PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.
2. Le aziende agricole debitrici, entro il termine del 31 dicembre 2003, possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.
1-bis. 02. Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Interventi di emergenza a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali). 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. 03. Fontanini, Ballaman, Vascon.
Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Ulteriori misure a favore delle aziende agricole danneggiare dalle avversità atmosferiche eccezionali). - 1. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di avversità atmosferiche nel corso degli anni 2002 e 2003, è concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico, nei limiti dello stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2003.
2. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 50 per cento.
1-bis. 04. Rava, Marcora, Sedioli, Banti, Preda, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Zanella.
Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. In base alle disponibilità del bilancio dello Stato, può essere riconosciuta un'aliquota pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 363, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
2. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società.
3. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo provvedono le regioni e le province autonome.
1-bis. 05. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni con personalità giuridica;
b) società cooperative;
c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.
2. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.
3. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale,
da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.
4. La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazione dei contributi non erariali.
1-bis. 06. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
2. Gli enti che esercitano attività di mutualità interna devono dotarsi di apposito regolamento approvato dalla regione, che preveda una contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di mutualità, che dovrà essere certificata annualmente da una società autorizzata.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:
4. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
5. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Al comma 4, dopo le parole: analisi e monitoraggio aggiungere le seguenti: del territorio dell'Alta Murgia e.
Conseguentemente:
alla rubrica, dopo la parola: inquinamento aggiungere le seguenti: da metalli pesanti nell'Alta Murgia e.
A
a) garantire il reddito delle imprese alla produzione;
b) favorire il ripristino aziendale delle imprese, in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;
c) coprire i maggiori oneri di gestione dell'Ente associativo a seguito del mancato conferimento.
1-bis. 07. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Borrelli, Franci, Zanella.
Art. 1-ter. - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.
2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante di ISMEA;
d) un rappresentante di ASNACODI;
e) un rappresentante di ANIA;
f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;
g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.
a) polizze colletive;
b) polizze individuali;
c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;
d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;
e) interventi riassicurativi;
f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;
g) eventi assicurabili;
h) iniziative di difesa attiva.
a) associazioni con personalità giuridica;
b) società cooperative;
c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.
6. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.
7. La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazioni dei contributi non erariali.
1-bis. 08. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.
Art. 1-ter. - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.
2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante di ISMEA;
d) un rappresentante di ASNACODI;
e) un rappresentante di ANIA;
f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;
g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.
a) polizze colletive;
b) polizze individuali;
c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;
d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;
e) interventi riassicurativi;
f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;
g) eventi assicurabili;
h) iniziative di difesa attiva.
1-bis. 09. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.
Art. 1-ter. - 1. Il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ha le seguenti finalità:
a) interventi di prevenzione per fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole nelle zone colpite da calamità o eventi eccezionali;
b) misure per favorire la diffusione della difesa attiva dalle calamità ed avversità atmosferiche;
c) interventi per favorire e sviluppare i fondi di mutualità e le azioni di autotutela dei produttori agricoli associati;
d) salvaguardia del reddito delle imprese agricole singole ed associate e mantenimento del quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
e) difesa delle produzioni locali.
1-bis. 010. Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.
al comma 4, sostituire le parole da: 4 milioni fino a: indetta dalla regione Campania con le seguenti: 3 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, ed 1 milione di euro, da trasferire alla regione Puglia, da utilizzarsi sulla base delle risultanze di conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalle regioni Campania e Puglia;
dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini ed alle altre imprese agricole situate nella provincia di Bari, nel territorio dei comuni di Altamura e Gravina, danneggiate dalla presenza nel terreno di metalli pesanti ed altre sostanze tossiche.
4-ter. Le funzioni esercitate dalla regione Campania, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate, in relazione all'attuazione di quanto previsto al comma 4-bis, dalla regione Puglia.;
al comma 5, sostituire le parole da: 28 milioni fino a: quanto a 20 milioni con le seguenti: 30 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3, 14 milioni di euro per il comma 4 e 2 milioni di euro per il comma 4-bis, si provvede, quanto a 22 milioni.;
2. 13. Realacci, Marcora, Piglionica, Rossiello.