Allegato A
Seduta n. 340 del 15/7/2003


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(A.C. 3297 - Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Regime delle attività del settore energetico).

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente
2. Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.
3. Le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Regime delle attività del settore energetico).

Al comma 1, sostituire le parole da: anche di oli minerali fino alla fine del


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comma con le seguenti: acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia e la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 4. Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché di trasformazione delle materie fonti di energia,
* 2. 2. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché di trasformazione delle materie fonti di energia,
* 2. 5. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, dopo le parole: fonti di energia, aggiungere le seguenti: così come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione,
** 2. 3. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: fonti di energia, aggiungere le seguenti: così come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione,
** 2. 6. Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono libere con le seguenti: sono attività di interesse pubblico.
2. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire le parole: energia a rete con la seguente: energia.
2. 7. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.

Al comma 3, sopprimere le parole: naturale a rete.
2. 8. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.

Al comma 3, dopo le parole: trasmissione e dispacciamento aggiungere la seguente: nazionale.
2. 9. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.