Allegato A
Seduta n. 346 del 24/7/2003


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(Sezione 3 - Diniego del riconoscimento dello status di «rifugiati» ed espulsione di cittadini pakistani)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, tra il


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giorno 17 giugno 2003 e 21 giugno 2003, ha proceduto all'audizione, presso il centro di prima accoglienza di Bari Palese, di circa 430 richiedenti asilo (250 cittadini somali e 174 cittadini pakistani);
i cittadini pakistani sono stati sottoposti ad identificazione dell'identità, a mezzo della rappresentanza consolare del Pakistan, appena giunti nel centro di accoglienza e prima dell'accesso alla procedura per la richiesta di asilo: tale procedura appare agli interpellanti gravemente irregolare;
le aree di provenienza dei richiedenti asilo appaiono di forte instabilità politica, con guerre e situazioni di violenza generalizzata in corso;
i cittadini pakistani sono stati trattenuti, nonostante la presentazione della richiesta di asilo dal loro arrivo al campo (4 giugno 2003) nel momento in cui è giunta la commissione centrale (17 giugno 2003), e privati della libertà di movimento;
il 24 giugno 2003 una parte di cittadini pakistani (80) è stata trasferita, senza che fosse stato notificato loro nessun diniego dello status di rifugiati, né alcun decreto di espulsione, nei centri di permanenza temporanea di Roma (Ponte Galeria) e Milano, via Corelli;
nel centro di permanenza temporanea di Roma, a seguito dell'intervento di parlamentari e di avvocati, i 40 cittadini pakistani hanno potuto presentare ricorso avverso la decisione della commissione. E risulta che siano ancora detenuti nel campo;
a Milano il 4 luglio 2003, sempre per intervento di parlamentari, avvocati e rappresentanti di forze sociali e di volontariato, i 40 cittadini pakistani provenienti dal centro di Bari Palese hanno firmato il ricorso di urgenza avverso il diniego, che è stato depositato sabato 5 luglio 2003;
quello stesso giorno gli stessi sono stati rimpatriati in Pakistan, con un atto che, secondo gli interpellanti, è una palese violazione del diritto di difesa, poiché l'eventuale decisione del giudice italiano a favore degli interessati sarebbe ineseguibile e quindi inefficace;
a Bari i restanti cittadini pakistani, dopo aver effettuato il colloquio in commissione, sono rimasti nel campo senza alcuna informazione sulla loro situazione e condizione giuridica fino al 5 luglio 2003;
intorno alle 15 del 5 luglio 2003, dopo una mattina durante la quale, a quanto riferisce la polizia di Stato, si sarebbero alternate «da Roma» diverse ed opposte istruzioni su «come procedere», sono stati notificati loro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e contestualmente i decreti di espulsione;
trentasei cittadini pakistani sono stati immediatamente trasferiti al centro di permanenza temporanea di Roma Ponte Galeria e ventitré presso il centro di permanenza temporanea «Regina Pacis» di S. Foca (Lecce);
in quanto avvenuto si appalesa, ad avviso degli interpellanti, la violazione della procedura di asilo prevista dalla legislazione vigente;
risulta che a nulla siano valse anche le rassicurazioni date in più occasioni dal ministero dell'interno e dal prefetto di Bari sul fatto che non ci sarebbero state espulsioni immediate;
questi eventi lasciano supporre che l'espulsione sarà effettuata per tutti gli altri cittadini pakistani;
in particolare, grave appare la violazione dell'articolo 24 della Costituzione italiana e dell'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché ai suddetti cittadini pakistani è stato impedito l'esercizio del diritto di difesa sotto il profilo della possibilità di richiedere la revisione della decisione, attraverso il riesame previsto dalla legge n. 189 del 2002, non ancora resa effettiva con regolamento di attuazione, ma ugualmente vigente sotto il


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profilo della presentazione di impugnazione dinanzi alla autorità giudiziaria;
la procedura utilizzata per l'esame delle richieste di asilo per gli stranieri del centro di Bari Palese appare, pertanto, del tutto irregolare sul piano procedurale e gravemente lesiva del diritto del richiedente asilo ad accedere ad un'effettiva tutela giurisdizionale;
il diritto di asilo costituisce un diritto soggettivo perfetto della persona, costituzionalmente garantito, e pienamente rispettato deve essere, quindi, il principio dell'accesso effettivo ad una tutela giurisdizionale;
pertanto, nei riguardi dei richiedenti asilo, la cui istanza sia stata eventualmente rigettata, non risulta in alcun modo possibile assumere provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale verso i Paesi dai quali gli interessati lamentano di subire una persecuzione, senza che sia possibile procedere, su richiesta degli interessati, ad una revisione, in sede giudiziaria o almeno amministrativa, della prima decisione negativa -:
chi e con quale procedura abbia deciso l'espulsione dei pakistani ospitati a Milano in via Corelli;
se il Ministro interpellato non ritenga illegittima la procedura adottata a Milano, considerato che la cosiddetta «legge Bossi-Fini» non sarebbe applicabile in assenza di decreti attuativi e che, anche in caso di applicazione, la stessa legge prevede (articolo 1-ter, comma 6) che il prefetto possa, a domanda, autorizzare la permanenza sul territorio italiano in attesa dell'esito del ricorso;
in che modo il Ministro interpellato intenda garantire la correttezza delle procedure e come intenda garantire ai richiedenti asilo l'accesso alle forme di tutela giurisdizionale, il diritto alla vita e all'incolumità personale, nel rispetto sia del principio di non refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra, sia dagli articoli 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall'articolo 24 della nostra Costituzione.
(2-00845) «Sasso, Fumagalli, Russo Spena, Mascia, Di Serio D'Antona, Lumia, Mancini, Marcora, Martella, Mussi, Panattoni, Pisa, Rava, Realacci, Rocchi, Rognoni, Siniscalchi, Soda, Stramaccioni, Tocci, Vendola, Bellillo, Calzolaio, Titti De Simone, Gambale, Alfonso Gianni, Pisapia, Sgobio, Valpiana, Vertone, Zani, Abbondanzieri, Battaglia, Bonito, Buffo, Caldarola, Capitelli, Cennamo, Chiaromonte, Cialente, Alberta De Simone, Deiana, Pollastrini, Sereni, Tidei, Grillini, Lucà, Leoni, Bandoli, Maura Cossutta, Ranieri, Dameri, Melandri, Marone, Folena».
(9 luglio 2003)