Allegato B
Seduta n. 343 del 21/7/2003


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SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

ERCOLE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in Italia, la prevalenza del deficit dell'ormone della crescita (GH) è di 1:6.000-1:10.000 bambini in età scolare e la sua frequenza tra le cause di bassa statura è di circa l'1 per cento nell'età evolutiva;


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pur non essendo di frequente riscontro, il deficit di GH non rientra nel novero delle malattie rare: con il termine «malattia rara» si intende infatti una condizione patologica irreversibile che colpisce l'1 per mille della popolazione generale e che, a differenza del deficit di GH, è responsabile di danni a carico del sistema nervoso centrale e di handicap;
il deficit di GH è spesso transitorio, poiché nella maggior parte dei pazienti la secrezione di GH si normalizza alla pubertà (75 per cento dei casi); solo in una minoranza di soggetti, il deficit persiste anche oltre l'epoca puberale, specie quando è totale e/o associato a deficit di altre tropine ipofisarie (panipopituitarismo) e richiede, perciò, una prosecuzione del trattamento anche nell'età adulta;
la valutazione della risposta al trattamento sostitutivo consiste nel rigoroso monitoraggio della velocità di crescita determinata con strumenti precisi ogni 3-6 mesi;
i bambini affetti da patologia onco-ematologica che presentano un deficit di GH dovrebbero essere trattati indipendentemente dal riscontro di una normale velocità di crescita, di un'età ossea corrispondente alla cronologica e di normali livelli circolanti di IGF-I ed IGF-BP3, poiché il deficit acquisito di ormone richiede tempo prima di poter influenzare negativamente i parametri biologici;
un aspetto importante del risultato staturale è rappresentato dalla precocità della diagnosi, dal momento che la statura finale correla con quella raggiunta all'inizio della pubertà e che pertanto un migliore risultato si otterrà nei casi in cui il deficit staturale è stato completamente recuperato entro l'inizio della pubertà;
il ruolo metabolico del GH in età evolutiva è altrettanto importante del suo ruolo accrescitivo, per cui è oggi possibile e consigliabile proseguire tale terapia anche dopo il raggiungimento della statura finale, nei casi in cui si riconferma un grave deficit al momento della rivalutazione endocrinologica (retesting);
al raggiungimento della statura definitiva è necessario ritestare tutti i pazienti al fine di identificare i pazienti che sono a rischio di sviluppare la sindrome da deficit di GH dell'adulto;
il trattamento di cui sopra è disponibile in Italia mediante SSN solo per pazienti adulti con picco di GH dopo ITT inferiore a 3 ng/ml, vale a dire per un grave deficit di GH;
attualmente, al bambino con deficit di GH è concessa l'esenzione dal ticket solo per le seguenti prestazioni: 1) 89.01 anamnesi e valutazione, definite brevi; 2) 90.11.4 calcio totale; 3) 90.35.1 ormone samatotropo (GH); 4) 91.49.2 prelievo di sangue venoso; 5) 87.03.1 tomografia computerizzata del capo e 6) 88.33.1 studio dell'età ossea;
è necessario evidenziare l'inutilità del parametro n. 2 (non consistente con questa patologia endocrina), del n. 3 (la diagnosi è già stata formulata, quindi non richiede più determinazioni di GH) e del n. 5 (l'esame neuro-radiologico è stato universalmente sostituito dalla RMN);
in accordo con le indicazioni proposte dai protocolli internazionali e nazionali, i bambini con deficit di GH devono essere monitorati semestralmente valutando i seguenti parametri biologici: 1) emocromo; 2) funzionalità tiroidea (FT4-FT3-TSH); 3) Hb glicosilate; 4) cortisolo e/cortisoluria; 5) IGF-I e binding proteins; 6) testosterone o estrogeni e FSH e LH, nei soggetti in età puberale o in caso di precoce comparsa dei primi segni puberali; 7) funzionalità epatica e renale; 8) ecografia pelvica nelle femmine con sospetta pubertà anticipata o tarda e 9) risonanza magnetica nucleare (se non eseguita in precedenza) -:
se il Ministro non intenda opportuno adottare iniziative volte a garantire a tutti i soggetti che presentano un deficit di GH l'esenzione dal pagamento del ticket per le nove prestazioni di cui sopra.
(4-07009)


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ZANELLA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in data 26 febbraio 2003 il Ministro della salute Sirchia ha dichiarato in Aula alla Camera, rispondendo ad interrogazioni sulle truffe al SSN, che «con decreto del 21 febbraio 2003, è stata istituita una banca dati centrale, al ministero, per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, per la tracciabilità delle singole confezioni»;
detto decreto del 21 febbraio 2003 non risulta essere ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
in data 20 marzo 2003, rispondendo all'interrogazione 5-01786 sugli obblighi, a partire dal 1o gennaio 2003, di bollinatura dei medicinali diversi da quelli prescrivibili dal SSN, obblighi disattesi dai produttori, il sottosegretario Guidi ha risposto che «è intendimento del Ministero della salute mantenere anche nel decreto legislativo di prossimo recepimento della citata direttiva 2001/83/CE la bollinatura per tutti i medicinali»;
il 3 maggio 2003, al decadere del decreto-legge contro le truffe nel settore farmaceutico, dopo le proteste di medici e farmacisti, il Ministro Sirchia ha dichiarato che la lotta sarebbe continuata mediante la presentazione di un apposito disegno di legge;
nel solo 2002 le truffe scoperte sono state oltre 5.000 (dati ministeriali), con danni per centinaia di milioni di euro -:
per quale ragione il decreto del 21 febbraio 2003 non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
se sia stato imposto, così come il Ministro si era impegnato a fare, ai produttori anche di medicinali diversi da quelli prescrivibili dal SSN, l'obbligo di bollinatura, stante la piena vigenza dell'articolo 40 della legge comunitaria 2001 (legge n. 39/2002), che prevede appunto che a decorrere dal 1o gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immessi sul mercato siano dotate di bollini anticontraffazione;
se il Ministro sia infine a conoscenza del fatto che molti farmaci, in particolare quelli di fascia C, si trovano in vendita privi del bollino disciplinato dal decreto del ministero della salute del 2 agosto 2001, pur essendo stati prodotti in data successiva.
(4-07022)