Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 340 del 15/7/2003
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Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri: Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali (1619-2451-2676) (ore 15,02).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri: Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciale e comunali.
Ricordo che nella seduta del 10 luglio scorso è stata approvata la proposta di stralcio dell'articolo 1 avanzata dalla Commissione.
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 1619 sezione 1).

(Ripresa dell'esame dell'articolo 2 - A.C. 1619)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 (vedi l'allegato A - A.C. 1619 sezione 2) e delle proposte emendative ad esso presentate, sulle quali il relatore ed il Governo hanno espresso il parere nella seduta del 10 luglio scorso.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.1
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame si intitola: Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciale e comunali, ma, in realtà, gli argomenti che affronteremo riguardano esclusivamente l'articolo 2 e non la materia indicata in questo titolo, tanto che, suppongo, dovrà essere modificato anche il titolo con cui era rubricata originariamente la proposta di legge.
Il collega Saponara, che devo dire ha seguito l'esame di questa proposta di legge


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con l'attenzione, il garbo e la disponibilità al dialogo che gli è consueta, ha così scritto nella sua relazione: «Una volta semplificata la procedura per la presentazione delle liste e delle candidature è apparso opportuno modificare anche l'attuale sistema sanzionatorio previsto per la violazione della normativa precedentemente illustrata» (a pagina 4 del testo stampato).
In realtà, a seguito dello stralcio che, con il nostro voto contrario, l'Assemblea ha deliberato nella giornata di giovedì scorso, non vi è più la semplificazione della procedura per la presentazione delle liste e delle candidature e non vi è quindi neppure la conseguenzialità indicata nella relazione circa l'opportunità di modificare anche l'intero sistema sanzionatorio previsto per la violazione della normativa elettorale.
Questo è il motivo per cui, insieme ai colleghi dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e di Rifondazione comunista abbiamo presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2, su alcuni aspetti relativi a questo articolo interverrò successivamente, unitamente ad altri colleghi; vorrei tuttavia ricordare che l'intera opposizione, ovvero tutti i gruppi dell'opposizione sia del centrosinistra sia Rifondazione comunista, aveva presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 che giovedì scorso è stato stralciato e col quale si prevedeva una soluzione tecnico-giuridica che andasse incontro alle difficoltà che si erano riscontrate nella sottoscrizione delle liste, anticipando, con l'emendamento 1.2 Boato, il termine per la presentazione delle candidature rispetto a quello per la presentazione della raccolta delle sottoscrizioni delle stesse candidature.
Se le forze politiche fossero state obbligate, in base alla nostra proposta emendamentiva, a presentare prima le candidature, disponendo poi di alcuni giorni di tempo per la sottoscrizione con le firme delle candidature medesime, molte delle violazioni - almeno presunte - di legge, verificate nella circostanza della presentazione contestuale di candidature e firme, avrebbero potuto essere evitate. Questa era la strada maestra, a nostro parere, da seguire, mentre riteniamo sia stato un errore lo stralcio deliberato giovedì scorso, e comunque reputiamo non vi sia più neppure il pretesto legislativo per intervenire, non sussistendo più alcuna modifica sulla procedura di presentazione delle liste e delle candidature.
Riteniamo, cioè, che sia venuto meno anche il pretesto giuridico per la modifica del sistema sanzionatorio. Su eventuali alternative alle modifiche proposte dalla maggioranza in sede di Commissione, interverremo anche sulle successive proposte emendative. A nostro avviso, in ogni caso, la strada maestra da seguire sarebbe quella della soppressione dell'articolo 2.
Vorrei anche segnalare ad alcuni colleghi, in questo caso non a quelli di Forza Italia e neppure dell'UDC, ma almeno ai deputati della Lega nord e di Alleanza nazionale che tanto, soprattutto i primi, hanno declamato in quest'aula - presidente, lei se lo ricorda - la settimana scorsa, in materia di certezza della pena e di certezza del diritto, che, con la stessa demagogia con cui si sono pronunciati contro la sospensione condizionale della pena, oggi simmetricamente si accingono a votare contro una sostanziale, anche se non formale, depenalizzazione dei reati che riguardano la falsa sottoscrizione delle liste. Dico «sostanziale» e non formale perché formalmente rimane una pena, sia pure in termini di ammenda. Ma, immaginare la sostituzione della pena prevista dalle norme elettorali ai sensi della legge Mattarella del 1993, che prevedeva una reclusione da uno a sei anni, con la sanzione dell'ammenda da 200 a mille euro, significa, di fatto, introdurre una sorta di amnistia indiretta, pur rimanendo, questa, una violazione ancora di carattere penale. Ripeto, nel denunciare almeno il modo in cui questo avviene, mi rivolgo in particolare a quei gruppi della maggioranza, Lega nord Padania e Alleanza nazionale che, la settimana scorsa, hanno riempito di parole e di declamazioni quest'aula, quando si trattava della sospensione condizionale della pena fino a due


