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1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati aisensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
Al comma 3, sostituire le parole da: gli eventuali decreti fino alla fine del comma con le seguenti: i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
6. 1. Giudice.
Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti con le seguenti: i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, siano.
6. 2. Giudice.
Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti con le seguenti: i decreti.
6. 3. Giudice.