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1. Nell'ambito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge.
2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria.
3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Finalità della legge). - 1. Il settore energetico è strategico per assicurare
la crescita e lo sviluppo del Paese; quello elettrico per la sua struttura di approvvigionamento, di produzione e distribuzione è da ritenersi un bene di interesse pubblico collettivo.
2. In tale contesto, considerate le direttive dell'Unione europea, lo Stato assicura quanto previsto al comma 1 tramite l'erogazione del servizio pubblico elettrico.
3. Lo Stato mantiene la sua attuale quota azionaria maggioritaria dentro la società per azioni ENEL e tramite essa organizza una presenza nel settore elettrico capace di assicurare quanto previsto al comma 2.
4. Il Ministro delle attività produttive predispone un piano energetico nazionale basato sulla valorizzazione del risparmio energetico, nonché una forte crescita delle fonti rinnovabili.
1. 1. Alfonso Gianni.
Sopprimere il comma 1.
1. 2. Alfonso Gianni.
Al comma 1, aggiungere in fine le parole: nonché quelli desumibili dalla legislazione statale vigente.
1. 3. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.
Al comma 2, aggiungere in fine le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.
1. 4. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.
Al comma 3, sostituire la parola: attuazione con la seguente: articolazione.
1. 5. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.
Al comma 3, aggiungere in fine le parole: nonché dalle leggi vigenti in materia.
1. 6. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rugghia.