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anni, e che oggi invece si accingono ad approvare questa sorta di amnistia indiretta per i reati di natura elettorale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, la ringrazio. Il collega Boato ha già anticipato l'iter di questa legge che aveva suscitato molte discussioni in Commissione. Anche sulla prima parte relativa all'articolo 1, riguardante una nuova modalità di presentazione delle liste, non si era mai trovato un accordo tra opposizione e maggioranza. Il punto è che questa novità, la quale avrebbe potuto essere introdotta rispetto alla presentazione delle liste, in qualche modo giustificava - almeno dal punto di vista formale, seppure con una non condivisione da parte nostra del metodo e del merito - il secondo articolo, quello cioè relativo ad una sorta di depenalizzazione o di amnistia in ordine agli errori o falsità nell'autenticazione della sottoscrizione delle liste di elettori o candidati. Oggi, non abbiamo neanche questa prerogativa e, quindi, il provvedimento si presenta esattamente nei suoi termini più espliciti. Ciò che si intende fare è introdurre una sanatoria, una depenalizzazione complessiva, un'amnistia per quanto riguarda i fatti già avvenuti.
Crediamo che questo elemento, che introduce una disparità di trattamento tra i cittadini, sia molto grave. Si prevede la pena dell'ammenda nell'ambito di un reato che prima era punito con una pena da uno a sei anni. Ciò è assolutamente non condivisibile perché stiamo parlando di uno degli atti più importanti, ossia quello relativo alla democrazia, alla presentazione della lista dei candidati. Un atto, dunque, di grande rilevanza. Si procede, invece, verso una depenalizzazione, commettendo due errori in uno: il primo riguarda il merito specifico, perché - lo ripeto - si tratta di un atto di grande gravità; in secondo luogo, si introduce un elemento di disparità.
Può accadere, dunque, che, se un cittadino qualunque (lo vedremo più avanti con le proposte alternative che cercavano di rendere omogenea questa definizione di reato con ciò che è già previsto nell'ambito dell'autocertificazione; tale proposta invece non è stata accettata) commette un errore in una autocertificazione, è costretto a sottoporsi ad una pena da uno a tre anni, invece coloro che dovessero commettere errori o falsità nella raccolta delle firme riceverebbero come pena semplicemente un'ammenda.
Sono presenti, quindi, elementi di grande gravità, non condivisibili dal punto di vista del diritto e particolarmente gravi - come è già stato sottolineato - per le parole espresse in quest'aula la scorsa settimana in tema di sospensione della pena per piccoli reati. Inoltre, si introduce un elemento che determina non credibilità o sfiducia da parte dei cittadini rispetto alle istituzioni. In questo modo, si dichiara nuovamente che coloro che siedono nelle aule parlamentari sono in grado di tutelare se stessi o coloro che intendono tutelare nello svolgimento delle proprie funzioni partite che, nella fattispecie, riguardano le questioni delle liste; si negano questi stessi diritti, introducendo disparità rispetto alle condizioni degli altri cittadini. Un elemento di questo tipo, oltre ad essere assolutamente incostituzionale per la violazione della parità di trattamento dei cittadini, introduce un vulnus pesante sul terreno democratico e sulla credibilità delle istituzioni in senso generale. Chiediamo dunque che venga soppresso l'articolo 2 (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, per il modo con il quale si è svolta, nella sua fase conclusiva, la seduta di giovedì scorso (e non voglio tornare su quel passaggio infelice), non abbiamo avuto modo di spiegare la ragione per la quale il mio gruppo, insieme ad altri, ha espresso un voto contrario sulla proposta di stralcio (non intendo naturalmente farlo ora).


