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ANTONIO PEZZELLA, Relatore. Il comma 2 dell'articolo 4 reca modifiche all'articolo 207 del nuovo codice della strada, in materia di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa «EE».
Si osserva, al riguardo, che la disposizione prevede, tra l'altro, anche una modifica già contemplata dal disegno di legge comunitaria per il 2003, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura (Atto Senato 2254-A).
Il comma 3 modifica l'articolo 219 del nuovo codice della strada, in materia di revoca della patente di guida. In particolare, viene ridefinita la procedura per l'adozione dell'ordinanza di revoca, alla quale si attribuisce carattere di definitività, e si dispone che il soggetto che abbia subito la revoca non possa conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno.
L'articolo 5 riformula il testo dell'articolo 186 del nuovo codice della strada, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcol. La disposizione conferma le norme introdotte dal decreto legislativo n. 9 del 2002 e modificate dal decreto-legge n. 121 del 2002 con riferimento ai livelli di tasso alcolemico massimo consentito per i conducenti.
Viene, inoltre, previsto un regime sanzionatorio più rigoroso per i conducenti di autobus e di veicoli pesanti, nonché la possibilità di effettuare sia accertamenti preliminari non invasivi sia accertamenti successivi al verificarsi di incidenti, nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica delle persone. I fondi per l'espletamento degli accertamenti sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale. Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 grammi per litro, oltre alle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, si applica, in via cautelare, la sospensione della patente.
L 'articolo 6 riformula il testo dell'articolo 187 del nuovo codice della strada, in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Anche in tal caso, si prevede la possibilità di effettuare sia accertamenti preliminari non invasivi sia accertamenti successivi al verificarsi di incidenti, nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica delle persone. Le risorse finanziarie necessarie sono reperite nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale.
L 'articolo 7, comma 1, differisce al 1o luglio 2004 l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 9 del 2002, che introduce significative novità in materia di targa e di documenti occorrenti per la circolazione dei ciclomotori. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, il differimento si rende necessario in considerazione dell'esigenza di attendere l'emanazione delle norme di attuazione necessarie per disciplinare le nuove procedure di targatura.
Il successivo comma 2 riformula la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilendo che il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale sia disciplinato con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, coinvolgendo non solo le strutture mediche, i comuni e le autoscuole, ma anche i
soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991 (consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto).
Il comma 3 reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 9 del 2002, in materia di patente a punti.
In particolare, la lettera a) precisa che la decurtazione dei punti della patente avviene non all'atto della violazione accertata, bensì a seguito della comunicazione di essa all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La lettera b) esclude la possibilità - prevista dall'attuale testo del citato articolo 7 - di effettuare la comunicazione all'anagrafe utilizzando moduli cartacei predisposti dal dipartimento per i trasporti terrestri. Tale comunicazione viene effettuata, pertanto, solo per via telematica.
La lettera c) consente ai titolari di patenti «C», «C+E», «D» e «D+E» che frequentino appositi corsi di aggiornamento di recuperare nove punti.
Sempre con riferimento alla materia della patente a punti, il comma 10 sostituisce la tabella allegata al decreto legislativo n. 9 del 2002, recante le decurtazioni di punteggio relative alle singole infrazioni.
Il comma 4 dispone l'abrogazione degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 9 del 2002, concernenti la guida in stato di ebbrezza e sotto l'influsso di stupefacenti, materia sulla quale sono già intervenuti i precedenti articoli 5 e 6.
Il comma 5 differisce al 1o luglio 2004 l'entrata in vigore del comma 13-bis dell'articolo 116 del nuovo codice della strada, quale introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2002. Tale norma punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque, non essendo titolare di patente, guidi ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità.
Il comma 9, infine, estende anche alla rilevazione delle violazioni delle disposizioni riguardanti il comportamento durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la possibilità per gli organi di polizia stradale di utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, il cui uso è già consentito con riferimento alle infrazioni alle norme in materia di limiti di velocità e di sorpasso.
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