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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri: Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni.
Avverto che il contingentamento dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
La II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Buemi, ha facoltà di svolgere la relazione.
ENRICO BUEMI, Relatore. Signor Presidente, in premessa alla discussione sulla sospensione condizionata della pena e riguardo ai suoi detrattori che richiamano a sostegno della loro contrarietà il venir meno della certezza della pena dico, con convinzione profonda, che in un paese, che vuole essere all'altezza della sua cultura giuridica, politica e del particolare senso di umanità che lo contraddistingue, prima della certezza della pena deve venire la certezza della legge che dev'essere uguale e chiara per tutti.
Il cittadino deve rispettare le leggi, ma prima lo Stato, attraverso gli organi preposti, deve rispettare esso stesso le leggi che il popolo sovrano, attraverso il Parlamento, ha approvato. Prima della certezza della pena vi sono i principi espressi nella nostra Costituzione che valgono per lo Stato e per i cittadini. Da questo punto di vista c'è un emergenza che certamente non è solo quella delle condizioni disumane, di inciviltà e di inadempienza dell'articolo 27 della Costituzione, quali discendono dalle attuali condizioni delle carceri italiane; vi è anche quello del ritardo e della lungaggine dei processi, del sostanziale squilibrio fra l'accusa e la difesa di quanti, imputati, non hanno risorse e potere politico per difendersi come, al contrario, prevede l'articolo 111 della Costituzione; vi è la necessità di promuovere e approvare leggi coerenti; non, quindi, come si è fatto finora approvando leggi garantiste per pochi e potenti, giustizialiste e discriminatorie per i più e i più deboli. Che la realtà sia quella che sto descrivendo è fuori discussione ed è solo per amore di patria, che non cito il lungo elenco di provvedimenti assolutamente inaccettabili per la nostra cultura giuridica, per il nostro senso di umanità, e per il principio di fondo che la legge è uguale per tutti.
Prima di entrare nel merito del provvedimento licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, a fronte dell'emergere
di alcune perplessità e riserve circa l'opportunità di approvare un testo di legge uguale a quello licenziato dalla Camera in prima lettura - e completamente modificato dal Senato, trasmesso nei giorni scorsi -, vorrei intervenire per evidenziare la non opportunità di accogliere il testo del Senato, perché vi è il rischio, ribadito negli interventi all'esterno di quest'aula, di un «rimbalzo» tra Camera e Senato, poiché ci sono le posizioni chiare sia dei colleghi deputati, espresse nell'aula della Camera, sia dei colleghi senatori, espresse nell'aula del Senato.
In sede di votazione finale al Senato, in particolare, Democratici di sinistra, Margherita, SDI, Verdi, Comunisti italiani e Rifondazione comunista si sono dichiarati favorevoli al testo approvato dalla Camera, mentre Forza Italia e UDC hanno votato il testo approvato dal Senato, come punto di compromesso e di intesa raggiunta nel centrodestra sull'argomento. Così poi non è stato, in verità, rispetto all'approvazione del provvedimento definitivo, che ha visto la posizione contraria di Alleanza nazionale e della Lega, le quali sono rimaste contrarie al provvedimento, coerentemente con la posizione che avevano già assunto sul testo della Camera.
La loro adesione all'emendamento che ha visto stravolgere completamente il provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati, quindi, era finalizzata esclusivamente al blocco della proposta di legge, così come emerso, per dichiarazione, nel voto contrario manifestato al Senato nei confronti del testo. Dopo il voto, il senatore D'Onofrio, capogruppo dell'Unione democristiana e di centro, ha confermato la volontà di tornare al testo approvato dalla Camera.
In questa sede, quindi, non intendo richiamare all'attenzione dei colleghi deputati le autorevoli prese di posizione del Presidente della Repubblica, del procuratore generale della Cassazione ed anche quello, autorevolissimo (e, ovviamente, di un'altra portata), del Santo Padre, per sostenere la necessità di approvare questa proposta di legge; in questa sede, invece, vorrei semplicemente richiamare l'attenzione dei colleghi sulle parole dei più autorevoli rappresentanti delle forze politiche, sia alla Camera, sia al Senato, sia di quelli che, in piena autonomia, si sono espressi a favore, sia di quelli che si sono espressi contro. E se le parole non rimangono fini a sé stesse, ma hanno una loro coerenza con i fatti allora oggi non posso che evidenziare come esista, in questo Parlamento, la condizione per approvare rapidamente, e nei termini in cui è stato licenziato dalla Camera, il provvedimento di sospensione condizionata della pena.
Non chiedo che si prenda in parola ciò che dico, ovviamente, ma chiedo ad ognuno di voi, colleghi, di verificare i resoconti parlamentari sull'argomento; se avete cambiato idea, ditelo esplicitamente, ma se non l'avete cambiata, non potete che fare ciò che è stato detto e che è stato scritto: approvare il provvedimento, che di seguito vado ad illustrare, nei termini in cui è stato proposto dalla Commissione giustizia a questa Assemblea.
Il provvedimento in esame muove dalla constatazione delle difficili condizioni in cui, da tempo, versano gli istituti penitenziari italiani, gravati, in particolare, da una insostenibile situazione di sovraffollamento, che rende sempre più precaria la coabitazione dei reclusi e, troppo spesso, impraticabile il loro accesso ad un utile percorso rieducativo. Esso è diretto a permettere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, entro determinati limiti, in favore dei condannati che abbiano scontato una parte della pena detentiva stessa.
Il testo unificato è stato approvato dalla Camera il 4 febbraio 2003 ed è stato licenziato dal Senato, con rilevanti modifiche, il 25 giugno 2003. Il testo unificato approvato dalla Camera è diretto, all'articolo 1, all'introduzione nel sistema di un nuovo istituto, volto, in sostanza, a permettere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, anche se residuo di maggiore pena, in favore dei condannati che abbiano scontato almeno un quarto della pena detentiva stessa.
Beneficeranno della sospensione, quindi, sia i condannati fino a tre anni con sentenza irrevocabile ancora in stato di libertà, sia i detenuti in espiazione di pena che hanno un massimo di tre anni di residuo di pena ancora da scontare, così come previsto dall'articolo 10.
Il beneficio può essere applicato una sola volta e non può essere disposto nei confronti di chi sia stato sottoposto a regime di sorveglianza particolare da parte dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario.
Per maggiore chiarezza vorrei ricordare quanto previsto dall'articolo richiamato. Si tratta del regime cui possono esser sottoposti per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili anche più volte in misura non superiore, ogni volta, a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine degli istituti, che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
L'applicazione del beneficio di cui sopra non impedisce la presentazione di un'istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tal fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formato la sua decisione.
Gli articoli 2 e 3 prevedono un'ampia serie di esclusioni dal beneficio di natura oggettiva e soggettiva. L'articolo 2 stabilisce che sono esclusi dallo sconto di pena i reati di particolare gravità previsti dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.
Poiché nella polemica politica, in aula e al di fuori di essa, si è fatto riferimento alla possibilità di beneficiare delle misure previste nel provvedimento da parte di coloro che sono stati condannati per reati gravi e infamanti, vorrei menzionare esplicitamente i reati esclusi dal beneficio, affinché il giudizio dell'opinione pubblica, spesso strumentalizzata e volutamente disinformata, possa verificarsi su dati reali.
Si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, dei delitti di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione e acquisto di schiavi) e 630 (sequestro di persona) del codice penale, dei delitti di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). Vi sono, inoltre, i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, l'omicidio (articolo 575 del codice penale) e le fattispecie aggravate di rapina ed estorsione (articolo 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale), il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973), l'associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale) finalizzata alla commissione dei seguenti delitti: riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, produzione e traffico illecito di quantità ingenti di sostanze stupefacenti e psicotrope nell'ipotesi aggravata ai sensi dell'articolo 80, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i reati volti all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, procurato ingresso e ipotesi aggravate
nonché procurato ingresso ai fini di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione e alla sfruttamento sessuale e di minori da destinare alle attività illecite.
L'articolo 3 integra le esclusione soggettive dal beneficio (dopo quelle previste dall'articolo 1), prevedendo che la pena non potrà essere sospesa per chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e per i soggetti che vi abbiano rinunciato.
In relazione al meccanismo procedimentale per l'applicazione del beneficio, l'articolo 4 prevede che la sospensione della pena sia disposta anche d'ufficio dal magistrato di sorveglianza e che, nel caso di mancato provvedimento, l'interessato o il suo difensore possano proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Del beneficio è informata anche la competente autorità di polizia per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sulle prescrizioni di cui all'articolo 7.
L'articolo 5 prevede, invece, che la sospensione dell'esecuzione della pena possa essere revocata con ordinanza del magistrato di sorveglianza a seguito di violazione degli obblighi previsti dalla stessa legge o quando il condannato commetta entro cinque anni un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. L'utile decorso del termine quinquennale comporta l'estinzione della pena.
A seguito, invece, della revoca per violazione delle prescrizioni il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena nonché della gravità del comportamento che ha dato luogo alla revoca. L'ordinanza di revoca è reclamabile davanti al tribunale di sorveglianza territorialmente competente.
Con l'articolo 6 si prevede che allo straniero che si trovi nelle condizioni per essere espulso dal prefetto per i motivi di ordine pubblico ex articolo 13, comma 2, del testo unico n. 286 del 1998, ed a cui è stato applicato il beneficio in oggetto si applichi, da parte del magistrato di sorveglianza, l'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (articolo 16 del citato testo unico). Viene, in ogni caso, revocata la sospensione dell'esecuzione della pena allo straniero espulso che rientri in Italia entro cinque anni dall'espulsione.
L'articolo 7 del provvedimento prevede una serie di prescrizioni eventualmente modificabili su richiesta del magistrato di sorveglianza che il condannato deve rispettare durante il periodo di sospensione dell'esecuzione: presentazione agli uffici di pubblica sicurezza in giorni ed orari stabiliti; non allontanamento dal comune di dimora abituale o di svolgimento del lavoro; permanenza in casa dalle ore 21 alle ore 7, salvo autorizzazione del magistrato. Inoltre, egli deve adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena è sempre disposto il divieto all'espatrio, fatti salvi i casi di cui abbiamo parlato in precedenza.
L'articolo 8 del provvedimento stabilisce che il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena introdotto all'articolo 1 si considera misura alternativa alla detenzione ai fini dello svolgimento delle attività nelle cooperative sociali e di attività lavorative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.
All'articolo 9 sono, inoltre, previsti obblighi annuali di relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge. All'articolo 10 viene limitato l'ambito applicativo del provvedimento di clemenza ai detenuti già condannati, ovvero ai condannati in attesa di esecuzione di pena alla data di entrata in vigore della presente legge.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atteggiamento del Governo non è modificato, a dispetto dei temi introdotti, da quando il provvedimento in esame fu trattato in prima lettura dalla Camera.
Tale provvedimento ha avuto un iter complesso: il Senato ha ridotto sensibilmente il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena, ma ha messo a regime la norma cercando di evitare quelle riserve di incostituzionalità che, comunque, aleggiano sul provvedimento in esame. Lo dico perché - sempre mantenendo l'atteggiamento neutrale che il Governo ribadisce anche in questa sede - ove mai il tribunale di sorveglianza dovesse ritenere che quella che ha votato il provvedimento non sia la maggioranza qualificata imposta per i provvedimenti clemenziali, si correrebbe il rischio di arrecare un vulnus ancora maggiore alle aspettative del mondo dei detenuti. Infatti, potrebbero essere sospesi i provvedimenti in attesa delle determinazioni della Corte costituzionale e, francamente - pur non volendo addentrarmi più di tanto in questa materia, che ha già trovato delle soluzioni, sia pure in sede parlamentare -, ritengo che i profili di incostituzionalità comunque, nell'impostazione del testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, possano individuarsi.
Ad ogni modo, questa era soltanto una preoccupazione, che il Governo ha ritenuto di esprimere all'Assemblea, perché l'atteggiamento del Governo resta quello manifestato fin dall'inizio, di remissione assoluta alle determinazioni della Camera. Pertanto, anche in sede di esame di proposte emendative, ove mai ve ne fossero, il Governo si rimetterebbe all'Assemblea. Credo, quindi, di potermi riportare integralmente agli argomenti già esposti dal Governo in prima lettura, sempre in sede di discussione sulle linee generali di questo provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Ho ascoltato con interesse le valutazioni sia del collega relatore, sia del signor Sottosegretario, il quale ha tenuto a rimarcare una sostanziale disponibilità del Governo all'accettazione delle determinazioni del Parlamento - né potrebbe essere diversamente -, salvo negare un atteggiamento di manifestata rigidezza da parte del ministro della giustizia, il quale più volte ha ribadito il proprio pensiero in ordine a qualsiasi provvedimento di clemenza.
Il 14 novembre scorso, in quest'aula, il Santo Padre auspicò un atto di clemenza da parte del Parlamento italiano in favore dei detenuti nelle nostre carceri. Si trattava di un atto da tutti auspicato ed atteso; anche da coloro che, con laicità di pensiero, ritenevano che le carceri non fossero in grado di garantire, oggi, dignità alla funzione della pena. Nessuno, in quell'occasione, si astenne dal sottolineare, con reiterati applausi, anche questo atteso passo del discorso del Santo Padre, perché, al di là delle posizioni politiche più generali e dei convincimenti individuali, vi era una generale consapevolezza che la situazione carceraria di questo paese non potesse - allora, come oggi - definirsi conforme ai livelli di civiltà giuridico-sociale, e che la pena, così come viene scontata, non potesse rispondere all'esigenza di rieducazione e di recupero del condannato nel contesto sociale, così come auspicato da tutte le dottrine che, dall'illuminismo in poi, hanno voluto affrontare il problema carcerario in termini di razionalità e di civiltà, oltre che di modernità.
Il provvedimento che quest'aula varò in prima lettura, non fu certo gradito a tutti, perché molti di coloro che erano stati tra i più solleciti ad applaudire il discorso del Pontefice, con la stessa sollecitudine, cedettero alla lusinga del rigore sociale e dei proclami di inflessibilità, lasciando soli, nella ricerca di una soluzione possibile, coloro che avevano a cuore la soluzione del problema. Né la sua approvazione fu indolore, poiché anche tra coloro che, da un lato, volevano il provvedimento di clemenza ma che, dall'altro, avevano constatato la mancanza dei numeri per procedere sulla strada di un indulto vero e proprio, non si sopirono né i contrasti, né le difficoltà dovute alla difficile compatibilità costituzionale che il provvedimento portava con sé.
In questo clima la Camera votò il provvedimento di sospensione della pena, che aveva i propri capisaldi logici in tre punti: la sospensione era concessa per gli ultimi tre anni di pena da scontare a condizione che si fosse già scontato almeno un quarto della pena inflitta; la sospensione era condizionata al rispetto di obblighi di correttezza, che costituivano strumento di tutela della collettività; e, come tale, era revocabile in caso di violazione; la sospensione, infine, era un provvedimento eccezionale, che operava una tantum ed in via sussidiaria rispetto agli altri istituti già previsti nell'ordinamento.
Oggi, il Senato della Repubblica, dopo molti mesi di valutazione e di incertezza da più parti manifestata, ha varato, sottoponendolo alla nostra attenzione in terza lettura, un testo profondamente caratterizzato sotto il profilo della diversità di impostazione rispetto a quello varato dalla Camera dei deputati. Con esso - e queste sono le principali diversità - si crea un nuovo istituto, sistematicamente collocato all'articolo 177-bis del codice penale tra le cause di estinzione della pena, attraverso il quale si prevede che il condannato, che abbia già scontato la metà della pena, abbia comunque diritto alla sospensione dell'ultimo anno della pena inflittagli, salvo la revoca del beneficio in caso di violazione degli obblighi; e questo è l'istituto a regime.
