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Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo secondo cui le spese di informazione di cui all'articolo 29, comma 5, in quanto relative alla costituzione
del sito nazionale dei rifiuti radioattivi, rientrano tra le spese di conto capitale;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 15, sia soppresso il comma 8;
all'articolo 19, sia soppresso il comma 4;
all'articolo 21, sia soppresso il comma 8;
all'articolo 22, comma 1, la parola: «promuove» sia sostituita dalle seguenti: «promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 25 sia soppresso il comma 8;
all'articolo 28, sia soppresso il comma 6;
all'articolo 33, sia soppresso il comma 1;
all'articolo 33, siano soppressi i commi 3, 4 e 5;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 3.5 e 3.10 Alfonso Gianni, 3.14 Lion, 3.20 Zanella, 3.22 Realacci, 3.23 e 3.29 Gambini, 4.9 Vigni, 4.10 e 4.18 Lion, 4.26 Vernetti, 4.27 Gambini, 4.31 D'Agrò, 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 15.9 e 15.10 Lusetti, 15.30 Nieddu, 15.31 e 15.39 D'Agrò, 15.32 Vernetti, 15.33 Quartiani, 15.40 Gambini, 16.3 Gastaldi, 16.13 e 16.14 Lusetti, 16.59 D'Agrò, 19.1 Lazzari. 20.3 D'Agrò, 21.7 Quartiani, 21.9 Ladu, 22.25 Quartiani, 29.7 Alfonso Gianni, 29.17 Vigni, 29.41 Lion, 29.53 Quartiani, e sugli articoli aggiuntivi 23.05 Vernetti, 24.03 D'Agrò, 24.04 Quartiani, 24.05 Lion, 29.01 Vernetti e 34.02 Cossa, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti in oggetto.
sugli emendamenti 23.82 Marras e 25.20 Campa, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
Preso atto inoltre dei chiarimenti del Governo secondo cui:
sugli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 8.25 della Commissione, 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò nonché sui restanti emendamenti trasmessi in data 24 giugno 2003.
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
sull'emendamento 33.3 della Commissione;
sui restanti emendamenti in oggetto.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sui subemendamenti 0.24.06.1 e 0.33.3.1 Quartiani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti subemendamenti in oggetto.
l'aumento da due a quattro dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - previsto dagli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi e 8.25 della Commissione - non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto al predetto aumento si provvede mediante il versamento da parte dei soggetti vigilati del contributo previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995;
gli emendamenti 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto recano modifiche al testo di carattere meramente ordinamentale;
Si intende conseguentemente revocato il parere contrario reso sugli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò nella seduta del 19 giugno 2003.
è revocata la condizione formulata nella seduta del 19 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta alla soppressione del comma 4 dell'articolo 19.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea: