra le previsioni e le realizzazioni;
le conseguenze sono letteralmente catastrofiche, atteso che gli interventi successivi, di natura risarcitoria e derivanti dalle dichiarazioni dello stato di calamità, spesso hanno costi superiori a quelli che avrebbero le attuazioni degli interventi preventivi e, comunque, generano danni indotti al tessuto produttivo di proporzioni spaventosamente superiori;
occorre entrare nella logica della predisposizione e dell'approvazione di uno strumento complessivo che vada oltre la logica dei piani straordinari, logica che appare ben presente al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che deve essere perseguita con tenacia e con il convincimento, da parte dell'intero Governo, che trattasi dell'unico intervento possibile per generare addirittura un forte «risparmio» in un arco temporale medio-lungo, oltre che per restituire tranquillità ai milioni di cittadini residenti nelle aree a rischio idrogeologico -:
quali siano le linee strategiche di intervento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio da attuare con il concorso degli altri ministeri per uscire dalla logica miope e comunque insufficiente dei piani straordinari ed entrare nella prospettiva di un piano complessivo di grande rilevanza infrastrutturale;
quali siano le risorse disponibili per tale grande progetto e quali possano essere, realisticamente, i tempi per la sua piena attuazione;
infine, come si ritenga che possa essere gestito il periodo intermedio utilizzando i piani straordinari, che, peraltro, debbono necessariamente trovare applicazione con strumenti operativi ed attuativi più agili e snelli, al fine di non snaturarne le caratteristiche di urgenza ed improrogabilità.(3-01323)
(3 settembre 2002)