La soluzione adottata dal Senato, per quanto rispondente ad una esigenza di maggior rigore, particolarmente evidente nell'elevazione alla metà del limite di pena scontata e nella riduzione ad un anno della pena da sospendere, presenta tuttavia molti aspetti di problematicità, soprattutto in relazione all'introduzione della sospensione della pena residua come istituto a regime nel nostro ordinamento, ed in relazione alla difficoltà di convivenza con altri consimili istituti. Né tale soluzione è andata esente da censure nella Commissione giustizia della Camera, nuovamente investita del problema, la quale alcuni giorni fa ha ritenuto di dover riproporre al Senato il testo già approvato dalla Camera dei deputati sic et simpliciter e senza alcun recepimento delle modifiche introdotte dal Senato stesso.
Il relatore, che tuttavia non vedo presente in aula...
FRANCESCO BONITO. Torna subito.
GIUSEPPE FANFANI. Non è un rimprovero, ma una semplice constatazione, in quanto avrei gradito mi ascoltasse.
Dicevo che il relatore potrebbe essere buon testimone delle difficoltà emerse anche in sede di Commissione giustizia nell'affrontare questo problema, con la complessità che lo stesso manifestava.
Oggi, ovviamente, potremmo permetterci di discutere della questione senza limiti né di tempo né di argomenti, tuttavia, se vogliamo trovare una soluzione, occorre semplificare il problema riducendolo al seguente quesito: vi è ancora una diffusa sensibilità parlamentare verso l'atto di clemenza? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre, alla quale ne segue un'altra: in caso affermativo, è esso compatibile con la manifestata volontà di rinviare al Senato il testo già licenziato dalla Camera? A nessuno sfugge infatti che, in una situazione così delicata sotto il profilo tecnico-giuridico e così opinabile, e di fatto diversamente opinata, il rimettere un testo al Senato nella sua conformazione iniziale, quasi che le valutazioni dei colleghi senatori fossero un fuor d'opera, equivale a vanificare il loro lavoro, a considerarne il loro pensiero tamquam non esset e, sostanzialmente, a creare i presupposti perché il provvedimento inizi ex novo il proprio cammino in presenza di un ramo del Parlamento con il quale si è creata una ovvia conflittualità, che si sentirà se non offeso quanto meno provocato e, comunque, obbligato o ad accettare o a non accettare in blocco un testo che ha già dimostrato di non condividere, e del quale nulla è stato modificato dalla Camera.
Non ritengo che su questa strada il provvedimento possa aver fortuna, e vedo all'esito solo il gioire di tutti coloro che non desiderano alcun provvedimento di
clemenza e che, fino ad oggi, hanno fatto di tutto - anche favorendo il ritorno al Senato del testo tale e quale quello approvato dalla Camera - affinché neppure la sospensione della pena potesse produrre un qualche risultato, per quanto minimale.
D'altra parte, i tempi ormai sono strettissimi sia per la situazione carceraria, che, già in fermento, diventerebbe esplosiva nell'ipotesi in cui il Parlamento non fosse in grado di procedere nella costruzione di un qualsiasi provvedimento, sia per l'approssimarsi dell'autunno e della fase preelettorale, che impedirebbe al Parlamento e ai partiti di affrontare il problema con la serietà e la serenità delle quali esso necessita.
Ritengo, e non solo per essere stato uno dei promotori del cosiddetto «indultino» anche attraverso una mia autonoma proposta di legge, successivamente abbinata a quella in esame, che il testo varato dal primo legislatore sia certamente accettabile. Tuttavia oggi è necessario cercare spazi di mediazione che consentano di giungere ad una celere definizione del provvedimento, prima delle ferie estive, poiché ritengo che, dopo di esse, né vi saranno spazi temporali per l'approvazione di un diverso provvedimento, quale che esso sia, né esso sarà più supportato dalla necessaria credibilità politica.
Abbiamo quindi prospettato in Commissione, e prospettiamo in quest'aula, attraverso la procedura emendativa, un testo che ripropone sostanzialmente quello varato dal Senato, al quale andrebbero apportate alcune sostanziali modifiche.
In primo luogo, la pena da sospendersi dovrebbe essere determinata in anni due, considerandosi che tale limite, ricompreso tra quello originariamente indicato dalla Camera in tre anni e quello minore indicato dal Senato in un anno, potrebbe essere un accettabile punto di riferimento finale, anche per le opinioni più rigorose, soprattutto se si considera che resta ferma la necessità di aver scontato almeno la metà della pena inflitta.
In secondo luogo, il provvedimento non sarebbe più un istituto «a regime», ma tornerebbe ad essere un provvedimento di carattere peculiare da adottarsi nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della legge si trovino in espiazione di pena.
Restano ovviamente fermi tutti i limiti oggettivi e soggettivi di operatività del beneficio, atti a fugare il pericolo che di esso possano fruire coloro che hanno commesso reati gravissimi, quali quelli previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), cui ha fatto analiticamente riferimento il relatore, e che pertanto non ripeterò, ovvero coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità soggettiva con ogni beneficio, quali i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o coloro che siano sottoposti a misure particolari previste sempre dal citato articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
Da rilevare infine che restano fermi tutti gli obblighi previsti dall'articolo 4 del provvedimento, ai quali deve sottostare il condannato per poter fruire del beneficio, e che sono atti a garantire sia la correttezza di comportamento, sia la revocabilità del beneficio stesso nel caso di loro violazione.
Crediamo che così procedendo, se la Camera riterrà di poter accedere al testo emendato, il Senato sarà in grado di varare in tempi brevissimi un provvedimento da molti auspicato e che, per le varie condizioni alle quali il beneficio è sottoposto, sarà in grado di coniugare lo spirito di clemenza con le esigenze di tutela della collettività e di sicurezza dei cittadini.
Mi sia permessa, da ultimo, una breve riflessione sulla condizione carceraria; riflessione che è alla base del provvedimento in esame e che è fondamento anche del mio pensiero. Nessuno può pensare che la clemenza sia una condizione dello spirito, atta ad affrontare una corretta attuazione dell'istituto della pena, che deve da un lato essere certa, e dall'altro deve anche essere strumento utile a garantire il reinserimento sociale del condannato.
La pena nel nostro ordinamento non è eterna, ed è questo il presupposto dal quale dobbiamo muovere: coloro che sono
in carcere, prima o poi, dopo un anno, due, dieci o venti, torneranno nella società civile, e sarà questo il momento nel quale nuovamente la società si confronterà con essi. Quando torneranno, ci troveremo nuovamente di fronte a cittadini con i quali dovremo a nostra volta confrontare le istituzioni e le realtà sociali, nelle quali essi si troveranno ad operare.
Abbiamo soltanto due possibilità: non offrire a costoro alcuna alternativa al tornare a delinquere, ovvero offrire ad essi almeno l'alternativa di poter scegliere tra una vita fatta di delinquenza, come per l'innanzi, ovvero una vita fatta di un nuovo lavoro. Il carcere quindi deve essere luogo di nuova formazione, non dimenticandosi mai che la società ha una responsabilità verso i detenuti, perché molto spesso vi è una carenza di formazione sociale al fondo della delinquenza dei singoli.
Non voglio sostenere, in questa sede, che alla base dei comportamenti delinquenziali esista soltanto un determinismo sociologico; voglio, però, sostenere - perché l'ho sempre sostenuto - che la società ha avuto una grande parte nel non aver impedito che determinati atti venissero compiuti o determinati soggetti si conformassero come si sono conformati. Il carcere deve essere luogo di riacquistata consapevolezza, e, soprattutto, di maturazione; quindi, bisogna che in esso si investa molto in termini di scolarizzazione, formazione lavorativa e, soprattutto, di reinserimento sociale negli ultimi anni di vita carceraria, attraverso l'incentivazione del lavoro esterno, ed attraverso un'opera complessiva di recupero che non può essere minimamente obliterata.
Oggi, abbiamo il dovere di agire in termini di clemenza; ma, più a lungo termine, abbiamo il dovere di sostituire alla clemenza la speranza di una vita diversa, ove ciascuno, per quanto abbia sbagliato precedentemente, possa restituire agli altri - ai cittadini offesi - il senso di sicurezza e, soprattutto, il rispetto loro dovuto, e possa trovare in sé i presupposti per una profonda e diversa dignità di vita.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.
