Allegato A
Seduta n. 340 del 15/7/2003


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(A.C. 3297 - Sezione 10)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON LE AUTORITÀ

Art. 7.
(Meccanismi di raccordo tra amministrazioni).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.