Allegato A
Seduta n. 340 del 15/7/2003


Pag. 21


...

(A.C. 3297 - Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Princìpi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).

1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo


Pag. 22

ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;
d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
i) il rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti possono concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Princìpi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) la realizzazione, nel settore elettrico, del servizio universale e l'accesso a condizioni economiche compatibili con il reddito; la realizzazione, nel settore del metano, del servizio generalizzato a condizioni di equo rapporto tra irrinunziabilità e spesa della famiglia, nonché, per entrambi i settori, la protezione degli utenti sfavoriti e la continuità di fornitura per tutti i cittadini e i servizi collettivi essenziali.
4. 10. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per assicurare aggiungere le seguenti: adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio e.
4. 13. Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.
(Approvato)


Pag. 23

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: energia aggiungere le seguenti: a parità di prezzo.
4. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo unicità di condizioni regolate per le reti di trasporto elettrico e del gas.
4. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, il Governo indica ogni anno la disponibilità minima di capacità d'importazione e stoccaggio di gas metano e di potenza delle centrali elettriche che dev'essere funzionante nel paese per il triennio successivo.
4. 20. Realacci, Vernetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'indicazione annuale della disponibilità minima di capacità d'importazione e stoccaggio di gas metano e di potenza delle centrali elettriche che dev'essere funzionante nel paese per il triennio successivo.
4. 21. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: , nei limiti consentiti fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello regionale e locale, tenuto conto dei bilanci energetici regionali e locali, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e locali in materia di risanamento della qualità dell'aria.
4. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: caratteristiche fisiche aggiungere le seguenti: , idrografiche, biotopiche.
4. 22. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: singole regioni, aggiungere le seguenti: salvaguardando le aree territoriali assoggettate a parco naturale e.
* 4. 14. Grotto, Frigato, Lion.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: singole regioni, aggiungere le seguenti: salvaguardando le aree territoriali assoggettate a parco naturale e.
* 4. 23. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Rugghia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.
** 4. 15. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.
** 4. 24. Vernetti, Ruggeri, Boccia.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: compensazione aggiungere le seguenti: e di riequilibrio ambientale e territoriale.
4. 25. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia, Vernetti, Polledri.
(Approvato)


Pag. 24

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: nazionali aggiungere le seguenti: , definiti nel nuovo Piano nazionale per l'energia, .

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: definiti nel nuovo Piano nazionale per l'energia.
4. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e ambientale.
4. 16. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
4. 35. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi gli obblighi in materia di qualità del servizio.
4. 6. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: , garantendo che la libera iniziativa imprenditoriale sia coerente con le finalità indicate nelle lettere da a) a g), ivi compreso l'equo indennizzo per gli eventuali impatti negativi che l'infrastruttura determina nell'habitat naturale in cui viene inserita.
4. 17. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l)
la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie, nonché con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
4. 9. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l)
la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.
* 4. 18. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l)
la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.
* 4. 26. Vernetti, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l)
la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.
* 4. 27. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La regione e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione possono


Pag. 25

concludere accordi che individuano misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
4. 28. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.

Al comma 2, dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle infrastrutture energetiche che già insistono su zone assoggettate a parco naturale per le quali, in accordo con le regioni e gli enti locali interessati, è programmato il loro smantellamento, .
4. 29. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia, Sandri, Vianello.

Subemendamento all'emendamento 4.40. della Commissione

All'emendamento 4. 40. della Commissione, sostituire le parole: hanno diritto a con la seguente: possono.
0. 4. 40. 1. Quartiani, Gambini, Innocenti.

Al comma 2, sostituire le parole: possono concludere con le seguenti: hanno diritto a stipulare.
4. 40. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: accordi aggiungere le seguenti: con i soggetti proponenti.
4. 30. (Testo modificato nel corso della seduta). Polledri, Martinelli, Parolo, Guido Dussin.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione delle infrastrutture energetiche che già insistono su zone assoggettate a parco naturale per le quali, in accordo con le regioni e gli enti locali interessati, è programmata la loro dismissione.
4. 19. Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. La localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia e l'ampliamento di quelli esistenti deve comunque rispettare la compatibilità con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali esistenti nell'ambito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
4. 8. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riforma e riordino del sistema delle accise e delle imposte erariali e locali gravanti attualmente sui consumi finali di gas e di energia elettrica, al fine di addivenire, nel rispetto dei poteri e delle prerogative spettanti in materia alle regioni, alle province e ai comuni, al contenimento degli oneri fiscali sulle predette fonti energetiche entro i valori medi europei e alla modulazione di un regime fiscale agevolato per gli utilizzatori domestici di gas e di energia elettrica che versino in condizioni economiche disagiate.
4. 31. D'Agrò, Ruggeri, Lettieri.