DARIO GALLI. Signor Presidente, utilizzerò poco tempo, perché vorrei ribadire, in maniera sintetica, la posizione del nostro movimento, visto che l'abbiamo sottolineata già in moltissime occasioni. Anch'io ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e, in particolare, quello del Governo che, giustamente, oltre a rimettersi all'Assemblea per la decisione finale, rimarca, comunque, i dubbi di costituzionalità su questo provvedimento che, di fatto, attraverso una legge ordinaria, fa quello che, probabilmente, dovrebbe essere fatto attraverso una procedura diversa.
Però, entrando nel merito della discussione che si sta affrontando, mi asterrei un attimo dagli aspetti più tecnici, che sono stati così abbondantemente affrontati dai miei colleghi, e mi limiterei alle considerazioni e alle questioni generali. Questo provvedimento, oltre ad essere originato dalle parole pronunciare dal Papa in quest'aula - benché l'argomento fosse, comunque, in discussione da tempo -, è stato messo in campo soprattutto per affrontare il problema dell'affollamento delle carceri. Ricordo che le carceri italiane ospitano circa 55 mila detenuti, di cui è importante anche sottolineare la composizione: circa 15 mila detenuti sono in attesa di giudizio; un terzo dei 55 mila - un terzo abbondante - è, ormai, rappresentato da cittadini extracomunitari; tra i 15 e i 20 mila sono i carcerati che, in qualche modo, potrebbero essere interessati da questo provvedimento. A questo proposito, vorrei ricordare che la popolazione carceraria italiana non è assolutamente fuori misura, anzi: lasciando perdere gli Stati Uniti, che in questo campo sono forse un pochino esagerati nell'altro verso, la maggior parte dei paesi europei - quelli paragonabili a noi dal punto di vista sociale, culturale ed economico - ha una popolazione carceraria equivalente o superiore. Quindi, non abbiamo una situazione anomala in questo senso. La situazione anomala è che abbiamo carceri
insufficienti a contenere questa popolazione.
Allora, cominciamo ad affrontare correttamente il problema. E cominciamo a dire che il problema è non che ci sono troppi carcerati ma che ci sono troppe poche carceri. Peraltro, il problema del carcerati - che siano tanti o pochi - è un problema relativo. In un paese dove ci sono, effettivamente, la certezza del diritto e la certezza della pena, i carcerati possono essere tanti o pochi, a seconda delle circostanze, ma sono - o, perlomeno, dovrebbero essere - quelli che devono essere: se alcune persone hanno commesso reati e la giustizia funziona, è giusto che esse siano condannate e scontino la pena. Può darsi che, a seconda delle situazioni sociali e culturali - tutti argomenti giusti, che possiamo citare -, ci siano momenti più o meno sfortunati da questo punto di vista. Uno Stato civile deve modulare l'applicazione della pena non in funzione del numero dei posti disponibili nelle carceri ma, piuttosto, in funzione della percentuale di delinquenti esistenti nella società.
Pertanto, mi pare che già l'impostazione sia assolutamente irrazionale. In questo senso, dal momento che non bisogna poi dimenticare gli atti concreti amministrativi di Governo, va ricordato che il Governo di centrosinistra nei suoi cinque anni ha soltanto chiuso delle carceri, senza preoccuparsi di aprirne di nuove. È possibile che fosse giusto chiuderle, perché magari non più adeguate da un punto di vista igienico e delle attrezzature, di tutto ciò che serve e che è giusto che ci sia in un carcere: in ogni caso, non ci si è preoccupati di aprirne di nuove in sostituzione di quelle vecchie che erano state chiuse. Inoltre, tra quelle che erano pronte vi era il carcere di Bollate, che è rimasto inspiegabilmente chiuso per anni ed è dovuto arrivare questo Governo e questo ministro per fare aprire una struttura che di fatto era già da tempo pronta. Quindi, noi, in quanto esponenti della Lega nord Padania, ma voglio dire in questo caso come cittadini comuni, facciamo veramente fatica a capire una proposta di legge che parte dal senso sbagliato, che quindi non si preoccupa di far applicare correttamente la legge, ma semplicemente di far ridurre in qualche modo l'affollamento delle carceri.
Entrando nel merito del provvedimento, proprio perché, così, la gente che ci ascolta possa capire, per come è stato trasmesso alla Camera, dopo la riduzione che era stata fatta al Senato e poi in qualche modo ritirata, in sostanza, si prevede che le persone che hanno espiato un quarto della pena abbiano diritto a tre anni di condono. Questo significa che, in pratica, le persone che abbiano avuto una condanna a quattro anni ed abbiano espiato un anno di questi quattro anni, di fatto, sono libere. Se, consideriamo che in Italia è praticamente impossibile andare in galera, perlomeno se si è veramente colpevoli, perché ricordiamo che i processi hanno una durata che è assolutamente spropositata e fuori proprio, oserei dire, dalla legittimità e dal buon senso di qualunque paese civile, che esiste una quantità enorme di leggi approvate sia in questa che nelle passate legislature, per cui comunque esiste una quantità enorme di pene alternative alla carcerazione vera e propria; considerando, inoltre, che in Italia su cento reati solo qualcuno viene effettivamente punito, in altre parole, su 100 persone che compiono un reato, anche grave, solo alcune di queste - tre, quattro, cinque - vengono effettivamente arrestate e riconosciute colpevoli. Pertanto, tenuto conto di queste cose, considerato che fare il delinquente in Italia comporta una percentuale bassissima che si dia origine ad un processo e ad una pena - diciamo nell'ordine tra il 5 e il 10 per cento scarso -, che il processo comunque dura moltissimi anni, che se anche alla fine si viene condannati, normalmente, si rientra nella pena alternativa, in sostanza, mettendo insieme tutte queste cose in maniera progressiva, alla fine in prigione veramente non ci va quasi nessuno. Chi ha un pena finale di 4 anni in Italia ha commesso un reato grave, perché 4 anni sono tanti per la legislazione italiana. Quindi, comunque, chi è andato in galera ed è stato tra i pochi sfortunati che è riuscito a farsi prendere
prima e a farsi mettere in galera, dopo, in ogni caso, se anche è riuscito a «prendere» 4 anni, vuol dire che ha commesso veramente qualcosa di grave: ecco, a questa persona le facciamo scontare un anno di carcere e la mettiamo fuori. Io penso che qualunque cittadino, che dallo Stato in qualche modo si dovrebbe sentire garantito, di fronte a queste cose forse si senta un po' meno garantito e forse faccia fatica a capire come i legislatori, come i deputati e senatori che dovrebbero rappresentarlo, possano far perdere, al Parlamento, alla Camera e al Senato d'Italia, tempo e soldi per approvare provvedimenti di questo tipo.
Noi riteniamo che le cose da fare sarebbero moltissime altre. Noi abbiamo fatto anche delle proposte costruttive e ragionevoli, come, per esempio, quella del lavoro alternativo per le persone che abbiano comunque commesso un reato e siano soggette ad una pena tra quelle ovviamente non particolarmente gravi, che dimostrino la volontà di rientrare effettivamente di nuovo nella società civile a pieno diritto, come è stato qui detto da molti miei colleghi, quindi, con un impiego, con un'attività lavorativa. Ad esempio, noi abbiamo proposto di disporre il lavoro alternativo, quindi controllato presso enti pubblici o comunque associazioni di interesse pubblico, e che a fronte di questo impiego di lavoro di interesse pubblico ci possa essere, a quel punto, una riduzione della pena da valutare, in maniera da sommare i due vantaggi: da una parte, una riduzione della pena e, dall'altra, una migliore e più veloce reintegrazione nella società dopo lo sconto della pena degli stessi carcerati.
Mi sembra che queste dovrebbero essere le proposte alternative serie.
Ritornando alla questione della composizione dei carcerati, considerando che 15 - 16 mila sono cittadini extracomunitari, bisogna valutare con attenzione ed interesse quanto è stato affermato dal ministro Castelli con riferimento agli accordi bilaterali con i paesi di provenienza dei cittadini extracomunitari. Occorre far scontare presso le loro carceri, nei loro paesi, la pena che hanno contratto in Italia.
