A)
539 famiglie che abitano nei palazzi di proprietà dell'Enpam, Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in via F. Acton e via delle Fiamme gialle ad Ostia, hanno appreso domenica 15 giugno 2003, dalle pagine di un quotidiano romano, che le loro abitazioni sarebbero state poste in vendita, con il sistema delle offerte segrete, il 16 luglio 2003;
gli inquilini dei predetti alloggi non sarebbero stati informati dall'Enpam delle intenzioni di vendita degli immobili in questione e, fatto ancor più grave, è stato loro negato il diritto di prelazione;
oltre il 50 per cento degli inquilini vive di pensione sociale e molti sono gli anziani, che non vivono certo in floride condizioni economiche -:
se non si ritenga opportuno intervenire, tempestivamente, per salvaguardare i diritti acquisiti degli inquilini Enpam di via F. Acton e di via delle Fiamme Gialle.
(3-02451)
(30 giugno 2003)
sussiste una difficile condizione abitativa, particolarmente sentita nella città di Roma;
il provvedimento sulla cartolarizzazione rinviato sine die su richiesta di alcune forze della maggioranza ha in qualche modo creato un'opportunità per rivedere in modo organico l'intera normativa;
tale ritiro non ha comportato alcun effetto riguardo alle vendite delle cosiddette case degli enti, che a tutti gli effetti ricadono sotto le normative privatistiche;
in particolare, l'Enpam, pur agendo nella logica di regime privatistico, ha ritenuto di porre in vendita mediante asta pubblica indetta per il 16 luglio 2003 numerose abitazioni locate;
l'Enpam non ha ritenuto di dare avviso alcuno agli inquilini attualmente occupanti le abitazioni in vendita, se non di segnalare tale intenzione sul proprio sito internet il 28 giugno 2003, con tempi non utili e non sufficienti agli inquilini per porre in essere una qualsiasi azione di rivendica del proprio diritto;
tale diritto risulta chiaramente sancito nell'articolo 38 della legge n. 392 del 1978 (equo canone): legge abrogata in parte, ma non l'articolo 38;
l'Enpam stesso nei contratti di locazione ha sancito all'articolo 17 il diritto alla prelazione da parte degli inquilini, anche «in caso di vendita frazionata» -:
se non si ritenga di provvedere nei modi opportuni da parte del Governo a che l'Enpam sospenda, in attesa di adeguata normativa, l'asta di vendita appena menzionata;
se non si ritenga che la modalità di vendita prevista dall'Enpam «in blocco» manifesti la volontà di ovviare in modo surrettizio alle norme di legge (articolo 38 della legge n. 392 del 1978) e all'articolo 17 del contratto di locazione;
se non si ritenga che l'attuazione di tale disegno comporti come naturale conseguenza l'aprirsi di problematiche irrisolvibili per le famiglie degli inquilini, con la creazione di un forte disagio sociale, nonché di un conseguente pesante aggravio, causato dalle inevitabili azioni di rivalsa, per il sistema giustizia, già di per sé oberato;
se non si ritenga di porre in essere opportune azioni, affinché sia dato il tempo agli inquilini occupanti le abitazioni in vendita di determinare azioni adeguate (creazione di gruppi di acquisto o cooperative), che consentano loro di avvalersi dei propri diritti e, eventualmente, di acquistare le abitazioni, in molti casi da loro stessi abitate da oltre trenta anni.
(3-02502)
(9 luglio 2003)