Allegato A
Seduta n. 342 del 17/7/2003


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(A.C. 4118 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
in Sardegna, a causa della drammatica situazione della rete viaria, la percorribilità delle strade incide negativamente sui tempi di consegna delle merci rispetto alla viabilità nell'Italia peninsulare;
per gli autotrasportatori, un viaggio da Arzachena a Cagliari (circa trecento chilometri) seguendo rigorosamente i limiti di velocità (assai restrittivi data la pericolosità delle strade) ed i tempi di guida consentiti può durare un'intera giornata;
lungi dal rivendicare interventi che consentano tolleranza sulla velocità o sugli orari di guida, che inciderebbero sulla sicurezza non solo degli autotrasportatori ma anche di chi transita sulle strade, sarebbe opportuno ed urgente tenere in debita considerazione la particolare drammatica condizione della rete viaria dell'isola, sia per recuperare il maggior costo del trasporto delle merci sia nell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge in esame,

impegna il Governo

ad intervenire con assoluta urgenza per avviare in Sardegna i lavori che consentano di dotare l'isola di un'adeguata e sicura rete stradale;
a valutare la possibilità di estendere i benefici fiscali in materia di autotrasporto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, all'uso dei traghetti, al fine di abbattere le spese sostenute dagli autotrasportatori sardi i quali effettuano con regolarità servizi di trasporto da e per la Sardegna;
a prevedere, nell'applicazione delle sanzioni previste dalla tabella allegata al presente decreto-legge, una norma che non penalizzi ulteriormente gli autisti che operano in Sardegna.
9/4118/1.Cuccu.

La Camera,
premesso che:
la sicurezza sulle strade è una priorità al fine di evitare il tragico corollario


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di morte che purtroppo si verifica quotidianamente sulle nostre arterie viarie;
la determinazione di nuovi limiti e nuove prescrizioni è funzionale a questo scopo ma deve tenere in debita considerazione anche la conformazione delle strade;
sulle strade extraurbane di collegamento a doppia carreggiata e doppia corsia vi sarebbe il limite di velocità 90 Km orari;
questo limite è però di volta in volta adeguato da parte dell'ANAS in considerazione della conformazione della strada interessata;
in alcune strade extraurbane di collegamento a doppia carreggiata e doppia corsia si trovano nello spazio di pochissimi metri dei limiti di velocità differenti che rischiano di provocare pericolo per chi percorre tali arterie;
la segnaletica molto spesso risulta non aggiornata determinando confusione per l'automobilista alle prese con i dubbi interpretativi del limite di velocità e quindi a rischio di sanzioni;
in molti casi si verifica che il limite di velocità è troppo basso rispetto anche ai 90 Km/h con ingorghi e rischio di intralcio al traffico pur in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

a far sì che i gestori delle strade italiane, in particolar modo per quanto concerne le strade extraurbane a doppia carreggiata e doppia corsia anche senza spartitraffico, determinino limiti di velocità massima uniformi adeguando in maniera consequenziale la segnaletica stradale al fine di evitare rischi per la sicurezza degli automobilisti.
9/4118/2.Molinari, Pasetto.

La Camera,
premesso che:
è in corso un processo di modernizzazione legislativa del codice della strada con contemporaneo aumento della complessità e dell'intensità della circolazione stradale;
è opportuno offrire un sostegno agli utenti cosiddetti «deboli» delle strade, i pedoni e i ciclisti, utilizzatori delle forme più sane e civili di trasporto e insieme quelli più bisognose di appositi riguardi e considerazioni;
all'incrocio tra diversi tipi di circolazione, tranne pochissimi casi, è preferibile dare ai pedoni e ai ciclisti la possibilità di usufruire di passaggi pedonali e ciclabili;
purtroppo l'educazione stradale non è ancora tale che i passaggi pedonali siano luoghi sicuri, e anzi sono frequenti gli investimenti di pedoni e ciclisti;
a maggior garanzia della sicurezza sono necessari passaggi ampiamente segnalati e gestiti da impianti semaforici,

impegna il Governo

a provvedere affinché la legislazione regoli in modo più preciso e severo la circolazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclistici, in modo che i veicoli debbano rallentare, grazie ad adeguata segnaletica, in vista dei passaggi, dando sempre la precedenza agli utenti a piedi o in bicicletta;
a prevedere sanzioni adeguate, per i conducenti di veicoli, i pedoni e i ciclisti che non rispettino le norme relative agli attraversamenti;
a regolamentare il finanziamento da parte delle regioni, a favore dei comuni, della maggior parte del costo dell'installazione di semafori a richiesta in corrispondenza delle vie cittadine ad alta intensità di traffico.
9/4118/3.Buontempo.


