Allegato A
Seduta n. 356 del 16/9/2003


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(A.C. 4257 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, comma 1, le parole: «di delimitazione del territorio colpito e» sono soppresse;
b)
all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole o associate, e le aziende apistiche che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione di quella zootecnica. Sono altresì esclusi dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo delle percentuali dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetti di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.»;
c)
all'articolo 4, comma 1, le parole: «Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse.
1. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: primo semestre 2003 aggiungere le seguenti: , anche nel caso in cui gli effetti negativi sulle produzioni si manifestino nel secondo semestre 2003.
1. 2. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 9,05 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 3. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 32 milioni con le seguenti: 38 milioni.
1. 4. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

All'articolo 1, comma 1, lettera c) le parole da: ai sensi fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).


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Al comma 2, sostituire le parole: del 2003 con le seguenti: , a decorrere dal 2003.
1. 5. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni, nei termini dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono sospesi, su istanza delle stesse, fino al 31 dicembre 2003 i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi medesimi. La riscossione dei contributi e dei premi non corrisposti per effetto della sospensione è effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I termini per gli adempimenti e versamenti relativi a obblighi tributari, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 6. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 7. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

ART. 1-bis.
(Fondo per il risparmio idrico ed energetico).

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.
2. Le aziende agricole debitrici, entro il termine del 31 dicembre 2003, possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.
1-bis. 02. Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Per le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.
2. Entro il termine del 31 dicembre 2003, le aziende agricole debitrici possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.
1-bis. 01. Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.


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Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Interventi di emergenza a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali). 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. 03. Fontanini, Ballaman, Vascon.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Ulteriori misure a favore delle aziende agricole danneggiare dalle avversità atmosferiche eccezionali). - 1. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di avversità atmosferiche nel corso degli anni 2002 e 2003, è concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico, nei limiti dello stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2003.
2. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 50 per cento.
1-bis. 04. Rava, Marcora, Sedioli, Banti, Preda, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. In base alle disponibilità del bilancio dello Stato, può essere riconosciuta un'aliquota pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 363, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
2. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società.


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3. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo provvedono le regioni e le province autonome.
1-bis. 05. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni con personalità giuridica;
b) società cooperative;
c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.
3. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.
4. La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazione dei contributi non erariali.
1-bis. 06. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. I Consorzi di difesa, le Cooperative agricole, i loro Consorzi, le Associazioni dei produttori, qualora previsti nei loro statuti, possono istituire fondi rischi di mutualità interna per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi hanno la finalità di contribuire a:
a) garantire il reddito delle imprese alla produzione;
b) favorire il ripristino aziendale delle imprese, in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;
c) coprire i maggiori oneri di gestione dell'Ente associativo a seguito del mancato conferimento.

2. Gli enti che esercitano attività di mutualità interna devono dotarsi di apposito regolamento approvato dalla regione, che preveda una contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di mutualità, che dovrà essere certificata annualmente da una società autorizzata.
1-bis. 07. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.
2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;


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c) un rappresentante di ISMEA;
d) un rappresentante di ASNACODI;
e) un rappresentante di ANIA;
f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;
g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:
a) polizze colletive;
b) polizze individuali;
c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;
d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;
e) interventi riassicurativi;
f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;
g) eventi assicurabili;
h) iniziative di difesa attiva.

4. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni con personalità giuridica;
b) società cooperative;
c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

5. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.
6. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.
7. La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazioni dei contributi non erariali.
1-bis. 08. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.
2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante di ISMEA;
d) un rappresentante di ASNACODI;
e) un rappresentante di ANIA;
f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;
g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.