In relazione a tale aspetto, nei giorni scorsi si sono levate grida di protesta soprattutto da parte dei colleghi del centrosinistra, i quali hanno affermato che non è giusto quanto è stato rilevato. Bisogna, invece, che queste persone, che sono ospiti nel nostro paese, se giungono in Italia non per lavorare, ma per delinquere, scontino nel loro paese le pene comminate per ciò che hanno commesso nel nostro, così da rendersi conto della differenza che esiste tra l'Italia e il loro paese di provenienza per quanto riguarda la vita civile e la vita che sussiste nelle carceri.
Mi sembrano questioni di normalissimo buonsenso. Non capisco perché queste persone che, in gran parte, sono irregolari, debbano trattenersi nel nostro paese; è oltretutto difficile espellerli perché ciò risulta contrario alle disposizioni della legge Bossi-Fini. Al riguardo, vi è stata una grande levata di scudi da parte di tutti e, pertanto, è anche difficile applicare tale legge.
Oltre ai danni arrecati al nostro paese da tali soggetti, irregolari, che delinquono, dobbiamo usare anche il pubblico denaro dei cittadini onesti per mantenerli nelle nostre carceri (mezzo milione al giorno è la cifra che costa un carcerato italiano, anche se si tratta di extracomunitario, ovviamente).
Se tale questione fosse affrontata velocemente ed in maniera costruttiva da parte di tutto il Parlamento si risolverebbe il problema perché se da 55 mila detenuti non considerassimo la cifra di 15, 16, 17 mila extracomunitari, rientreremmo nel numero normale dei posti regolari dei detenuti nelle nostre carceri e, pertanto, si annullerebbe il problema.
L'altra questione estremamente importante è che vi sono 15 mila persone in attesa di giudizio. Anche in tal caso bisognerebbe capire il motivo per cui in un paese civile vi sia la percentuale del 25, 30 per cento dei detenuti (1 su 3), in attesa di giudizio.
Il discorso è ampio e va al di là del provvedimento in esame, ma è inutile confondere le cause con gli effetti. Se non vogliamo risolvere la causa del problema è chiaro che poi bisognerebbe solo risolverne gli effetti.
Nonostante la presenza di un numero di magistrati superiore percentualmente a qualunque altro paese occidentale paragonabile al nostro (è addirittura il doppio rispetto all'Inghilterra), vi sono 10 milioni di processi arretrati. Per ogni cinque cittadini italiani, quindi per ogni famiglia, vi è un processo arretrato. Può un paese civile trovarsi in queste condizioni? È ovvio che se un processo dura 5, 6, 8, 10, 12, 15 anni, si intasa tutto, carceri comprese. Non vi possono essere 15 mila persone in attesa di giudizio! Se i detenuti fossero mezzo milione come negli Stati Uniti, la cifra di 15 mila sarebbe accettabile, ma su 55 mila, 15 mila sono più di un quarto, quasi un terzo. Non vi può essere un terzo di carcerati extracomunitari (nell'80 per cento dei casi, oltretutto irregolari) in attesa di giudizio e solo un terzo di carcerati nel senso vero del termine.
Noi variamo un provvedimento non per risolvere il problema degli extracomunitari o quello dei detenuti in attesa di giudizio, ma per risolvere solo il problema di coloro nei confronti dei quali è stata giustamente comminata una condanna. Parlo non da parlamentare, ma da cittadino. Vorrei che mi si spiegasse come un cittadino possa comprendere, condividere, portare avanti con condivisione un provvedimento del genere.
Vorrei adesso richiamare l'attenzione dei colleghi della Casa delle libertà, non tanto dei colleghi del centrosinistra; senza alcuna nota polemica, vorrei ricordare che in campagna elettorale, due anni fa, quando abbiamo presentato il nostro programma di Governo con il quale abbiamo vinto le elezioni, uno dei punti fermi era la sicurezza interna ed esterna che significava anche certezza del diritto e della pena.
Adesso spiegatemi voi come possiamo dire ai cittadini e ai nostri elettori, ai quali abbiamo promesso maggiore sicurezza, che rimettiamo in strada, non tanto il grande mafioso che uccide i bambini nell'acido - che va fuori grazie ad altre leggi sempre approvate da questo Parlamento - o il grande boss mafioso al quale si dà l'ergastolo, ma le persone che hanno avuto due, tre o quattro anni di carcere. Si tratta di quelli che hanno commesso furti, borseggi o spaccio di droga per strada e, quindi, della delinquenza comune che rende veramente impossibile la vita quotidiana al cittadino normale.
Chiedo ai colleghi del centrodestra, quelli che insieme a noi hanno vinto le elezioni, come possiamo spiegare al padre di famiglia, alla ragazza, alla donna anziana e al pensionato che ogni due mesi ritira alla posta la sua pensione che noi, avendogli garantito maggior sicurezza, rimettiamo in libertà magari il delinquente che un anno primo gli ha rubato la pensione per strada: questo è quello che stiamo facendo. A me sembra che ciò non vada nella direzione che la Casa della libertà ha promesso di seguire agli elettori, non vada nella direzione verso la quale dovrebbe andare qualunque paese civile, non vada nella direzione verso la quale qualunque persona di normale buon senso, senza bisogno di essere un politico o un cattedratico, accetterebbe di andare.
Quindi, ribadisco la posizione fermamente contraria della Lega nord Padania al provvedimento in esame perché è sbagliato da tutti i punti di vista ed è ingiusto nel merito. È sbagliato perché non risolve il problema - che, come ho detto, andrebbe affrontato e risolto partendo da altri punti di vista - ed è profondamente ingiusto nel merito perché, ancora una volta, premia i delinquenti. Premiamo quelli che per procurarsi da vivere rubano la ricchezza prodotta con il lavoro onesto degli altri e non difendiamo le persone oneste, quelle più deboli e più indifese, che lavorano senza fare del male agli altri e che con le tasse che pagano mantengono tutti, compresi noi.
Credo che stiamo facendo una cosa assolutamente ingiusta, che non può essere condivisa da alcun cittadino italiano di
normale buonsenso e che, comunque, non porterà certo consenso alla nostra maggioranza, che già per altri versi sta facendo cose non vanno sempre nel senso dell'interesse e del consenso degli italiani. Quindi, spero vivamente - anche se so che non sarà così - che il provvedimento in esame non vada a buon fine, che tutti tornino ad adoperare buon senso. Se si vuole veramente risolvere il problema dell'affollamento delle carceri lo si faccia con umiltà, con il tempo e con le iniziative necessarie, partendo dalle questioni elencate oggi più le altre che potrebbero pensarsi, ma non certo con la più ingiusta e con la più sbagliata: quella di ridurre la pena a chi l'ha effettivamente già avuta.
Di conseguenza, la nostra posizione sarà fermamente contraria al provvedimento in esame e ci auguriamo che almeno buona parte del centrodestra cambi idea e condivida la nostra posizione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, noi Verdi abbiamo sempre indicato - e, purtroppo, i fatti ci stanno dando ragione - quale fosse la strada maestra per affrontare il tema dell'emergenza carceraria e per dare una risposta positiva ai tanti appelli, non ultimo quello fatto dal Santo Padre nella sua visita solenne alla Camera dei deputati: si tratta un atto di clemenza capace di offrire una possibilità di reinserimento per gli oltre 56.000 detenuti italiani e, contemporaneamente, migliorare - seppur temporaneamente, certo non solo con questo provvedimento che tutti sappiamo non esaustivo - la drammatica questione delle carceri.
Noi Verdi abbiamo sempre sostenuto che la via maestra è quella dell'indulto e dell'amnistia, vale a dire di quegli strumenti di intervento, previsti anche dalla nostra Costituzione, che consentono in maniera limpida e trasparente di dare una risposta al tema dell'emergenza carceraria e del reinserimento di coloro che hanno commesso reati e che, per questi reati, sono stati condannati e stanno espiando una sanzione nelle carceri.
La scelta dell'indultino - così è stato impropriamente chiamato nel dibattito parlamentare e in quello giornalistico - è stata una scelta, a mio avviso, portatrice di equivoci, che ha confuso gli strumenti idonei ad affrontare tale questione. Tuttavia, essa è stata individuata come l'elemento su cui potevano crearsi le condizioni favorevoli per approvare in tempi rapidi, alla Camera e al Senato, un testo che andasse incontro, seppure in maniera parziale - e per noi Verdi insufficiente -, a questa domanda di clemenza.