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Tutto questo rende evidente ciò che hanno già espresso i colleghi Boato e Mascia, ossia che il cuore di questa iniziativa parlamentare è esclusivamente un provvedimento di depenalizzazione (altri hanno detto di sanatoria) nei confronti di persone che hanno commesso o che avrebbero commesso il reato di falsa certificazione all'atto della sottoscrizione delle candidature.
Abbiamo votato contro la proposta di stralcio dell'articolo 1 non perché ci piacesse l'articolo stesso, anzi, quella norma, così com'era formulata, non ci piaceva affatto. Prevedere un'esenzione dalla raccolta delle firme, inevitabilmente, porta ad iniziative di obiettiva discriminazione. Non si può prevedere un'esenzione che vale solo per i grandi partiti e non per i piccoli, ma neanche un'esenzione per chi è già in Parlamento e per chi ambisce ad entrare con le elezioni, con una sua rappresentanza, nelle aule parlamentari. Da dieci anni a questa parte, la storia della politica in Italia ci ha abituato ad una tale velocità e ad una tale convulsione nella formazione e nella scomparsa di soggetti politici che non si può ritenere che un partito politico solo perché temporaneamente presente in Parlamento avrebbe proprio per questo l'attribuzione di partito con insediamento tradizionale.
La raccolta delle firme, inevitabilmente, è uno strumento per certificare il proprio radicamento nel territorio nazionale. È, ovviamente, un'impresa faticosa ma dalla quale, credo che alla fine i partiti traggano un beneficio perché è uno strumento prezioso di primo rapporto con il proprio elettorato. Sicuramente andava semplificato il meccanismo attraverso la proposta contenuta in un nostro emendamento richiamata pochi minuti fa dal collega Boato.
Tuttavia, procedere allo stralcio significa che viene meno la giustificazione che si era inteso anteporre alla depenalizzazione, cioè al cuore vero del provvedimento in esame, rimanendo così scoperta l'intenzione di chi sostiene questa proposta, un'intenzione che giudichiamo sbagliata e nei confronti della quale ci opponiamo. Intendiamoci, nel codice attuale la previsione della sanzione penale è troppo alta. Prevedere una pena fino a sei anni è, probabilmente, eccessivo ma questo rientra nella natura di un codice penale come il nostro che risente di un «iperpenalismo» che ha le sue radici in una storia non felice del nostro paese. Quindi, non siamo contrari all'idea di ridurre rispetto ai sei anni previsti ma passare da questa previsione ad un'ammenda da 500 a 2.000 euro è effettivamente troppo, non dal punto vista quantitativo ma qualitativo.
Come i colleghi sanno, perché tutto ciò deriva da leggi che questo Parlamento ha approvato, un normale cittadino che incorre nel reato di falsa autocertificazione è punito con una pena fino a tre anni. La falsa autocertificazione in atti che riguardano la sovranità popolare e la trasformazione dei voti in seggi, cioè in uno dei meccanismi che sono il cuore di un sistema democratico, è molto più grave di una normale falsa autocertificazione. Allora, avrebbe senso accogliere la proposta emendativa firmata dai deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto Verdi-l'Ulivo e di Rifondazione comunista, che dice di prevedere anche per questo reato la pena prevista per la normale autocertificazione, cioè fino a tre anni: invece, introdurre una tale depenalizzazione, cioè ridurre tutto ad un'ammenda, è una cosa che non possiamo accettare.
Concludendo, vorrei fare un richiamo, con umiltà ma con fermezza, a tutti noi. Cari colleghi, ogni misura di privilegio e di autotutela del ceto politico - e tale verrebbe interpretata la misura in esame - è qualcosa che allontana i cittadini dalla politica, dalla democrazia e fa scendere ancora di più il prestigio del nostro Parlamento presso l'opinione pubblica. Prevedere anche in questo caso una diseguaglianza a favore del ceto politico è una cosa ingiusta e che nuoce alla credibilità delle nostre istituzioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento


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Mascia 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 337
Votanti 335
Astenuti 2
Maggioranza 168
Hanno votato
113
Hanno votato
no 222).