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La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di comportamento nella circolazione stradale, introducendo modifiche al regime sanzionatorio in relazione alle violazioni ritenute più pericolose,

impegna il Governo

ad individuare alcune deroghe a tali norme per i medici che commettono le violazioni nell'esercizio delle proprie funzioni.
9/4118/4.Giuseppe Gianni.

La Camera,
premesso che:
è necessario calibrare, in sede di conversione, qualunque intervento necessario alla compiuta attivazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, per assicurare la piena coerenza con aspetti pratici ed operativi non contemplati in precedenza, preso atto delle prevalenti finalità del decreto-legge, volte in particolare all'adozione di norme direttamente influenti sulla circolazione;
le disposizioni in esame hanno impatto su una vasta platea di soggetti e istituzioni;
esiste, quindi, l'esigenza, ai fini di chiarezza, di rivisitare numerose disposizioni che, se pure risalenti nel tempo, sono ancora vigenti e regolatrici di rapporti con enti ed organizzazioni,

impegna il Governo

ad una inequivoca riaffermazione della vigenza delle disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per quanto concerne il rapporto di non iscrizione al Pubblico registro automobilistico degli autoveicoli, ed in particolare delle autoambulanze, con targa S.M.O.M. appartenenti al Sovrano militare ordine di Malta.
9/4118/5.Di Luca.

La Camera,
premesso che:
nel codice della strada e, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, lo spazio dedicato alle biciclette in termini di segnaletica è limitato alla pista ciclabile con un essenziale corredo di cartelli e simboli;
del tutto assente è invece il concetto, e ovviamente la relativa segnaletica, dell'itinerario ciclabile ed è altresì assente il concetto della strada frequentata abitualmente da ciclisti per quanto riguarda i segnali di invito alla prudenza ed eventualmente di limitazione della velocità per gli automobilisti che incrociano o sorpassano le biciclette;
in molti paesi europei è invece ampiamente diffusa una specifica segnaletica per i percorsi ciclabili, con particolare attenzione percorsi destinati al turismo in bicicletta; detta segnaletica prevede le indicazioni di direzione per ogni itinerario, contrassegnato da una sigla di tipo alfanumerico o dal nome vero e proprio del percorso;
alcune amministrazioni locali hanno ovviato alla lacuna del codice della strada predisponendo indicazioni segnaletiche per gli itinerari ciclistici; tra queste si segnalano: la provincia di Torino con un segnale di direzione di colore blu integrato con il simbolo della bicicletta, il comune di Ferrara che utilizza sia i segnali turistici marroni sia il cartello triangolare di pericolo generico inserito in un pannello giallo riportante l'immagine di alcuni ciclisti e la scritta «itinerario ciclismo sportivo»


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e la regione Veneto con la segnaletica destinata alla rete di itinerari ciclabili del territorio,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso opportune modifiche del regolamento di attuazione del codice della strada, il riconoscimento, la segnalazione e la classificazione degli itinerari ciclabili, anche non in sede propria, sia a livello locale che a livello nazionale;
ad attivarsi per rendere omogenea la segnaletica per il cicloturismo nel nostro Paese e, possibilmente, in tutti i paesi dell'Unione europea, in modo da facilitare la realizzazione della rete di itinerari cicloturistici europei previsti dal progetto denominato «Eurovelo», a cui l'Italia potrebbe contribuire con la rete di percorsi denominata «Bicitalia», che rappresenta, di fatto, il più valido progetto attuativo della «rete nazionale di percorribilità ciclistica» prevista dalla delibera CIPE del 1o febbraio 2001 con cui è stato approvato il piano generale dei trasporti e della logistica.
9/4118/6. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

La Camera,
considerato che per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente, risulta essenziale l'individuazione di una struttura unica di coordinamento presso la quale i rappresentanti degli organismi ai quali sono demandati i compiti di Polizia stradale, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dell'ambiente, delle regioni e degli enti locali, dell'Anas, delle società concessionarie di autostrade, della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, delle associazioni dei genitori delle vittime della strada, delle associazioni ambientaliste e di quelle degli utenti e consumatori, possano proporre e coordinare le attività inerenti:
la raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale al fine di elaborarli per predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade;
il rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
la diffusione di informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
l'elaborazione e la diffusione, con cadenza mensile, dei dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
l'individuazione delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
l'individuazione gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incendi stradali;
l'individuazione degli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;
l'individuazione di nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali;
la realizzazione di campagne di educazione stradale e di comunicazione sui


