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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 (vedi l'allegato A - A.C. 2579-B sezione 21).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 19.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervenendo poc'anzi per dichiarazione di voto sull'articolo 13 del testo al nostro esame, avevo ricordato come vi fosse una motivazione di fondo a sostenere il nostro dissenso sul provvedimento di cui stiamo discutendo: il motivo politico di fondo - lo ricordo ancora - sta tutto nella incongruenza di gran parte della disciplina contenuta in questo disegno di legge rispetto alle finalità di semplificazione che tale disegno di legge ritiene di possedere.
In altri termini, con una normativa di semplificazione - questa è la nostra tesi - non si può innovare, giacché, se la finalità è quella di razionalizzare e di semplificare, evidentemente non si può prendere il pretesto di un calderone per inserirvi una serie di discipline speciali e particolari che, anziché vedersi semplificate nell'ambito del loro contenuto, innovano profondamente rispetto alla disciplina esistente.
Orbene, siamo lieti di verificare, a margine di questo articolo 19, che quella incongruenza in questo articolo viene meno ed è questa la ragione per cui preannuncio il voto favorevole dei democratici di sinistra sull'articolo 19 che tra breve verrà posto in votazione. Per quale motivo verifichiamo questa congruità tra i fini e la disciplina specifica prevista dall'articolo 19? Tale articolo, come è noto, si preoccupa di rendere possibile la più ampia conoscenza delle questioni relative alla giurisdizione amministrativa e delle decisioni assunte dal giudice contabile e dal giudice amministrativo. Questo ampliamento delle potenzialità di conoscenza lo si ottiene attraverso l'inserimento delle questioni pendenti e delle decisioni assunte nel sistema informativo interno e, soprattutto, attraverso il sito istituzionale della rete Internet riguardante le autorità emananti.
La disciplina ci convince. Si tratta di un intervento di semplificazione in relazione ad una materia - la giurisdizione contabile e amministrativa - che per noi - da tempo lo stiamo dicendo - è di straordinaria importanza.
La giustizia amministrativa è essenziale, perché si occupa di un contenzioso molto particolare che vede sempre schierati, come parti processuali, da una parte il cittadino e dall'altra la pubblica amministrazione, vale a dire l'organizzazione amministrativa del potere (c'è sempre un cittadino e c'è sempre, contro il cittadino, una parte forte).
Da qui l'importanza politica, vorrei dire quasi ideologica, della giurisdizione amministrativa. Da qui anche l'attenzione che, nel momento in cui abbiamo detenuto le redini del potere politico nel nostro paese, abbiamo prestato a questa materia. Difatti, il più importante intervento riformatore sulla giustizia amministrativa si è avuto, nel nostro paese, almeno negli ultimi 25 anni, proprio nel corso della XIII legislatura.
L'intervento riformatore ha centrato un obiettivo di straordinaria importanza.
Fino alla riforma della giustizia amministrativa da noi votata tre anni fa, la giurisdizione amministrativa si caratterizzava per questo: vi erano situazioni giuridiche particolari sulle quali conosceva soltanto il giudice amministrativo; c'erano poi i diritti, situazioni giuridiche soggettive più importanti conosciute, viceversa, dal giudice ordinario. Non abbiamo superato questa contrapposizione e abbiamo stabilito che i giudici sono tali perché devono sempre valutare situazioni giuridiche soggettive che devono avere pari dignità giuridica, politica, storica, sociale ed economica. Questo è il contenuto teorico, politico, ideologico della nostra riforma. Ma questo cosa comporta e cosa comporterà? Comporterà un sempre maggiore ampliamento dell'ambito della giurisdizione amministrativa. Un numero sempre maggiore di cittadini si rivolgerà al giudice amministrativo per chiedere tutela. Allora, diventa importante la conoscenza delle questioni amministrative e dei precedenti della giustizia amministrativa per due ragioni: per rendere un servizio ai cittadini e soprattutto per svolgere un sano intervento di prevenzione rispetto al contenzioso, giacché più si sa e meglio si può prevedere l'esito del contenzioso e meglio si prevede l'esito del contenzioso più si ha la possibilità di evitarlo. Vi sono, quindi, più ragioni che militano affinché su questo articolo venga espresso un voto favorevole; quindi, sarà favorevolmente accolto anche da noi.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 444
Votanti 439
Astenuti 5
Maggioranza 220
Hanno votato sì 431
Hanno votato no 8).
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