Prendo atto che l'onorevole Meroi non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto conforme a quello degli altri deputati del gruppo di Alleanza nazionale.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 2.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, questa disciplina apparentemente di natura penalistica in realtà incide sul meccanismo più importante e più delicato della democrazia: la formazione delle liste dei candidati e le liste di presentazione degli elettori. Nella relazione che il collega Saponara ha presentato, questa disparità di trattamento sanzionatorio è giustificata sull'assunto che formare una lista di candidati falsa sia condotta meno offensiva che alterare una qualche scheda elettorale. In realtà, è esattamente il contrario. Se si alterano delle schede, in democrazia vige il principio di resistenza: queste schede vengono dichiarate nulle; se si rispettano determinati quorum - cosa che normalmente verifica, per esempio, la Giunta delle elezioni, nell'esame dell'eleggibilità, delle condizioni che confermano la proclamazione degli eletti - il procedimento elettorale resta salvo, anche nell'ipotesi in cui siano state riscontrate delle schede alterate e anche quando le scheda alterate abbiamo configurato un reato di falso. Se si falsifica la formazione della lista dei candidati deve necessariamente cadere tutto il procedimento elettorale; è una lesione del principio della democrazia. Immaginate voi che io presenti falsamente una scheda di candidati, falsificando le firme dei candidati, falsificando la firma del sottoscrittore, e sulla base di queste false presentazioni di liste si sviluppi il procedimento elettorale e si arrivi fino alla trasformazione del voto degli elettori in seggio ad una carica elettiva. Ebbene, se si scopre un reato siffatto, cade tutto il meccanismo elettorale.
Ora, noi abbiamo la condanna sino a sei anni di reclusione nei confronti di chi altera una scheda e vuol favorire Tizio invece che Caio (e, se inficia tutto il procedimento elettorale, si annullano le elezioni); se le falsificazioni hanno una portata limitata, il procedimento elettorale resta valido e si punirà il falsificatore, ma se si falsifica e si altera la presentazione della lista dei candidati si altera e si falsifica tutto il meccanismo di trasformazione del voto popolare in seggi. Quindi noi abbiamo l'assurdo che puniremo fino a sei anni l'alterazione delle schede e puniremo con la sanzione dell'ammenda chi invece determina una distruzione integrale del meccanismo elettorale.
Io credo che i colleghi non abbiano forse riflettuto abbastanza su quello che stanno facendo; io non so se vi sia da sanare qualche processo penale o qualche altra cosa, ma rivolgo a tutti un altro appello: non ripercorrete quella strada che abbiamo già conosciuto in questo Parlamento. Si è cominciato con il falso in bilancio, regola generale per salvare alcuni processi di falso in bilancio (e oggi in Italia il principio della trasparenza dei bilanci è andato distrutto); sul meccanismo di formazione delle prove avete dettato delle regole che debbono servire per determinare processi e avete scardinato i principi di collaborazione giudiziaria; avete scardinato i principi del giudice naturale con la legge Cirami; finalmente siete arrivati a dire: ebbene, uno ne vogliamo salvare e gli facciamo una legge ad hoc.
Se avete qualche problema di falsificatori di liste, di falsificatori di schede nei vostri partiti, in tutti i partiti, ebbene,