In realtà, al di là della buona fede, ovviamente, di coloro che hanno presentato questa proposta di legge - che, peraltro, anche noi Verdi abbiamo sottoscritto - e al di là della buona fede di chi in Parlamento l'ha sostenuta come provvedimento minimo, l'indultino è stato politicamente utilizzato come cavallo di Troia per far saltare ogni ipotesi di discussione seria sull'indulto e, sostanzialmente, per sabotare qualsiasi iniziativa di clemenza da parte del Parlamento. Non è un caso che la Camera abbia dovuto fare i conti con una serie di emendamenti tesi a ridurre anche la portata dell'indultino; poi, però, è arrivato il Senato che, nella sua ovviamente rispettabile autonomia e libertà, ha affossato questo provvedimento, riducendo la possibilità di ricorrere ad uno strumento di sospensione condizionata della pena solo ad una ristretta cerchia di detenuti: i conti effettivi dicono che, in realtà, non più di 6-700 detenuti possono utilizzare l'indultino, così come è stato approvato dal Senato!
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Seimila!
PIER PAOLO CENTO. Oggi ci ritroviamo nuovamente qui, alla Camera, dopo un lavoro in Commissione che ha già espresso una linea di tendenza, che è quella di ripristinare il testo già approvato dalla Camera dei deputati, aprendo la strada ad un possibile braccio di ferro tra Camera e Senato, tra due testi che sono contrapposti negli effetti giuridici e in quelli umanitari che possono determinare
nel sistema carcerario: se la Camera approverà il testo originario che già fu approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento, andremo incontro ad una paralisi istituzionale che farà decadere definitivamente anche l'ipotesi di indultino.
Né valgono alcune aperture del relatore, onorevole Buemi, emerse nella sua relazione, di un possibile compromesso con il Senato, teso ad elevare, rispetto al testo della Camera, da un anno a metà della pena già espiata, quindi ad accettare il vincolo della metà pena già espiata come condizione per accedere ad un indultino di tre anni. Andando avanti di questo passo, non solo non si raggiungerà alcun compromesso, ma si farà una legge sempre peggiore rispetto a quella che era stata ipotizzata nel dibattito parlamentare.
Noi Verdi siamo fortemente contrari - e lo diciamo con lealtà all'onorevole Buemi - a qualsiasi ipotesi di innalzamento da un anno a metà della pena espiata come condizione per accedere all'indultino, non per un fatto ideologico, ma perché essa non risolverà il problema della paralisi istituzionale né darà una risposta esaustiva alle ragioni per le quali si fa questo provvedimento, al suo obiettivo politico e umanitario - che io voglio sottolineare - e, sostanzialmente, si continuerà nel non fare niente rispetto alla necessità di un intervento nell'emergenza carceraria.
Allora, noi deputati Verdi ci muoveremo, seguendo un'indicazione molto semplice, ossia quella di ripristinare il testo della Camera; ma, consapevoli del rischio di paralisi istituzionale, lanciamo una proposta nel dibattito politico tra le forze politiche e i gruppi parlamentari di Camera e Senato: forse è necessario ritornare ad una via maestra (peraltro, coperta dal rischio di incostituzionalità)...
PRESIDENTE. Onorevole Cento, la invito a concludere.
PIER PAOLO CENTO. ...fare l'indulto, farlo per una misura minima di sei mesi (quella su cui tutti possono essere d'accordo), generalizzato, senza esclusioni di pene e di condizioni soggettive. Forse, questa può essere la strada politica per arrivare a definire un percorso minimale, ma che giunga all'obiettivo di fornire una risposta coerente e conseguente all'emergenza carceraria e al dramma umanitario che vivono migliaia di detenuti.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, egregio sottosegretario, onorevoli colleghi, torniamo ad occuparci del provvedimento relativo alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, meglio noto come «indultino».
Continuiamo ad alimentare una vicenda parlamentare che credo sia nata male e prosegua peggio. Perché dico questo? Questa vicenda parlamentare è nata, infatti, da una discussione politica certamente assai nobile, peraltro, non confinata temporalmente a questa legislatura, giacché la discussione ebbe inizio nel 2000, vale a dire nel corso della precedente legislatura, in occasione dell'anno giubilare.
Parlammo allora e continuiamo a farlo ora (lo ha fatto poc'anzi anche il collega Cento) del classico provvedimento di clemenza, dell'indulto, istituto previsto dalla nostra Costituzione. Tutti, sia i sostenitori del provvedimento sia coloro che lo hanno contrastato, abbiamo dovuto riscontrare, peraltro, l'assoluta inagibilità politica in relazione all'approvazione di un provvedimento di tale caratteristica costituzionale.
Questo ci induce, dunque, a riflettere sulla validità della norma costituzionale che disciplina l'indulto, naturalmente sotto il profilo della vitalità di tale norma, giacché penso e credo che una norma giuridica, quando non trova mai applicazione, entra in contraddizione con se stessa, con la sua funzione e con il suo ruolo. Una norma inapplicabile, non è più una norma, ma qualcosa che è semplicemente scritto e che non disciplina alcunché. Probabilmente, questo è il caso della norma costituzionale che prevede e disciplina,
in modo assai severo e rigido, le modalità di approvazione di un provvedimento di clemenza; non è certamente casuale la circostanza storica e politica che, dal momento in cui quella norma è stata modificata con legge costituzionale, non ha più trovato modo di essere applicata.
Ricordo questo per arrivare ad una conclusione molto precisa, giacché, in presenza di una severissima disciplina costituzionale, ed in presenza, altresì, di un'evidente impossibilità politica di pervenire alla maggioranza parlamentare prevista nella Carta suprema, è chiaro ed evidente che la politica ha cercato altre strade. Personalmente, e la mia parte politica con me, sono fermamente convinto che una politica alta, oggi, in relazione alla gravissima situazione carceraria, avrebbe il dovere di approvare un provvedimento di clemenza, ma, con il medesimo senso di responsabilità, io ritengo che una grande forza politica, attesa l'impossibilità normativa, come prima ho spiegato, di pervenire a quell'obiettivo, debba ricercare seriamente altre strade, se non per raggiungere obiettivi analoghi comunque per dare una risposta politica ad una grande questione che è, al tempo stesso, sociale, politica, culturale e - quasi direi - storica.
Perché dico questo? Pur laico, io amo le letture che sono in grado di migliorare la mia persona, il mio modo di vedere, il mio modo di pensare una delle mie ultime letture riguarda - forse, sono un po' maniacale nelle mie scelte - la giustizia, si tratta di un saggio scritto da Carlo Maria Martini, noto a tutti noi, a tutto il paese, per l'alto magistero prestato, fino poco tempo fa, nella diocesi milanese. Ebbene, Carlo Maria Martini si occupa di giustizia e di carcere e scrive cose che mi hanno fatto molto riflettere, che vorrei prospettare anche a beneficio dei colleghi, se vi è qualcuno che non ha letto questo libro. Si interroga il cardinale: è umano ciò che stanno vivendo (si riferisce ai carcerati)? È efficace per un'adeguata tutela della giustizia (si riferisce al carcere)? Serve davvero alla riabilitazione ed al recupero dei detenuti? Cosa ci guadagna e cosa ci perde la società da un sistema del genere? È giusto questo modo di trattare i colpevoli? A quale visione globale di uomo e di società corrisponde? E ancora, più avanti: da una parte, si ha la sensazione allarmata di un crescere delle deviazioni criminose specialmente in conseguenza del flagello della droga; dall'altra, si assiste, quale risposta nel campo della giustizia penale, al semplice rafforzamento e perfezionamento tecnico delle misure punitive in atto, senza che vi sia spazio sufficiente per chiedersi: stiamo combattendo il crimine in un quadro culturale adeguato?
