Allegato A
Seduta n. 345 del 23/7/2003


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(A.C. 2579-B - Sezione 24)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato».


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2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, aifini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente:
«43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329».

4. Alla legge 24 novembre 2000, n.340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:
«63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n.354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.444, articolo 10».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. I locali sotterranei possono essere destinati al lavoro quando sono osservati i requisiti di protezione dall'umidità, di areazione e di illuminazione prescritti dai regolamenti comunali edilizi e/o di igiene.
2. I regolamenti comunali assicurano nei locali di cui al comma 1 i limiti minimi di altezza, cubatura e superficie di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, l'areazione ottenuta anche con impianti ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e l'illuminazione artificiale di cui all'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
22. 01. Raisi, Saia.