Allegato A
Seduta n. 345 del 23/7/2003


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(A.C. 2579-B - Sezione 22)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.
(Norme transitorie).

1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.