...
All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo».
All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: «comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «e comma 5,».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «enti e organismi» sono inserite le seguenti: «di diritto privato o pubblico»; e le parole: «contratti di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.».
L'articolo 5 è soppresso.
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Articolo 9-bis. (Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro».
All'articolo 10, il numero: «11,» è soppresso.
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Articolo 10-bis. (Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali). - 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni ed operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
All'articolo 12, al comma 1, le parole: «sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «sugli stanziamenti di cui all'articolo 18, commi 3 e 4».
All'articolo 16, al comma 2, le parole: «, sentito il Ministro della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «, e sentito il Ministro della difesa».
All'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».