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rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza

impegna il Governo

ad attivarsi affinché presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia costituita al più presto la struttura di coordinamento predetta.
9/4118/7 (Nuova formulazione) .Realacci, Pasetto, Giachetti, Tuccillo, Carbonella, Albonetti, Duca, Raffaldini.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene molte opportune misure per la lotta contro la violenza stradale;
considerato che, in particolare, le misure proposte incidono prevalentemente sulla circolazione stradale in ambito extraurbano o comunque sulle strade statali e sulle autostrade;
che nelle aree urbane si verifica il 70 per cento degli incidenti stradali, con il 70 per cento dei feriti ed oltre il quaranta per cento dei decessi;
che i Sindaci delle principali città italiane chiedono da tempo maggiori poteri per il contrasto del fenomeno dell'incidentalità, ad esempio sulla disciplina della sosta, quindi, sul contrasto della «sosta selvaggia», sull'accertamento con strumenti telematici delle principali infrazioni al codice della strada, sui procedimenti sanzionatori relativi alla violazione delle regole di comportamento di cui al titolo V del codice della strada;

impegna il Governo

anche ricorrendo, ove possibile, all'esercizio della delega prevista dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, a provvedere affinché siano introdotte misure più efficaci di contrasto dell'incidentalità stradale in ambito urbano e siano attribuiti agli enti locali più incisivi poteri per la regolamentazione del traffico.
9/4118/8.Pasetto, Giachetti, Realacci, Tuccillo, Carbonella.

La Camera,
premesso che:
la introduzione della Patente a Punti richiede un complesso sistema di comunicazione e di archiviazione di dati per ogni singola patente, diffuso in tutto il paese;
questo sistema non può che utilizzare sistemi elettronici in grado di fornire un servizio rapido, sicuro ed efficiente con punti di raccolta delle informazioni in ogni comune e una rete di trasmissione atta a trasmettere la informazione ai centri omologati;
ad ogni infrazione è collegata una sanzione pecuniaria, che richiede la emissione di un apposito modulo di pagamento e la relativa riscossione, operazioni anch'esse diffuse su tutto il territorio nazionale;
è opportuna una qualche forma di trattamento dei dati finanziari collegati a tutto il processo;
Poste Italiane SpA è l'azienda pubblica presente in tutti i comuni italiani, è dotata di rete di trasmissione moderna ed efficiente e fornisce il servizio di riscossione e di trattamento dei dati finanziari in forma completa;

impegna il Governo

a valutare la opportunità di assegnare a Poste Italiane la gestione del processo di


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raccolta e di trasmissione delle informazioni relative ai punti collegati alle singole patenti e delle relative operazioni di riscossione delle sanzioni irrogate e di servizio finanziario collegato.
9/4118/9.Panattoni, Duca.

La Camera,
premesso che:
il sistema della sicurezza stradale è un sistema complesso, che non può essere affrontato solo dal versante del controllo e della punizione dei comportamenti dei soggetti coinvolti;
è necessario ed opportuno affrontare in modo sistematico il problema della sicurezza attiva degli autoveicoli, per migliorare in forma strutturale le prestazioni degli stessi al fine di aumentare i limiti di sicurezza;
è necessario ed opportuno con lo stesso fine migliorare il livello qualitativo delle infrastrutture stradali;
è necessario ed opportuno migliorare la qualità della segnaletica per evitare abusi a danno dei cittadini, ora estremamente onerosi;

impegna il Governo

a valutare la opportunità di rendere obbligatorio l'uso sui veicoli di nuova costruzione di tutti gli strumenti riconosciuti utili ai fini del miglioramento della sicurezza attiva degli autoveicoli, quali i dispositivi anti bloccaggio, gli air bags, i segnalatori di posizione e di distanza dai veicoli che precedono, eccetera;
a valutare la necessità di rendere obbligatorio per i rifacimenti dei manti stradali che si rendono necessari per le normali operazioni di manutenzione l'uso di asfalti drenanti, onde rendere molto più sicura la guida in caso di pioggia;
a valutare la opportunità di rivedere completamente l'assegnazione delle responsabilità e i dati standard di riferimento per la segnaletica stradale, onde evitare abusi ai danni degli utenti della strada, ora particolarmente onerosi non solo dal punto di vista monetario, ma anche ai fini della conservazione dei punti assegnati ad ogni patente, quali quelli derivanti dalla apposizione impropria di cartelli di limitazione della velocità a 20 o 30 km/ora del tutto ingiustificati o di limiti di 40 km/ora sui raccordi autostradali, non performabili se non con grave rischio per la sicurezza, dalla apposizione di cartelli di limitazione della velocità non in corrispondenza dei centri abitati, ma in coincidenza con i cartelli che delimitano i comuni, ad una più rigorosa disciplina della segnaletica orizzontale, quali ad esempio le linee continue per il divieto di sorpasso sistematicamente usate anche nelle zone discendenti degli incroci, eccetera;
a valutare la opportunità di regolamentare l'uso dei cosiddetti dissausori in corrispondenza di zone sovente del tutto prive delle necessarie caratteristiche, che obbligano ad arrestare quasi l'autovettura per il superamento della barriera artificiale per evitare danni alle autovetture, che comunque vengono danneggiate dalla altezza sovente impropria di dette strutture.
9/4118/10.Adduce, Panattoni, Duca.