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facciamo, fate un provvedimento ad hoc, ma non alterate i meccanismi della democrazia! Non arrivate a definire possibile la falsificazione delle liste dei candidati di un procedimento elettorale prevedendo, per chi falsifica il cuore della democrazia, una sanzione consistente in un'ammenda da 500 euro perché ciò rappresenterebbe un incentivo a creare i peggiori brogli nei meccanismi elettorali. In questo senso, mi rivolgo alle tante persone sagge presenti in aula, affinché non si giunga a dettare regole che distruggono la democrazia.
La falsificazione di una lista di candidati, difatti, vuol dire, se scoperta, far saltare tutto il meccanismo elettorale.
Da parte mia, mi auguro che i falsificatori di questo genere siano scoperti sempre; tuttavia, non è possibile legiferare in questo modo. Pertanto quello che rivolgo a tutti i colleghi è un appello trasversale a svolgere una riflessione affinché si blocchi questo sciagurato provvedimento e, casomai, si torni ad esaminare il provvedimento in Commissione pensando, magari, ad un altro percorso per chi voglia continuare a prevedere sistemi di salvataggio per qualche persona.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'articolo 100 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera, che vale anche per il Senato, punisce questo tipo di reati con la reclusione da uno a sei anni.
I colleghi della Lega nord Padania e di Alleanza nazionale - cito loro perché non hanno mancato di sferrare in quest'aula, in particolare i colleghi della Lega nord Padania, attacchi, aggressioni e diffamazioni nei confronti di coloro che hanno votato il cosiddetto indultino - adesso si apprestano a votare a favore dell'indultone nei confronti del ceto politico allargato. Il testo del provvedimento al nostro esame, tra l'altro, recita: chiunque commette uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a duemila euro. Cioè con un'ammenda si sana una violazione alle leggi elettorali che consiste nell'autenticare falsamente le sottoscrizioni o nel formare falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati.
Signor Presidente, non ascolto le voci dei colleghi che tanto si sono scandalizzati la settimana scorsa per un provvedimento di sospensione condizionata della pena fino a tre anni; (sospensione che, fra l'altro, sottopone la persona che la riceve ad un controllo per un periodo di cinque anni). In questo caso, si sostituisce la reclusione, da uno a sei anni, con un'ammenda da 500 euro a duemila euro, per chi forma, ripeto, falsamente, in tutto o in parte, le liste di elettori o di candidati. In pratica, chi incide sul cuore della formazione del sistema politico elettorale, con questo provvedimento, d'ora in poi, sarà sottoposto, qualora verrà accertata la violazione, al pagamento di un'ammenda. Dico ciò sebbene abbiamo sentito quest'Assemblea tuonare contro l'indultino. Laddove queste responsabilità penali personali, che non compete a noi accertare ma all'autorità giudiziaria, fossero accertate, questo non rappresenterebbe un indultino ma un indultone, che va bene per i colleghi della Lega nord Padania e di Alleanza nazionale e per chi lo voterà, in quanto non riguarda il cittadino qualunque, ma il ceto politico allargato. Ritengo che ciò sia inaccettabile e per questo invito a votare a favore dell'emendamento Leoni 2.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 373
Votanti 369
Astenuti 4
Maggioranza 185
Hanno votato
125
Hanno votato
no 244).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2,3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, con il mio intervento desidero affrontare un tema un po' più di fondo anche perché mi sembra chiaro che questo provvedimento è stato predisposto al fine di risolvere un problema contingente; e spero che nessuno ne rivendichi la bontà.
Però quando si fanno queste cose, occorre porsi anche il problema di quali possano essere i loro effetti in futuro. Infatti, si tratta certamente di una proposta di legge che non solo sana le situazioni passate, ma rappresenta anche un incentivo contro la legalità per il futuro: è questo, in particolare, l'aspetto di questo provvedimento che mi preoccupa maggiormente.
Ci siamo domandati a lungo, in particolare in sede di Comitato ristretto e in Commissione, il motivo per cui fosse accaduto questo fatto durante le ultime tornate elettorali, soprattutto in occasione delle elezioni regionali; molto probabilmente, ciò è accaduto perché una legge dello Stato aveva affidato il compito dell'autenticazione delle liste elettorali a soggetti che non avevano un'adeguata coscienza del ruolo che esercitavano, e quindi lo avevano svolto con una certa disinvoltura.
Allora, avremmo dovuto affrontare tale problema; lo si è affrontato in mille maniere, poi era passato il testo recante l'articolo 1 - il peggiore dei testi, a mio avviso -, ma si trattava comunque di una soluzione. Oggi, invece, si elimina di mezzo questo fatto, non si affronta il problema alle radici e con questo articolo 2, addirittura, si offre a chi vuole falsificare le liste l'opportunità di trovare l'espediente, così come avviene sempre quando sono previste soltanto semplice ammende, vale a dire individuare un soggetto non perseguibile dal punto di vista pecuniario, poiché non possiede redditi. Tale soggetto, ovviamente, sarà quello che commetterà il reato: è quanto avviene normalmente ogni volta che il codice penale prevede ammende.
Sappiamo come tale sistema sia scarsamente efficace nei confronti del soggetto che non possiede redditi, e dunque che non ha timore di essere perseguito patrimonialmente, e pertanto credo che non solo non abbiamo risolto il problema alla radice, ma addirittura che, con quanto previsto dall'articolo 2, incrementeremo un fenomeno verificatosi nel corso delle ultime due tornate elettorali e riguardo al quale, nel momento abbiamo avviato la discussione del provvedimento, avevamo iniziato a ragionare sul modo con cui eliminarlo. Invece, oggi non solo non lo abbiamo eliminato, ma offriamo addirittura strumenti per peggiorare tale fenomeno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 378
Votanti 377
Astenuti 1
Maggioranza 189
Hanno votato
118
Hanno votato
no 259).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 2.4.


