PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. I locali sotterranei possono essere destinati al lavoro quando sono osservati i requisiti di protezione dall'umidità, di areazione e di illuminazione prescritti dai regolamenti comunali edilizi e/o di igiene.
2. I regolamenti comunali assicurano nei locali di cui al comma 1 i limiti minimi di altezza, cubatura e superficie di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, l'areazione ottenuta anche con impianti ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e l'illuminazione artificiale di cui all'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
22. 01. Raisi, Saia.