...
1. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dall'applicazione della misura di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
2. In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 1, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del comportamento dell'interessato durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena, nonché della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.
Sopprimerlo.
5. 7. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere revocata con le seguenti: è revocata.
5. 8. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, dopo le parole: può essere revocata aggiungere le seguenti: di diritto.
5. 9. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, dopo le parole: può essere revocata aggiungere la seguente: definitivamente.
5. 10. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: dal magistrato fino a: all'articolo 1 con le seguenti: dal tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: a seguito fino alla fine del comma 3 con le seguenti: il tribunale di sorveglianza determina la residua pena da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione della pena.
5. 1. Pisapia.
Al comma 1, sopprimere le parole: senza giustificato motivo.
5. 11. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, dopo le parole: articolo 7 aggiungere le seguenti: , tiene comportamenti contrastanti con il trattamento rieducativo.
5. 12. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, dopo le parole: articolo 7 aggiungere le seguenti: , non abbia dato prova di un effettivo recupero sociale.
5. 13. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, dopo le parole: articolo 7 aggiungere le seguenti: o non abbia dato prova di un effettivo reinserimento sociale.
5. 22. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
5. 15. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.
5. 16. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, dopo le parole: per il quale aggiungere le seguenti: è prevista la pena detentiva non inferiore a sei mesi ovvero per il quale.
5. 18. Lussana, Martinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: riporti una condanna a con le seguenti: è prevista la.
5. 17. Lussana, Martinelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica il capo II del titolo III del libro II del codice penale.
5. 19. Lussana, Martinelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 385 del codice penale.
5. 20. Lussana, Martinelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 386 del codice penale.
5. 21. Lussana, Martinelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 388 del codice penale.
5. 23. Lussana, Martinelli.
Sopprimere il comma 2.
5. 24. Lussana, Martinelli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel caso previsto dal comma 1, il condannato deve scontare la pena della reclusione senza poter usufruire delle misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
5. 4. Lussana, Martinelli.
Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e a seguito di comportamenti contrastanti con il trattamento rieducativo.
5. 14. Lussana, Martinelli.
Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché della gravità fino alla fine del comma.
5. 3. Lussana, Martinelli.
Sopprimere il comma 3.
5. 5. Lussana, Martinelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Avverso l'ordinanza che dispone la revoca della misura non è ammessa impugnazione.
5. 2. Lussana, Martinelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
5. 6. Lussana, Martinelli.
Sopprimere il comma 4.
5. 25. Lussana, Martinelli.
Al comma 4, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , per il periodo di sospensione.
5. 26. Lussana, Martinelli.