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Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Onorevole Boato, le ricordo che ha esaurito il tempo a sua disposizione: le concedo solamente un minuto, contando sulla sua collaborazione. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, la prego di concedermi un po' più di tempo, vista la rilevanza della materia, anche se questo provvedimento non è molto lungo. La scorsa settimana abbiamo ascoltato per ore ed ore i colleghi della Lega nord Padania; adesso stanno zitti, perché si vota l'indultone, ma hanno parlato per giorni sull'indultino (Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania). Vorrei almeno potermi esprimere!
Con il presente emendamento riteniamo, assieme al collega Leoni ed alla collega Mascia, che si possa intervenire, laddove la Camera lo voglia o lo volesse fare, ridimensionando la pena per questo tipo di reati, che ho già citato in precedenza. Con questo emendamento, proponiamo di sostituire l'ipotesi originaria della reclusione da uno a sei anni, o la proposta della maggioranza, che prevede soltanto un'ammenda, prevedendo la pena della reclusione fino a tre anni.
Perché abbiamo avanzato tale proposta? Perché, colleghi della Lega nord Padania e di Alleanza nazionale, ed anche altri colleghi di quest'aula, voi dovreste sapere che se un cittadino dichiara, attraverso l'autocertificazione, di essere uno studente, un disoccupato o un pensionato, e magari non lo è (porto alcuni esempi banali di autocertificazione), viene punito, in forza dell'articolo 76 del decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in base all'articolo 495 del codice penale, il quale prevede, per l'appunto, la reclusione fino a tre anni.
I cittadini qualunque, quindi, continueranno ad essere puniti con la reclusione fino a tre anni se dichiareranno, attraverso l'autocertificazione, un dato non corretto (dichiarando, ad esempio, di essere studente o disoccupato quando non lo è più, o pensionato non lo è ancora e via dicendo).
Invece, coloro che hanno falsificato le certificazioni elettorali o la formazione delle candidature o le firme delle sottoscrizioni, se questo provvedimento verrà approvato, saranno puniti con un'ammenda da 500 a 2.000 euro. Il cittadino qualunque che rende una falsa autocertificazione, anche su un dato banale, rischia la reclusione fino a tre anni, mentre chi fa parte del ceto politico allargato e falsifica i dati che concorrono a costruire il cuore della democrazia, cioè le liste elettorali, pagherà questa eventuale violazione, se l'ha commessa, con un'ammenda. Questo è scandaloso!
Ovviamente, in quest'aula la Lega ed Alleanza nazionale non aprono bocca né lo fa nessun altro, perché queste cose vanno fatte in silenzio, con una sorta di complicità del sistema politico; tuttavia, questa è la sostanza della vicenda.
Per questa ragione, abbiamo proposto un'alternativa equilibrata, nel senso di omologare chi commette questi reati al cittadino qualunque che rendesse una falsa autocertificazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, ho poco da aggiungere a ciò che ha detto il collega Boato perché la irragionevolezza della norma emerge da sé. In questo paese, i principi costituzionali non sempre vengono rispettati da questo Parlamento e lo sappiamo bene: basterebbe ricordare l'episodio di un mese fa per averne conferma.
In questa sede, si sta stabilendo un principio e, al riguardo, vorrei ricordare la differenza tra l'atteggiamento tenuto oggi e quello della settimana scorsa. Stiamo stabilendo il principio che un normale cittadino che commette un reato deve scontarlo fino all'ultimo momento, senza aver diritto ad un minimo di attenzione, all'indulto ed a tutto ciò che abbiamo sentito per la sua pericolosità sociale; mentre stabiliamo che un consigliere comunale o provinciale, che dovrebbe rappresentare il mondo