La Camera,
considerato che il clima del nostro paese ed in particolare delle regioni meridionali ed insulari, rende particolarmente disagevole e scomodo l'uso dei caschi protettivi per i motociclisti ed i ciclomotoristi e quindi ne scoraggia l'uso,

impegna il Governo

a definire in tempi brevi un tipo di casco per motociclista adatto al clima mediterraneo, facendo preliminarmente effettuare le necessarie ed opportune ricerche e sperimentazioni tecnologiche e di sicurezza.
9/4118/11.Germanà.


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La Camera,
premesso:
che l'articolo 3 comma 8 del decreto legge n. 151, modificando il comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che durante la sosta il veicolo debba avere il motore spento;
considerato:
che la norma è opportuna al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico soprattutto in ambito urbano;
che vi sono diverse tipologie di veicoli che svolgono il loro ciclo produttivo durante la sosta quali le autogrù per il montaggio di elementi strutturali, i veicoli con piattaforme di lavoro aereo, gli auto spurgo, le autobetoniere eccetera;
che per lo svolgimento di tale attività è necessario mantenere in funzione il motore di trazione il quale è utilizzato quale forza motrice dei dispostivi installati;
che lo svolgimento delle attività lavorative avviene anche in ambiti urbani aperti al pubblico transito e non solo in cantieri ed aree non soggette al pubblico transito;

impegna il Governo

e per esso i ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti ad emanare una specifica istruzione con la quale si definisca la fattispecie della «sosta» escludendo da essa tutti quei veicoli, provvisti di specifica attrezzatura alimentata dal motore di trazione, che svolgono l'attività anche senza circolare su strada.
9/4118/12.Ghiglia, Bornacin.

La Camera,
premesso che:
l'Italia è l'unico paese europeo a non utilizzare le competenze degli psicologi nella valutazione delle attitudini alla guida;
negli altri paesi gli psicologi vengono utilizzati sistematicamente nel «driver improvement and rehabilitation» ossia nel miglioramento e nella riabilitazione dei conducenti che hanno commesso infrazioni tali da far perdere punti secondo le procedure che verrebbero inserite in relazione alla patente a punti;

impegna il Governo

ad utilizzare tali figure professionali nelle commissioni mediche e nel comitato tecnico di cui all'articolo 119 del nuovo codice della strada.
9/4118/13.Meroi, Bornacin.

La Camera,
premesso che:
il Piano nazionale della sicurezza stradale è stato istituito dalla legge numero 144 del 17 luglio 1999, che ne definisce gli obiettivi e le caratteristiche di base;
il Piano è finalizzato a creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il drammatico tributo di vittime imposto quotidianamente dagli incidenti stradali;
i principi generali e le linee guida del Piano nazionale della sicurezza stradale indicano:
a) i principi da assumere a riferimento per l'elaborazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
b) i campi di intervento prioritari;
c) le linee di azione;
d) le misure da adottare per verificare e migliorare l'efficacia del Piano;
e) le strutture e gli strumenti a supporto della gestione;

impegna il Governo:

a voler menzionare al paragrafo 2.4.3 pagina 118, delle Azioni Prioritarie, una


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indagine italiana, del 2001, condotta dal prof. Franco Ferrillo e il dott. Sergio Garbarino con il contributo del Centro dei disordini del sonno DISMR dell'Università di Genova, che evidenzia tra le cause degli incidenti stradali la sonnolenza. Nel Piano nazionale della sicurezza stradale si fa riferimento solo ad una indagine epidemiologica inglese del 1992. La necessità di menzionare questo lavoro sta non solo nel valorizzare uno studio italiano, ma anche la possibile perdita di finanziamenti della Comunità europea per indagini di questo tipo.
9/4118/14.Bornacin.