È chiaro che gli interrogativi del cardinale Martini sono retorici; tuttavia, essi sono assai importanti perché abbiamo ascoltato, pochi minuti fa, in quest'aula, un punto di vista totalmente diverso da quello che sottintende la cultura del cardinale Martini: abbiamo ascoltato il rappresentante della Lega esprimere concetti sul carcere, sulla pena e sulla sanzione diametralmente opposti. Io credo che si tratti di concetti e culture definitivamente condannati dalla storia; peraltro, si tratta di concetti, sensibilità e culture che sono al Governo del mio paese, del nostro paese! E poco importa sottolinearne le palesi contraddizioni: da una parte, il nostro paese è in linea, quanto a politiche carcerarie e numero di carcerati, con tutti gli altri paesi europei poiché abbiamo, in percentuale, gli stessi carcerati che sono presenti in tutti gli altri paesi d'Europa, diceva il collega della Lega, il quale, poi, in altra parte del suo discorso, si interrogava sul perché, nel nostro paese, in carcere non ci vada nessuno!
Quindi, per un verso abbiamo 56 mila e passa detenuti, per un altro verso dobbiamo sentire un rappresentante del Parlamento che si chiede perché nessuno va in carcere, peraltro evocando dati assolutamente falsi e fallaci, come il sottosegretario sa, giacché è vero che in Italia su 100 reati ne rimangono impuniti 95, ma la stessa cosa succede a New York, a Londra, a Rio de Janeiro, a Mosca, a Lisbona, in tutto il mondo, giacché in tutto il mondo, in ogni tempo, su 100 furti, 95, 96, 97 sono
rimasti impuniti, come sanno tutte le persone che si occupano di criminologia e di criminalità. Ma lasciamo perdere.
La verità è che, al di là di quello che dice il collega della Lega nord Padania, il carcere come istituzione, come istituto, vive una sua crisi profonda. Nonostante la Lega nord Padania sia forza di Governo, credo che anche in Italia tra dieci anni, forse tra vent'anni, il carcere sarà realtà totalmente diversa da quella che è oggi. Forse potrei rilevare una qualche contraddizione in chi sposa una politica carceraria articolata nella costruzione di nuove carceri e non comprende che l'istituto nato nel periodo dell'illuminismo sta vivendo una sua crisi profonda e verosimilmente tra vent'anni sarà cosa diversa, perché destinata a restringere la libertà e a privare della libertà chi veramente deve subire una limitazione di questo genere nell'interesse suo personale e soprattutto nell'interesse della collettività.
Ciò nondimeno noi ci dobbiamo occupare di una situazione carceraria che è assolutamente insostenibile. Dice il falso il collega della Lega nord Padania quando afferma che i nostri numeri sono in linea con l'Europa; difficilmente i nostri numeri sono in linea con l'Europa, non lo sono i numeri relativi alle carceri; noi abbiamo la carcerizzazione più intensa di tutto il mondo, eccezion fatta per la Russia e per gli USA. Noi abbiamo un carcerato ogni mille abitanti, ogni mille persone che vivono nel nostro paese; 56 mila e rotti contro 56 milioni danno appunto questo rapporto che si sta peraltro elevando, nel senso che sta diventando ancora più pericoloso. Non siamo - è vero - ai limiti della carcerizzazione russa e soprattutto di quella americana, in quel grande paese c'è un detenuto ogni 170 persone, però questo dato ci torna utile per sottolineare una circostanza molto significativa. Infatti, il paese nel quale la criminalità è più intensa, il paese nel quale il sentimento di sicurezza è più basso, il paese nel quale la gente si sente meno sicura è proprio il paese dove più si carcerizza, dove più si manda la gente in carcere. Questo nega alla radice il teorema leghista in forza del quale più gente mettiamo in galera meglio stiamo, più gente mettiamo in galera più sicuri viviamo, più gente mettiamo in galera più benessere assicuriamo alla nostra collettività. È vero esattamente il contrario. Basta vedere le esperienze straniere. Il paese nel quale il sentimento di sicurezza è più elevato, è più apprezzato, è più diffuso nella società, il paese nel quale il livello di criminalità è stato abbassato in controtendenza con tutti gli altri paesi del mondo dove viceversa la criminalità aumenta, è un paese nel quale dieci anni fa hanno cambiato e radicalmente modificato le politiche carceraria. Mi riferisco alla Finlandia, che aveva un indice di carcerizzazione come il nostro (uno ogni mille) e oggi ha pochissime persone in carcere (comunque molte meno).
Il Governo finlandese 10-15 anni fa decise di modificare le politiche carcerarie e di investire molto nella prevenzione e nei carcerati in modo da rendere le carceri luoghi diversi da quelli che tradizionalmente si intendono. Qualcosa del genere è stato fatto anche a Milano nel corso di questi anni. Milano è difatti una delle metropoli europee che ha fatto registrare, in controtendenza, un abbassamento del tasso di microcriminalità dell'ordine di circa il 25 per cento. Anche in questo caso si è fatto un ottimo lavoro, ai fini della prevenzione dei reati, cercando di recuperare il detenuto, come peraltro ci impone, come classe politica, come classe di Governo e come pubblica amministrazione, il dettato costituzionale.
Tutto ciò ci deve fare riflettere: il carcere in generale e in particolare nel nostro paese è una delle fotografie più nitide e più vere delle disuguaglianze sociali che caratterizzano la società moderna e, in particolare, la nostra società. Una delle fotografie che dimostrano in modo inequivocabile come quel grande messaggio - l'ideale di solidarietà -, che è alla base della nostra Carta costituzionale, sia ancora un obiettivo molto, molto lontano nel programma di lavoro della politica e del Parlamento italiano che, di quella politica, è l'attore principale.
Tutta questa premessa, a mio parere, dà forza irresistibile al proponimento normativo che sta animando il nostro dibattito, l'indulto non si poteva fare; abbiamo, allora, cercato di creare un istituto nuovo - non incostituzionale - che, per le sue caratteristiche non appartiene né alla grande famiglia delle sanzioni alternative al carcere, né può essere assimilato ad un provvedimento di clemenza tout court.
Come operatori del diritto dobbiamo riconoscere che la cultura giuridica è quanto di più conservatrice esista nell'ambito della cultura. Poiché la norma, che noi studiamo come operatori del diritto, è la regola destinata a rimanere fissa nel tempo, ciò ha indotto una caratterizzazione di conservatorismo nella nostra cultura, nel nostro modo di pensare e di ragionare. E ciò ci induce a guardare sempre con enorme diffidenza e con molto sospetto ogni qual volta il pensiero, la necessità o la creatività del giurista, pensano e articolano qualcosa di nuovo che non appartiene alla tradizione o che non si è assimilato nei tomi e nei manuali del diritto. Qualcosa del genere è accaduto rispetto al tentativo che noi qui alla Camera abbiamo fatto, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, non già per eludere la Costituzione, ma per creare un istituto che avesse qualche cosa dell'uno e dell'altro e fosse, nel contempo, cosa distinta rispetto all'uno e rispetto all'altro.
Non c'è pertanto incostituzionalità, proprio perché si tratta di un istituto non automatico (come, viceversa, devono essere sia l'indulto, sia l'amnistia), ma che deve essere affidato alla delibazione del giudice di sorveglianza, chiamato, nel caso concreto, non soltanto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, bensì a valutare se la domanda intesa ad ottenere il beneficio sia meritevole di accoglimento, sulla base di una discrezionalità che, anche se delimitata dalla norma, rappresenta comunque una classica discrezionalità giurisdizionale (per caratterizzarla nel modo più precipuo e preciso).
Questo facemmo poche settimane fa, con un larghissimo consenso parlamentare; si trattò di un larghissimo consenso parlamentare che, per un verso, dimostrava il fondamento della mia critica alla norma costituzionale, perché apparve allora tutta l'assurdità di un consenso così ampio che non potesse avere significato costituzionale, per altro verso dava forza al tentativo generoso compiuto sia dalla maggioranza, sia dall'opposizione.
Il Senato, con grande severità, ha cassato tutto questo ed ha compiuto scelte del tutto diverse. Ha fatto bene l'onorevole Fanfani quando ha sottoposto a critica garbata il lavoro senatoriale (il «prodotto» del Senato): il Senato, infatti, ha creato anch'esso un istituto nuovo, il quale, tuttavia, entra definitivamente nel nostro ordinamento, e lo ha fatto con una delibazione normativa assai rapida, scontando, pertanto, la contraddittorietà ineludibile che si verifica quando si compie un lavoro in quei tempi e con quelle modalità.