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politico e che, per ciò solo, non dovrebbe commettere reati, qualora li abbia commessi o li commetta, non è considerato un comune cittadino come tutti gli altri (e, quindi, come tale, soggetto alla normale reclusione da uno fino a tre anni). Infatti, tali cittadini che dovrebbero avere una maggiore sensibilità nei confronti del rispetto della legge e della legalità sono soggetti ad una semplice ammenda.
Francamente, non comprendo questo atteggiamento da parte delle forze della maggioranza che nella scorsa settimana hanno condotto una battaglia contro il cosiddetto indultino e non lo comprenderei da parte di nessuno, perché è in palese violazione dei principi costituzionali.
Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché questa fattispecie di reato è meno grave rispetto a quella della falsa autocertificazione punita dal codice penale con una sanzione ben più grave.
Non credo che il relatore Saponara sia riuscito nella sua relazione a fornirci questa spiegazione perché è impossibile. Pertanto, chiediamo che venga approvato questo emendamento, perlomeno per ristabilire un'eguaglianza di trattamento tra il cittadino che commette un reato e il consigliere comunale o provinciale che commette lo stesso tipo di reato ma che, solo per il fatto di ricoprire una carica politica, non viene punito con la reclusione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 393
Votanti 391
Astenuti 2
Maggioranza 196
Hanno votato
138
Hanno votato
no 253).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 392
Votanti 390
Astenuti 2
Maggioranza 196
Hanno votato
138
Hanno votato
no 252).

Ricordo che l'emendamento Luciano Dussin 2.12 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 403
Votanti 401
Astenuti 2
Maggioranza 201
Hanno votato
137
Hanno votato
no 264).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 400
Votanti 397
Astenuti 3
Maggioranza 199
Hanno votato
136
Hanno votato
no 261).


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Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 2.8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo. L'emendamento 2.8 prevede di sostituire, nel caso in esame, la pena dell'ammenda da 500 a 2.000 euro con la reclusione fino a tre anni. Si tratta, comunque, di una riduzione rispetto alla legislazione attuale che prevede la reclusione da uno a sei anni.
La pena dell'ammenda, in questo caso, viene applicata non solo alle false sottoscrizioni in materia di elezioni per la Camera ed il Senato, ma riguarda anche le elezioni per i comuni e le province. Il collega Marone ha detto prima che la gravità del provvedimento in esame non consiste solo in ciò che realizza rispetto al passato - una sorta di amnistia indiretta o di indultone - ma nel diventare una norma criminogena per il futuro. Infatti, l'articolo 1 non ha soppresso la raccolta delle firme e, quindi, rimane in vigore tale obbligo per la presentazione di liste elettorali.
Lei, Presidente Biondi, come fine giurista, conosce il significato del termine criminogeno. La portata criminogena della norma in esame è data dal fatto che per il futuro, rimanendo il suddetto obbligo, con un'ammenda di questo tipo vi è una sorta di incentivo alla sistematica violazione della legge. Quest'ultima è sempre grave, ma in questo caso si tratta, come ricordava il collega Soda, di una violazione delle norme fondamentali del nostro sistema democratico perché si tratta di leggi elettorali.
Per tale motivo invitiamo a votare a favore dell'emendamento 2.8.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, questa trasformazione della sanzione in un'ammenda tra 500 e 2.000 euro non solo viene applicata alle elezioni politiche, ma anche a quelle amministrative. Immaginate cosa potrà scatenare una norma di questo tipo mano a mano che diminuisce la sensibilità politica e si va verso dimensioni elettorali più piccole. Succede quello che è sempre successo nelle tornate elettorali dei piccoli comuni dove vi è una forte tensione elettorale. I soggetti contrapposti non hanno nulla a che vedere con i partiti politici perché, come sappiamo bene, nelle piccole dimensioni locali le aggregazioni avvengono per tutta una serie di altre ragioni.
Non si tratta più di quello che una volte si faceva sempre e che, con una serie di leggi di questo Parlamento, si è riusciti ad evitare: il voto accompagnato, uno degli strumenti tipici per alterare i risultati elettorali nei piccoli comuni. Ci si riusciva benissimo, tanto è vero che per ogni elezione vi era un enorme contenzioso al Consiglio di Stato. Oggi, tutta la guerriglia presente nei piccoli comuni tra le liste contrapposte sarà anticipata alla fase della sottoscrizione. Si presenteranno una serie di liste disturbo, si faranno autenticare tali liste da soggetti che non hanno il timore di correre alcun rischio penale perché non hanno nulla da perdere.
Questa norma, che vuole semplicemente essere una norma di sanatoria, è un indulto. Alla Lega non piacciono gli indulti, ma questo lo è. La Lega dice che non bisogna fare amnistie mascherate: mi chiedo questa cosa sia. La Lega in tutta Italia va dicendo che l'indulto è, in realtà, una falsa amnistia in violazione della Costituzione: chiedo al collega Dussin, che ha firmato questa proposta di legge, cosa sia tale provvedimento se non una falsa amnistia per il passato.
L'effetto che avrà per il passato mi interessa poco: se ne sono fatte tante di amnistie in quest'aula negli ultimi due anni che una in più non ci meraviglia tanto. Anzi, già si sta preparando la prossima amnistia e si sta discutendo di come fare qualche altro regalo a qualche altro imputato eccellente. Quello che mi preoccupa è quanto questa legge può creare per il futuro. Mi riferisco, in particolare, alle elezioni amministrative nei piccoli comuni