La Camera,
esaminato il testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, contenente modifiche al codice della strada;
premesso che:
la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, prevede l'applicazione del regime agevolativo per i veicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i trenta anni, di particolare interesse storico e collezionistico, individuati rispettivamente dall'Automotoclub storico italiano (ASI) e dalla Federazione motociclistica italiana (FMI);
in ordine alla compilazione degli elenchi riportanti i suddetti autoveicoli, l'ASI avrebbe «derogato» dalle indicazioni date dal Ministro delle finanze, pretendendo di subordinare l'iscrizione ai suddetti elenchi al proprio regolamento interno, assumendo un potere certificatorio che esula dalle specifiche competenze «squisitamente tecniche»;
con nota del 21 giugno 2001, l'Agenzia delle entrate evidenzia che il comma 2 dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 «non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio e certificatorio e, che, pertanto, non è prevista la presentazione all'ASI o ad altro registro storico di alcuna domanda o richiesta per il riconoscimento dello specifico regime di favore», chiedendo la predisposizione di atti a contenuto generale, per l'elenco delle tipologie degli autoveicoli in parola, indipendentemente dallo stato di conservazione;
è da rilevare, inoltre che il consiglio federale dell'ASI, con recente circolare pretenderebbe quote associative pregresse non versate, in base alla vecchia legge n. 53 del 1983, oramai superata dalle nuove norme in quanto i soci avrebbero, secondo l'ASI, tutto l'interesse a rinnovare «la tessera», in considerazione del rapporto che esisterebbe ira la «continuità associativa e il mantenimento dei benefici di cui alla legge n. 53 del 1983»;
considerato che altri registri storici, come quello della FIAT, concordano nell'affermare che l'esenzione prevista dalla citata legge n. 53 del 1983 riguarda il bene e non il soggetto in quanto iscritto;
valutato che le attuali norme fiscali sulle esenzioni dalla tassa di possesso, sono innovative rispetto a quelle precedenti, in quanto non prevedono alcuna «iscrizione» a registri, ma il semplice «inserimento» in una lista, sulla base di parametri storici, estetici, etici e sociali;
tenuto conto che l'ASI richiamando il proprio regolamento tecnico il quale prevede l'esame e l'accertamento dei singoli veicoli, pone condizioni che non sono previste dal comma 2 della legge 342 del 2000;

invita il Governo

a procedere ad individuare misure urgenti che possano dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel comma 2, dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 anche al fine di evitare l'aumento dei ricorsi alle commissioni tributarie determinando contenziosi che non potranno essere facilmente gestiti dalle amministrazioni locali;
a valutare l'opportunità di incaricare altri registri, in grado di offrire uguali garanzie di approfondimento scientifico e di qualità tecnica, per la compilazione e


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l'aggiornamento di una lista dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, così come previsto dal comma 2, dell'articolo 63 della legge 342 del 2000.
9/4118/15.Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

La Camera,
esaminato il testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, contenente modifiche al codice della strada il cui obiettivo principale e prioritario è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità dei cittadini;
premesso che:
i fatti di cronaca riportano con sempre maggiore frequenza notizia di extracomunitari responsabili di incidenti stradali mortali;
le patenti dì guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane;
l'articolo 135 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che i conducenti con patente o permesso internazionale rilasciato da uno stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno;
alcuni Stati esteri non appartenenti alla CE hanno aderito a convenzioni internazionali sottoscritte anche dall'Italia in base alle quali chi acquisisce la residenza anagrafica nel nostro paese può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo Stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria, senza dover sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121 del nuovo codice della strada e con il solo accertamento dei requisiti psico-fisici;
se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equivalente;

impegna il Governo

affinché, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, venga introdotto per gli extracomunitari provenienti da paesi che non hanno aderito a convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e titolari di patente o di permesso internazionale l'obbligo, entro sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, di svolgere gli esami al fine di acquisire la patente di guida italiana.
9/4118/16.Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.

La Camera,
esaminato il testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, contenente modifiche al codice della strada il cui obiettivo principale e prioritario è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità dei cittadini;
premesso che:
il comma 3, dell'articolo 116 del nuovo codice della strada, stabilisce che la patente di guida di categoria B abilita alla conduzione di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate;
il limite dei 3,5 tonnellate non ha più senso in considerazione del fatto che ad esempio per quanto concerne i veicoli adibiti a turismo itinerante i costruttori degli stessi per poter rispettare il suddetto limite sono costretti ad alleggerire la scocca rendendo in tal modo il mezzo molto meno sicuro;
nel caso di autoveicoli a quattro ruote motrici, di massa ingente, ma particolarmente idonei al traino, si verifica l'assurda situazione che il rimorchio deve essere di peso del tutto inferiore alle possibilità dell'autoveicolo trainante allo scopo di non superare la soglia complessiva di 3,5 tonnellate;


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di contro vi sono autoveicoli leggeri che possono trainare pesi notevoli, pur rimanendo entro la soglia prevista, ma in condizioni di sicurezza molto precarie;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate, nonché per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva e ricreativa.
9/4118/17.Caparini, Gibelli, Luciano Dussin.

