...
1. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione,
l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dall'articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Le funzioni amministrative nel campo del settore energetico sono attribuite, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e ferma l'attribuzione delle funzioni amministrative relative alla localizzazione degli impianti di produzione, agli atti concessorî di attività di rilevanza locale, alla tutela del consumatore riguardo al rafforzamento dei livelli essenziali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
5. 2. Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ferme altresì le funzioni già trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. 3. Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le regioni, nel disciplinare la materia di cui al comma 1, devono conformarsi ai seguenti princìpi:
a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni;
b) i progetti devono essere autorizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza di province e comuni e la procedura di autorizzazione deve prevedere la partecipazione delle amministrazioni locali interessate;
c) devono essere previste adeguate procedure di partecipazione del pubblico secondo i princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;
d) devono essere previste particolari procedure semplificate per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.
5. 1. Alfonso Gianni.