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dove si scatenerà una battaglia per fare sempre più liste ed alterare il voto elettorale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 415
Votanti 410
Astenuti 5
Maggioranza 206
Hanno votato
151
Hanno votato
no 259).

Prendo atto che l'onorevole Ascierto non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 2.9.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Siamo ancora, tra i paesi democratici, il paese nel quale continua ad esserci un'apprezzabile partecipazione al voto. Pur tuttavia constatiamo, anno dopo anno, che l'area dell'astensionismo, cioè l'area della disaffezione e del disamore nei confronti della politica, è un'area che cresce e si consolida. Di fronte a tutto questo, una classe dirigente responsabile dovrebbe compiere ogni sforzo per cercare di avvicinare maggiormente la vita delle istituzioni e dei partiti politici ed il loro interesse comune a quello dei cittadini del paese che sono chiamati a governare o a rappresentare.
Introdurre delle disparità di trattamento così clamorose è invece qualcosa che separa ancora di più; è qualcosa che fa pesare sul mondo politico, ancora una volta, un giudizio di privilegio ingiusto, un giudizio di un ceto politico che pensa soltanto ad autoconservare se stesso. So io per primo quanto siano ingiuste ed infondate certe critiche generiche che vengono rivolte alle istituzioni rappresentative e ai partiti come tali, ma con provvedimenti di questo tipo non si fa altro che accentuare questo distacco e questa separazione, nonché questo giudizio negativo che, alla fine, coinvolge l'intera classe politica, arrecando un danno alle istituzioni democratiche in quanto tali.
Dico ciò, perché non abbiamo sentito fin qui - anche se è probabile che fra poco accada (e me lo auguro) - contestazioni a quanto stiamo affermando da un po' di tempo a questa parte, cioè che il reato di falsa autocertificazione, nella formazione e nella sottoscrizione delle liste elettorali, sarebbe a nostro avviso un reato più grave della normale falsa autocertificazione. Se qualcuno dei colleghi presenti volesse argomentare contro questa nostra tesi, saremmo ben felici di ascoltarlo, ma in ogni caso noi stessi, che siamo convintissimi che questa ulteriore gravità vi sia, proponiamo una riduzione della pena fino ad eguagliarla a quella prevista per i normali cittadini che incappano in una normale falsa autocertificazione.
Come non rendersi conto che una misura del genere è una misura che, nel momento in cui sarà conosciuta da tanti cittadini italiani, suonerà come un'insopportabile disparità ed anche come un odioso privilegio per quello che il collega Boato ha definito il ceto politico allargato? Come non capire che con atti di questo tipo si dà un colpo alla nostra credibilità collettiva e che quindi sarebbe bene, come abbiamo suggerito fin dall'inizio di questa discussione, un ripensamento, una riflessione, oltre che una coerenza per chi parla di certezze della pena (mentre, se le cose riguardano il proprio ceto politico, si comporta invece in modo esattamente opposto)?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 403
Astenuti 2
Maggioranza 202
Hanno votato
141
Hanno votato
no 262).

Prendo atto che l'onorevole Ascierto non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 412
Votanti 411
Astenuti 1
Maggioranza 206
Hanno votato
143
Hanno votato
no 268).

Prendo atto che l'onorevole Ascierto non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 415
Votanti 414
Astenuti 1
Maggioranza 208
Hanno votato
141
Hanno votato
no 273).

Prendo atto che gli onorevoli Giovanni Bianchi e Ascierto non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare dalla settima alla quattordicesima votazione.
Avverto che, consistendo il testo unificato delle proposte di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione dello stesso ma direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.

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