La Camera,
esaminato il testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, contenente modifiche al codice della strada il cui obiettivo principale e prioritario è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l'incolumità dei cittadini;
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 come convertito e modificato dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, consente l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle autostrade, strade extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto del prefetto;
in riferimento al suddetto articolo è stata emanata la direttiva del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 2 ottobre 2002, la quale al paragrafo 4 stabilisce la necessità di informare gli utenti della strada dell'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo di cui sopra;
considerato che ancora ad oggi si ravvisa un uso distorto dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico;

impegna il Governo

ad attuare le opportune iniziative affinché l'uso dei suddetti dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico siano utilizzati come strumenti di deterrenza e non come strumento improprio di prelievo fiscale.
9/4118/18.Parolo, Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

La Camera,
premesso che:
la moltitudine di dispositivi luminosi di pericolo su strade ed autostrade, in particolare per la segnalazione di curve o incroci pericolosi, cantieri di lavoro, attraversamenti pedonali, eccetera, non sono attualmente omogenei sia in termini di dimensioni e di colori ed inoltre molto spesso emettono una luce poco visibile;
è necessario incrementare la sicurezza degli utenti della strada e di coloro che lavorano in presenza di eventuali cantieri stradali;
negli ultimi tempi è considerevolmente aumentata la frequenza di interventi manutentivi sulla rete stradale/autostradale con conseguente maggiore esposizione ai pericoli;
le statistiche evidenziano che in un caso su tre la causa degli incidenti non è l'eccesso di velocità ma, come evidenziato dal rapporto 2003 Aci-Istat, il 32 per cento degli incidenti stradali è causato da «inconvenienti di circolazione concomitanti». Ovvero dalle infrastrutture inadeguate: svincoli repentini, cuspidi pericolose, cartelli nascosti dagli alberi e dalle curve, tracciati a serpente, pavimentazione a scalini, eccetera, eccetera;


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il rischio di incidenti di notte è di 2-3 volte superiore a quello di giorno;
esiste una Norma nazionale italiana, la EN 12352 che ha come oggetto i requisiti dei dispositivi luminosi di pericolo che sono utilizzati per dare un avvertimento, informare o guidare gli utenti della strada con specifica esclusione dei semafori;

impegna il Governo

al recepimento della norma UNI EN 12352 entro 120 giorni con emanazione di un regolamento di attuazione o con approvazione di uno specifico disciplinare tecnico contenente le indicazioni sull'utilizzo della segnaletica luminosa in riferimento alla tipologia di strade.
9/4118/19.(Testo modificato nel corso della seduta) Paroli, Milanato, Fratta Pasini.

La Camera,
in relazione:
al provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, nonché a preservare l'incolumità dei cittadini/utenti, preso atto del diffondersi dell'installazione nei veicoli di apparecchiature audiovisive che possono costituire elemento di "distrazione" del conducente aumentando il rischio di incidentalità stradale,

 

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad un corretto utilizzo delle suddette apparecchiature che se poste nella parte anteriore del veicolo vengano disattivate automaticamente nel momento in cui l'auto si mette in movimento.
9/4118/20.Tidei.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada», valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, e tenuto conto del processo di riorganizzazione e automazione nell'accesso alla rete autostradale che porterà a probabili esuberi di personale attualmente impiegato in tali attività, al fine di offrire un ausilio all'attività delle forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza autostradale,

impegna il Governo

a dare attuazione al protocollo di intesa sottoscritto nel 1998 tra il Ministero dell'interno e l'AISCAT (Associazione italiana società autostradali), al fine di utilizzare in qualità di Ausiliario alla viabilità autostradale il personale dipendente delle società autostradali che si dovesse rendere disponibile in seguito ai richiamato processo di riorganizzazione.
9/4118/21.Duca.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, evidenziata a tal fine la rilevanza di una corretta e costante manutenzione della rete stradale e autostradale,

 

impegna il Governo

ad evidenziare già in sede di presentazione della Finanziaria le opportune risorse per sostenere il piano di manutenzione ordinario e straordinario della rete autostradale già approvato da tempo.
9/4118/22.Raffaldini.


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La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, evidenziata l'incidenza dei fattori climatici sulla sicurezza stradale con particolare riguardo ad alcune aree geografiche del nostre paese,

 

impegna il Governo

a individuare misure per la messa in sicurezza delle strade, nonché misure volte all'installazione di sistemi antinebbia per quanto riguarda la rete stradale ed a ottenerne l'adozione di tali dispositivi sulla rete autostradale.
9/4118/23.Mazzarello.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada», valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale, rilevata la necessità di opportune sedi e modalità di coordinamento dell'attività dell'amministrazione preposta a compiti di sicurezza stradale,

 

impegna il Governo

ad istituire una struttura avente compiti di raccolta e di elaborazione dei dati sugli incidenti stradali e sul traffico, allo scopo di fornire ai cittadini e alle imprese tempestivamente informazioni relative all'efficienza e alla sicurezza della rete stradale (e alla possibilità di fruizione dei percorsi viari), nonché alle amministrazioni competenti (ed enti locali) per l'adozione di adeguate misure volte alla prevenzione e alla sicurezza.
9/4118/24.Rognoni.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale,

 

impegna il Governo
,
ad assumere iniziative che favoriscano consulte per la sicurezza stradale in particolare presso gli Enti locali (regioni. province, comuni) per sviluppare un maggiore impegno sulla sicurezza stradale nel territorio.
9/4118/25.De Luca.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante: Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale per ridurre il drammatico costo umano e sociale troppo pesante e l'incidenza sulla sanità e sulla spesa pubblica,

 

impegna il Governo

ad assumere iniziative idonee ad impegnare maggiori risorse e mezzi per la prevenzione degli incidenti stradali.
9/4118/26.Albonetti.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante; Modifiche ed integrazioni al codice della strada, valutata l'esigenza di


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accentuare ogni intervento volto a migliorare la sicurezza stradale,

 

impegna il Governo

affinché vengano individuate anche nel DPEF risorse significative per il finanziamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale.
9/4118/27.Susini.

La Camera,
ricordato che la gran parte degli incidenti stradali, e tra questi molti di quelli mortali, avvengono in territorio urbano, in corrispondenza degli incroci;
constatata la pericolosità dagli incroci a raso regolati da semafori - o segnali di precedenza - che non vengono considerati a sufficienza o risultano ingannevoli, specie la notte;
rilevata la maggior sicurezza, minore incidentalità e mortalità, della canalizzazione del traffico attraverso vie rotatorie;

impegna il Governo

a regolamentare e promuovere, anche finanziariamente - presso le regioni, le provincie e i comuni - la risistemazione dei piani stradali per sostituire gli incroci diretti a raso regolati da semaforo o segnali di stop, con rotatorie.
9/4118/28.La Grua, Buontempo.

La Camera,
considerato che:
è assolutamente inaccettabile quanto settimanalmente avviene sulle nostre strade: decine di morti, feriti, cittadini che per tutta la vita porteranno le conseguenze di tali incidenti, costi altissimi per il servizio pubblico, disagio sociale per le vittime;
tutto ciò impone l'attivazione di misure concrete e alternative atte a porre freno a questo terribile fenomeno;
l'Italia, paese con il più elevato numero di veicoli pro capite (715 veicoli per 1000 abitanti), risulta essere tra gli Stati europei che nell'ultimo periodo hanno registrato i minori progressi nel miglioramento della sicurezza stradale anche a causa di un'altissima densità di veicoli: 20.800 per 100 chilometri;
una recente indagine conoscitiva presentata al Parlamento rileva quale principale causa di incidenti mortali l'inadeguata velocità annessa a scarse capacità di guida del conducente, disattenzione nella guida, rete viaria al di sotto delle medie europee per qualità e caratteristiche strutturali e di estensione;
il tasso di mortalità registrato dall'ISTAT nel 2000 e riferito all'Italia (Tabella decennio 1990-2000) è pari a 11,6 morti ogni 100 mila abitanti, vale a dire 6400 morti, un valore numerico che, calcolando i decessi successivi agli incidenti, sale a più di 8000 morti ogni anno;
il presente ordine del giorno intende stimolare il Governo a promuovere un'iniziativa di «comunicazione visiva» ad integrazione di quanto previsto dal codice della strada mediante apposita segnaletica che ricordi all'utenza stradale la «storia» dei tratti autostradali e delle reti viarie extraurbane ed urbane, evidenziando mediante specifiche colorazioni della segnaletica il diverso grado di attenzione con cui l'utente deve affrontare il percorso, nonché utilizzando scritte chiare e leggibili che indichino il numero di incidenti occorsi negli ultimi cinque anni sul tratto stradale in questione, specificando il numero delle vittime e dei feriti;
finalità dell'ordine del giorno è offrire un ulteriore e sinergico contributo alle misure di riforma del codice della strada presentato dal Governo ed in approvazione in data odierna in Parlamento, così da invertire un trend da svariati anni negativamente stabilizzatosi e solo recentissimamente


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mutato in senso positivo con l'applicazione delle norme del decreto- legge in approvazione;

impegna il Governo:

ad integrare la segnaletica, al fine della prevenzione degli incidenti stradali, con una apposita segnaletica con evidenza diurna e notturna in grado di attivare negli utenti della rete stradale un livello di attenzione e di vigilanza nei confronti degli eventuali rischi e dell'accertamento e mantenimento di ottimali condizioni di visibilità;
a provvedere affinché la segnaletica venga installata su tratti autostradali, su strade nazionali, regionali, provinciali, comunali, extraurbane e urbane, e venga realizzata con cartelli di adeguate dimensioni recanti informazioni sul grado di pericolosità del tratto, sulle eventuali zone a rischio nonché sul numero di incidenti stradali verificatisi nel tratto stesso nel quinquennio precedente corredato dall'indicazione del relativo numero dei feriti e dei morti;
a provvedere affinché la segnaletica stradale venga realizzata con cartelli di diversi colori in base al grado di pericolosità del tratto stradale e del numero di incidenti e di vittime verificatisi, nel medesimo tratto, secondo la seguente classificazione: Blu, strade e autostrade con un lieve grado di pericolosità; Verde: strade e autostrade con un medio grado di pericolosità; Giallo: strade e autostrade con notevole grado di pericolosità; Rosso: strade e autostrade con elevato grado di pericolosità;
a promuovere un'informazione permanente sulle condizioni di viabilità e visibilità agli utenti della strada attraverso il sistema radiofonico utilizzando apposite frequenze su scala regionale e locale, per i tratti delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio.
9/4118/29.Daniele Galli, Zanetta, Rosso, Campa, Perrotta, Santori, Tarditi, Garagnani, Didonè, Di Teodoro, Milanato, Saro, Dorina Bianchi, Lo Presti, Lucchese, Mario Pepe, Oricchio, Collavini, Cuccu, Perlini, Bornacin.