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3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:
a) polizze colletive;
b) polizze individuali;
c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;
d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;
e) interventi riassicurativi;
f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;
g) eventi assicurabili;
h) iniziative di difesa attiva.
1-bis. 09. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ha le seguenti finalità:
a) interventi di prevenzione per fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole nelle zone colpite da calamità o eventi eccezionali;
b) misure per favorire la diffusione della difesa attiva dalle calamità ed avversità atmosferiche;
c) interventi per favorire e sviluppare i fondi di mutualità e le azioni di autotutela dei produttori agricoli associati;
d) salvaguardia del reddito delle imprese agricole singole ed associate e mantenimento del quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
e) difesa delle produzioni locali.
1-bis. 010. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

ART. 2.
(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie bovina aggiungere la seguente: , bufalina.
* 2. 1. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie bovina aggiungere la seguente: , bufalina.
* 2. 2. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tali operazioni aggiungere le seguenti: , ivi comprese le indennità di abbattimento,
2. 3. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Al comma 2, dopo le parole: allevamento di bovini aggiungere la seguente: , bufalini.
* 2. 4. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: allevamento di bovini aggiungere la seguente: , bufalini.
* 2. 5. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: indennizzo a prezzo di mercato aggiungere le seguenti: , con aggiunta dell'IVA ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente


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della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni,
2. 6. Tuccillo.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e destinato con le seguenti: e degli animali abbattuti di cui al comma 1 destinati.
2. 7. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
indennizzo degli animali abbattuti ai sensi del precedente comma 1 calcolato con i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni.
2. 8. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Al comma 2, lettera c), premettere le parole:
c)
in alternativa all'indennizzo per i capi abbattuti a seguito di disposizioni dell'autorità sanitaria, di cui al comma 1 e al precedente punto a-bis),
2. 9. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, aggiungere infine le parole: o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri.
2. 21. La Commissione.

Al comma 2, lettera c), premettere le parole:
c)
in alternativa agli indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218,
2. 10. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 sono sospesi, su istanza delle stesse:
a) i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi medesimi;
b) la riscossione dei contributi e dei premi non corrisposti per effetto della sospensione, è effettuata secondo le modalità con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali. I termini per gli adempimenti e versamenti relativi agli obblighi tributari, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) la proroga di due anni dei termini per i pagamenti delle cambiali agrarie;
d) le aziende che per effetto di disposizioni delle autorità sanitarie dovranno attuare il fermo delle attività di allevamento potranno richiedere per il personale posto in mobilità il riconoscimento delle indennità ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. 11. Tuccillo.


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Al comma 4, dopo le parole: analisi e monitoraggio aggiungere le seguenti: del territorio dell'Alta Murgia e.

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole da:
4 milioni fino a: indetta dalla regione Campania con le seguenti: 3 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, ed 1 milione di euro, da trasferire alla regione Puglia, da utilizzarsi sulla base delle risultanze di conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalle regioni Campania e Puglia;
dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini ed alle altre imprese agricole situate nella provincia di Bari, nel territorio dei comuni di Altamura e Gravina, danneggiate dalla presenza nel terreno di metalli pesanti ed altre sostanze tossiche.
4-ter. Le funzioni esercitate dalla regione Campania, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate, in relazione all'attuazione di quanto previsto al comma 4-bis, dalla regione Puglia.;
al comma 5, sostituire le parole da: 28 milioni fino a: quanto a 20 milioni con le seguenti: 30 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3, 14 milioni di euro per il comma 4 e 2 milioni di euro per il comma 4-bis, si provvede, quanto a 22 milioni.;

alla rubrica, dopo la parola: inquinamento aggiungere le seguenti: da metalli pesanti nell'Alta Murgia e.
2. 13. Realacci, Marcora, Piglionica, Rossiello.

Al comma 4, sostituire le parole: 14 milioni di euro con le seguenti: 16 milioni di euro e le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 28 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro e le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
2. 12. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi, Zanella.

All'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).

ART. 2-bis.
(Operazioni di credito agrario).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'estinzione anticipata del mutuo di miglioramento agrario e fondiario, trascorsi almeno cinque anni dal periodo di ammortamento dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può essere effettuata su tutti i mutui che beneficiano di con


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tributi pubblici mantenendo la possibilità di beneficiare dell'attualizzazione dei contributi in conto interesse per la rata a scadere ovvero per la parte non utilizzata dei contributi attualizzati. L'estinzione anticipata del mutuo comporta l'automatica liberazione dai vincoli previsti dalla concessione del mutuo e la cancellazione di eventuali ipoteche.
2-bis. 1. Rava, Franci, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'estinzione anticipata del mutuo comporta l'automatica liberazione dai vincoli previsti dalla concessione del mutuo e la cancellazione di eventuali ipoteche.
2-bis. 2. Rava, Franci, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio.