Allegato A
Seduta n. 356 del 16/9/2003


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(A.C. 4257 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n.192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali).

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità


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atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:
a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166;
b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.
3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992.
4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n.185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

Art. 2.
(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania).

1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.
2. In favore delle imprese agricole di allevamento situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine


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oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per anno 2003, i seguenti interventi:
a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;
b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.
5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.