La Camera,
considerando positivamente ogni provvedimento che tutela la sicurezza del cittadino sulla strada ritiene essenziale che tale sicurezza sia commisurata a sanzioni che tengano conto della effettiva gravità della infrazione commessa e del danno recato ad altri; in tal senso valutando positivamente gli emendamenti approvati dalla Commissione competente invita il Governo ad emanare provvedimenti atti soprattutto a prevenire con misure ad hoc eventuali infrazioni prima di passare alla repressione pura e semplice.
In particolare in sede di direttiva alle forze dell'ordine incaricate dell'applicazione del codice della strada, si auspica che siano adeguatamente considerate circostanze di tempo e di luogo che possono costituire legittime attenuanti del comportamento dell'autista evitando sanzioni draconiane prive dei necessari presupposti.
9/4118/30.Garagnani, Carlucci, Santuzzi, Licastro Scardino, Leccisi, Mauro, Scherini, Osvaldo Napoli, Lupi, Verro.

La Camera,
in relazione al disegno di legge n. 4118

impegna il Governo

a far sì che i centri di mobilità esistenti sul territorio nazionale vengano sempre più utilizzati per la verifica delle capacità di guida sia delle persone disabili che non.
9/4118/31.Battaglia, Giacco, Duca, Gasperoni, Capitelli.


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La Camera,
in relazione al disegno di legge n. 4118

impegna il Governo

ad emanare norme che consentano e facilitino l'installazione di semafori sonori per agevolare le persone non vedenti.
9/4118/32.Giacco, Duca, Battaglia, Gasperoni, Capitelli.

La Camera,
in relazione al disegno di legge n. 4118

impegna il Governo

ad attuare quanto previsto dall'articolo 2 al punto zz della legge n. 85 del 22 marzo 2001.
9/4118/33.Gasperoni, Giacco, Battaglia, Duca, Capitelli.

La Camera,
in relazione al disegno di legge n. 4118

impegna il Governo

ad attuare nella sua totalità l'allegato terzo della direttiva CEE 91/439 recepita con decreto del ministro dei trasporti dell'8 agosto 1994.
9/4118/34.Capitelli, Giacco, Duca, Battaglia, Gasperoni.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 prevede che sia i soggetti pubblici che quelli privati possano svolgere i cosiddetti corsi di recupero per i punteggi decurtati;

considerato che
l'ampia rosa di sanzioni che determina la decurtazione del punteggio della patente congiuntamente all'intendimento di voler applicare correttamente le norme contenute nel codice della strada, farà sì che a tali corsi parteciperà una elevata quota di cittadini

impegna il Governo

a regolamentare con proprio decreto modalità e prezzi di tali corsi al fine di evitare che il recupero dei punteggi possa di fatto divenire estremamente costoso per i cittadini che in molti casi vedono legato il proprio reddito alla patente di guida e a specificare che tra i soggetti che possono svolgere tali corsi vi devono essere i soggetti di cui all'articolo 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

impegna altresì il Governo

ad attribuire agli enti locali, anche in convenzione con associazioni di categoria, la facoltà di svolgere corsi di recupero finalizzati alla convalida della patente.
9/4118/35.Tocci, Pasetto, Tuccillo, Giachetti, Lusetti, Carbonella.

La Camera,
premesso che:
le infrazioni alle norme contenute nel codice della strada rappresentano una quota consistente del numero degli incidenti che annualmente si verificano sulle nostre strade;

considerato che
il potenziamento dei controlli, rendendo meno aleatorie le contravvenzioni


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in caso di infrazioni, risulta di notevole impatto sui comportamenti di guida scorretti;

impegna il Governo

ad autorizzare un incremento di spesa per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per le attività della polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri volte alla prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, nonché per rimediare all'ingiustificabile sottorganico del 10 per cento di cui è caratterizzata la pianta organica della polizia stradale.
9/4118/36.Tuccillo, Pasetto, Realacci, Carbonella, Giachetti, Lusetti.