Il risultato finale del Senato non ci convince: quell'anno sa tanto - come dire - di: ti accontento, e basta, non parliamone più; non ci convince, inoltre, l'inserimento a regime del nuovo istituto, per la contraddittorietà che esso crea rispetto ad altri istituti; non ci convince, infine, perché pensiamo e crediamo che sia assolutamente insufficiente rispetto agli obiettivi che ci eravamo prefissati con il lavoro svolto alla Camera.
È innegabile, peraltro, che il voto del Senato ponga due rilevanti questioni, una istituzionale ed un'altra politica. Quella istituzionale attiene ai rapporti tra le due Camere del Parlamento, poiché di tutto abbiamo bisogno tranne, evidentemente, di un braccio di ferro tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
La questione politica, invece, si pone perché il Senato non ha replicato le maggioranze che si erano registrate alla Camera. Vi è, infatti, una forza politica, la più importante forza del paese - perché si tratta del partito di maggioranza relativa -, che in questa sede ha assunto un atteggiamento politico-parlamentare, mentre presso il Senato, invece, ne ha assunto un altro, completamente diverso, giacché, signor sottosegretario, se l'opzione preferita
fosse stata quella espressa alla Camera, era evidentemente sufficiente non votare al Senato a favore dell'emendamento che ha completamente stravolto il lavoro svolto da questo ramo del Parlamento.
La verità è che vi era un atteggiamento mutato, non so se indotto dalla difficoltà dei rapporti tra le forze della maggioranza - questo non so dirlo, non posso dirlo, né mi permetto di dirlo -, sta di fatto che, mentre qui alla Camera, ancora oggi, nell'ambito della terza puntata della vicenda, presso la Commissione - come ella sa, signor sottosegretario - abbiamo nuovamente registrato una posizione ferma e decisa del capogruppo di Forza Italia, il quale ha affermato di voler tornare al testo precedentemente approvato, al Senato evidentemente ciò non è accaduto (al di là delle vicende emendative e dei voti incrociati, più o meno leali o più o meno espressi alla luce del sole).
Pertanto, ritengo che nelle prossime ore sia assolutamente necessario il chiarimento della questione politica. Vogliamo conoscere - è interesse di tutti ed innanzitutto del paese - quale sia la posizione del gruppo di maggioranza relativa rispetto all'ipotesi che è stata articolata presso la Commissione giustizia della Camera.
All'esito di questo chiarimento, evidentemente, dovremo poi verificare i modi, i tempi ed i termini attraverso i quali evitare un assolutamente inopportuno braccio di ferro con la Camera alta. Ci sono i modi ed i tempi perché ciò avvenga. Dobbiamo, però, tener fermo il convincimento della assoluta necessità del provvedimento, crederci fino in fondo e adoperarci tutti una volta tanto al di là delle distinzioni tra maggioranza e opposizione, perché ci deve animare la consapevolezza che stiamo facendo sicuramente una cosa giusta.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.
MARIO PEPE. Signor Presidente, signor sottosegretario, l'iter travagliato di questa proposta di legge che ci viene restituita oggi dal Senato completamente modificata, il ripristino da parte della Commissione giustizia del testo originario e il pericoloso rimpiattino che si profila tra Camera e Senato testimoniano una cosa sola: la politica non ama affrontare seriamente e risolvere il problema delle carceri italiane.
In questa Italia metà giardino e metà galera le carceri sono diventate il contenitore dei problemi irrisolti. Un giorno racconteremo ai nostri nipoti che un Papa polacco, varcando la soglia di questo Parlamento, simbolo della libertà e della democrazia, ha chiesto un gesto di clemenza per una umanità umiliata e sofferente. Infatti, nelle carceri italiane non vi sono solo pericolosi criminali; vi sono 10 mila malati con disturbi mentali, vi sono 10 mila malati di epatite C che uccide più dell'AIDS, prevalgono, cioè, i poveri diavoli, i cosiddetti cani senza collare allevati sui marciapiedi delle grandi città.
Ebbene, come affermava prima l'onorevole Cento, un gesto di clemenza poteva essere quello di concedere sei mesi di condono di pena a tutti: un segnale. Forse, questi sei mesi potevano farci trovare i numeri che la Costituzione ci impone e, forse, anche la Lega ed Alleanza nazionale avrebbero votato a favore. Comunque sei mesi non compromettono la sicurezza dei cittadini e dei loro beni, anche se sono convinto che quest'ultima passi anche attraverso carceri più umane. Infatti, se facciamo sopportare ai detenuti delle sofferenze aggiuntive come il sovraffollamento, la mancanza di assistenza sanitaria, il diniego di diritti che vengono puntualmente disattesi, creiamo dei nemici dello Stato che, una volta fuori, hanno un solo scopo: vendicarsi.
Ebbene, il Senato risponde a questa richiesta di clemenza ed a questo gesto di misericordia usando nei confronti dei detenuti una misericordia crudele. Infatti, nel momento in cui si approvano dei benefici e questi ultimi si mettono nelle mani del tribunale di sorveglianza che ha 75 mila pratiche arretrate, significa che questi benefici non si vogliono concedere.
Onorevoli colleghi, i detenuti non portano più il berretto ed il pigiama a strisce, ma restano comunque un numero e un fascicolo che il tribunale di sorveglianza non aprirà mai, al punto tale che questo Parlamento, proprio nei mesi scorsi, ha dovuto approvare una legge per far sì che i benefici legati alla buona condotta, benefici che erano diventati diritti, potessero essere applicati automaticamente senza passare per i tribunali di sorveglianza. Infatti, molti detenuti uscivano dal carcere senza aver goduto di quei benefici che erano diventati diritti.
Signor Presidente, mentre parliamo nelle carceri vi è una vera e propria emergenza umanitaria. Quest'anno ci sono stati 72 decessi in carcere, di cui 23 suicidi. Un carcerato a Rebibbia si è tolto la vita inalando la bomboletta del gas che serve per riscaldare i cibi precotti. Da qualche settimana negli istituti di pena sono riprese le proteste: i ferri battuti, il rifiuto del cibo, atti di autolesionismo. A Rebibbia, nel maggio scorso, i detenuti con disturbi mentali hanno inscenato una piccola rivolta: è arrivata una circolare che li obbliga a rimanere nelle celle affollatissime anche durante il pomeriggio per evitare disordini. A San Vittore manca l'acqua ed è tornata la scabbia.
Prima il collega della Lega diceva che bisogna costruire nuove carceri. Signor sottosegretario, vicino ad Ancona vi è un carcere nuovo da tre anni: perché non viene aperto? Nel carcere di Opera non ci sono medicine per i malati di AIDS. A Bologna, un detenuto si è tolto la vita perché gli si è impedito di partecipare ai funerali della fidanzata. I problemi delle carceri non sono solo quelli di amnistia ed indulto, ma anche la salvaguardia della salute nel carcere, il rispetto di quei benefici che sono diventati diritti.
Proprio in questi giorni ho presentato una proposta di legge perché, mentre la popolazione detenuta aumentava, i fondi destinati all'assistenza sanitaria venivano ridotti. Ho presentato una proposta di legge per il riordino della medicina penitenziaria perché, dopo cinque anni, la sperimentazione stabilita dai decreti Bindi è fallita.
Dunque, invito la Camera a non trascurare i problemi dei detenuti. Le carceri in Italia rappresentano una bomba a tempo, un vero problema per la sicurezza dei cittadini. Ai colleghi della Lega vorrei dire: incrudelire nei confronti dei detenuti significa non pensare alla sicurezza dei cittadini. Le cronache sono piene di fatti riguardanti detenuti che, una volta usciti, si macchiano di delitti più gravi di quelli per i quali erano stati incarcerati.
Mi avvio alla conclusione invitando la Camera a non dimenticare il problema delle carceri. Lo voglio fare con le parole di un detenuto che voi conoscete bene: può capitare a tutti di finire in galera, anzi, no, può darsi che non vi capiti affatto, che ve la caviate, ma ricordate che anche se non andate dentro voi ci entrate, ci entriamo tutti (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia e del deputato Cento).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
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