Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 350 del 31/7/2003
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(Adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della «Convenzione sui diritti dell'uomo e le biomedicine» e del relativo protocollo addizionale - n. 2-00811)

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchese ha facoltà di illustrare l'interpellanza Volontè n. 2-00811 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 2), di cui è cofirmatario.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, il Consiglio d'Europa ha approvato, il 4 aprile 1997, ad Oviedo, la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina).
Essa rappresenta la vera e propria carta della bioetica europea. Alcuni episodi, non ultimi quelli relativi alla legge olandese sull'eutanasia e all'autorizzazione da parte del Governo britannico a fare uso nella ricerca medica di embrioni ricavati mediante tecniche di clonazione terapeutica, hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulle questioni relative alla bioetica e credo che debbano spingere di Stati aderenti al Consiglio d'Europa verso una politica che sappia tradurre in provvedimenti legislativi nazionali gli assunti di principio della dichiarazione di Oviedo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 19,45)

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. I motivi ispiratori della Convenzione, in particolare, muovono dalla necessità di rispettare l'essere umano come individuo e nella sua appartenenza alla specie e di


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riaffermare la sua dignità, dal dovere di utilizzare i progressi della biologia e della medicina a favore delle generazioni presenti e future, dalla conoscenza dei pericoli per la dignità umana che potrebbero derivare da un uso improprio della biologia e della medicina in presenza di loro rapidi sviluppi.
La Convenzione affronta delicatissimi problemi, quali il consenso informato da parte dei soggetti coinvolti in interventi medici e in particolare rispetto a volontà precedentemente espresse in rapporto al cosiddetto testamento biologico, o «direttive anticipate», come si chiamano negli Stati Uniti.
Il completamento della sequenza del genoma umano e la sua mappatura nella misura del 97 per cento da parte di una società privata americana ha portato prepotentemente all'attenzione degli esperti, dei media e dell'opinione pubblica la tematica relativa al patrimonio genetico dell'individuo con le sue affascinanti prospettive in campo terapeutico, e, di converso, i rischi legati alle possibili violazioni della privacy o alla biobrevettabilità.
La Convenzione di Oviedo detta le misure necessarie per il controllo degli studi genetici, nel rispetto della persona. Pertanto, interdice qualsiasi forma di discriminazione determinata dal patrimonio genetico di una persona, con il ricorso a informazioni genetiche da parte di compagnie di assicurazione o aziende, per acquisire elementi discriminanti utili alle proprie attività; vieta i test genetici predittivi, se non per finalità mediche e di ricerca medica; autorizza l'intervento per modificare il genoma umano solo per ragioni preventive, diagnostiche e terapeutiche, e soltanto se esso non ha lo scopo di introdurre una modificazione del genoma; vieta che le tecniche di procreazione assistita possano essere utilizzate per scegliere il sesso del nascituro, se non per evitare una malattia ereditaria grave legata al sesso; fissa le condizioni per poter intraprendere una ricerca su una persona e vieta espressamente la costituzione di embrioni ai fini della ricerca; autorizza il prelievo di organi e tessuti da donatore vivo a determinate condizioni; vieta il prelievo di organi e di tessuti da persona incapace di dare il proprio consenso, se non a titolo eccezionale.
Con la legge 28 marzo 2001, n. 145, si è proceduto alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione di Oviedo, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
La predetta legge delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del protocollo citati.
L'articolo 49 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha differito il termine per l'esercizio della delega, previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2001, al 31 luglio 2003.
Poiché il termine scade oggi, si chiede se esistano ragionevoli cause che impediscano il deposito dello strumento di ratifica e, comunque, cosa intenda fare il Governo per ottemperare a tale obbligo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, senatore Bosi, ha facoltà di rispondere.

FRANCESCO BOSI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, premetto di rispondere a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La legge 28 marzo 2001, n. 145, testé citata dall'onorevole interpellante, ha ratificato la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 in materia di diritti dell'uomo e sulla biomedicina ed il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2001 ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, termine prorogato al 31 luglio 2003 dall'articolo 49 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti ai fini dell'adattamento dell'ordinamento


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giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo.
A tale riguardo, è stato istituito presso la direzione generale della prevenzione di questo dicastero uno specifico gruppo di lavoro, con il compito di individuare i contenuti tecnici necessari allo scopo di adattare l'ordinamento nazionale ai principi in questione. Tale gruppo di lavoro ha concluso i propri lavori, elaborando un documento finale che è stato utilizzato dal Ministero della salute nell'ambito della predisposizione dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi ed alle norme della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.
Detto schema è stato diramato il 30 maggio 2003 per le valutazioni di competenza e il preventivo assenso ai fini del necessario concerto interministeriale ai Dicasteri della giustizia, degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al momento, è pervenuta la risposta del Dicastero dell'istruzione, che ha proposto un'integrazione sullo schema ad esso diramato. Questo fatto suggerisce l'opportunità di una nuova riunione del citato gruppo di lavoro. Nessuna comunicazione è, invece, ad oggi pervenuta dagli altri due ministeri. Pertanto, sarà cura del Ministero della salute farsi promotore di un emendamento governativo in sede parlamentare, il quale consenta la proroga del termine per l'esercizio della delega, la cui scadenza è il 31 luglio 2003, quindi in data odierna, sino al 31 dicembre 2003, con l'auspicio che questa ultima data non venga ulteriormente prorogata.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchese, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Bosi per la risposta che mi ha fornito a nome del Governo. Mi dichiaro soddisfatto perché abbiamo saputo che il Ministero della salute ha attivato un gruppo di studio e di lavoro per predisporre lo schema di decreto legislativo. Contemporaneamente, dobbiamo osservare che c'è un certo ritardo nella risposta da parte degli altri soggetti interessati. La materia abbastanza è complessa, come ho brevemente accennato nell'illustrazione dell'interpellanza. Comprende problemi di bioetica molto complessi e problemi che interessano la biobrevettabilità; comprende la tutela delle scelte per quanto riguarda il testamento biologico e così via. Sono problemi complessi. Mi rendo conto che ci vuole un po' di tempo, prima che si possa rispondere. Quindi, mi auguro che, come ha detto il sottosegretario, questi ulteriori sei mesi fino al 31 dicembre non siano vanificati e che ci sia una risposta definitiva.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 19,53)

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. In effetti, dobbiamo dire che il problema va seguito attentamente. Non so perché la risposta sia stata fornita dal Ministero dell'istruzione e non dagli altri. Comunque, invito il Ministero della salute a sollecitare gli altri ministeri e a dare una certa spinta, un certo indirizzo, in modo tale che questo gruppo di lavoro possa completare il suo iter e lo schema di decreto legislativo possa essere presentato per l'approvazione alle competenti Commissioni parlamentari.
La materia è complessa, la scienza va avanti e non si può fermare, i pericoli ci sono. Quindi, è giusto che si pongano delle regole perché tutto avvenga nella tutela della salute e nella tutela dell'individuo. Pertanto, di fronte alla tutela dell'uomo, dell'individuo e della biologia umana, penso che sia opportuno che ci sia questa possibilità di avere una risposta più immediata. Comunque, oggi l'abbiamo avuta e questo servirà ad un ulteriore sollecito, e credo che non ci sia dubbio che entro il 31 dicembre sarà emanato questo decreto legislativo che metterà ordine a tutta questa materia, che è atteso dall'opinione


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pubblica e dalle persone che sono coinvolte in questi problemi così delicati.

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