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1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.