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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Oricchio, ha facoltà di svolgere la relazione.
ANTONIO ORICCHIO, Relatore. Signor Presidente, l'atto Camera in esame concerne la conversione in legge del decreto-legge n. 147 del 2003 recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. Si tratta di un decreto-legge con il quale si provvede alla proroga di alcuni termini in scadenza ed ai conseguenti necessari interventi, fra l'altro, come vedremo, in alcuni casi finalizzati anche alla prospettiva dell'intervento e dell'approvazione di ulteriori interventi normativi a dei disegni di legge già in esame e quindi finalizzati ad una proroga che consenta un migliore assetto ordinamentale delle disposizioni per i quali venivano adottati a suo tempo questi termini di cui ora si dispone la proroga.
In particolare, scendendo nell'illustrazione dell'articolato, va richiamato come l'articolo 1 proroghi al 31 giugno 2004 la sospensione delle procedure di sfratto per determinate categorie di locatari che si trovino in condizione di grave disagio.
La norma, secondo quanto affermato dallo stesso Governo, tende, da un lato, a favorire il riequilibrio del comparto delle locazioni attraverso un più efficace sostegno delle categorie sociali maggiormente disagiate da parte del Fondo nazionale di sostegno e, dall'altro, a dare prime risposte al disagio abitativo attraverso programmi di imminente attivazione.
L'articolo 2, inizialmente, a seguito dell'esame delle modifiche apportate in Commissione, di cui all'allegato (contenente le modificazioni apportate dalla Commissione) al provvedimento stesso, rinviava al 1o luglio 2004 il termine iniziale per la completa liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore, attualmente fissato al 1o luglio 2003. Tanto disponeva in origine il decreto-legge adottato dal Governo, prorogando fino al 30 giugno 2004 il regime ancora oggi vigente, poiché si ritenevano necessari dei rinvii per la completa liberalizzazione dell'accesso al mercato e per la liberalizzazione della professione di esercizio di autotrasportatore.
Va rilevato che in Commissione, per effetto di un emendamento approvato con pareri favorevoli, la proroga dei termini vigenti, statuita in un primo momento al 30 giugno 2004, è stata disposta fino al 31 dicembre 2004. Dopo tale termine, quindi dal 1o gennaio 2005, dovrebbe avvenire la completa liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore che viene ritenuta, allo stato, non attuabile per effetto delle forti resistenze e preoccupazioni delle associazioni di categoria dei piccoli e medi imprenditori che temono un decremento delle loro possibilità di lavoro dall'immediata e concreta liberalizzazione dello stesso mercato; per effetto della
medesima potrebbe aversi anche l'estromissione di queste piccole categorie di autotrasportatori a favore delle grosse imprese esercitanti tale attività.
L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2001, n. 436, già differito dall'articolo 24 della legge 1o agosto 2002, n. 166, per il completamento degli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo, per i quali, a suo tempo, era previsto il finanziamento con le economie derivanti dai fondi stanziati per la Conferenza ONU contro il crimine organizzato che, come si ricorderà, si svolse nella stessa città di Palermo nell'anno 2000.
L'articolo 4, interessato, così come gli articoli 12 e 14, da modifiche meramente formali e di coordinamento, di cui all'allegato (contenente le modificazioni apportate dalla Commissione) al provvedimento stesso, proroga al 1o gennaio 2004 il termine per regolarizzare gli impianti elettrici ed a gas dei fabbricati, a causa del rilevante numero delle unità immobiliari ancora da regolarizzare; è appunto per tale motivo che si è ritenuto necessario prorogare questo termine, proprio per consentire ulteriormente la messa in sicurezza e la regolarizzazione di tali impianti.
L'articolo 5 proroga di sei mesi il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 entro il quale il commissario ad acta affida il completamento delle opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che non erano state ancora realizzate alla data del 31 dicembre 2001.
L'articolo 6 prevede la proroga al 31 dicembre 2005 del termine, già fissato precedentemente al 31 dicembre 2003 dall'articolo 38, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, recante norme in materia di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza. La proroga si rende necessaria in relazione all'assenza di imprese licenziatarie effettivamente operanti nel settore del trasporto passeggeri, elemento che vanificherebbe i vantaggi della gara e che potrebbe ulteriormente irrigidire la presenza di un unico operatore in questo determinato settore del trasporto ferroviario passeggeri (attualmente è Trenitalia Spa).
Il primo comma dell'articolo 7 differisce di sei mesi - e, quindi, fino al luglio 2004 - il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 per l'individuazione degli enti pubblici per i quali è ritenuta indispensabile la loro trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato. La disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 7 è volta, invece, ad assicurare il tempestivo trasferimento all'ente Registro italiano dighe delle risorse finanziarie, materiali ed umane che dovevano essere attribuite al soppresso Servizio nazionale delle dighe.
La norma dell'articolo 8 prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'UNIRE, ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedano ad una ricognizione delle posizioni di ciascun concessionario titolare di agenzie ippiche. Tale norma si è resa necessaria, in attesa dell'approvazione del disegno di legge che riorganizza il sistema delle scommesse ippiche - e qui vediamo uno di quegli esempi di proroghe connesse a disegni di legge in corso di approvazione -, proprio per consentire il monitoraggio dei concessionari titolari di agenzie di scommesse ippiche. Pertanto, per la conclusione di questa attività di monitoraggio e di ricognizione è indispensabile un'ulteriore proroga prevista dal medesimo articolo 8. Con riferimento all'articolo 9 va rilevato che il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all'articolo 26, comma 7, prevedeva all'epoca che entro 24 mesi le associazioni di produttori agricoli riconosciute dovevano adottare delle delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dalla legge, cioè in forma societaria. La disposizione prevede la proroga a 36 mesi del termine anzidetto e, quindi, del termine entro il quale queste associazioni potranno trasformarsi.
L'urgenza dell'intervento è dettata dalla circostanza che solo poche regioni hanno
provveduto al riconoscimento delle organizzazioni che, a loro volta, dovrebbero trasformarsi e, quindi, delle organizzazioni di produzione agricola.
L'articolo 10 contiene la proroga del termine di 50 mesi già stabilito dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, per procedere, da parte dell'autorità preposta al settore, alla revoca dell'autorizzazione dell'attività per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa. Nel corso dei lavori della Commissione e nell'esame di alcuni emendamenti è stato anche posto il problema se fosse giusta questa ulteriore proroga, visto che da anni si è in tale regime per i consorzi in liquidazione: il Governo ha chiarito che gli uffici hanno precisato che questi ulteriori termini erano assolutamente necessari perché il lavoro era complesso e non si poteva procedere e chiudere l'opera di individuazione dei consorzi in liquidazione e già posti in liquidazione coatta amministrativa.
La norma di cui all'articolo 11 del decreto-legge in esame proroga il termine del 1o luglio 2003 per la riconduzione nell'ambito dello Stato delle gestioni fuori bilancio, che siano state individuate, delle amministrazioni locali. L'articolo 12 risponde alla necessità di fronteggiare situazioni di difficoltà finanziaria concernenti imprese organizzate in forma di società nelle zone già individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002. L'articolo 13 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure per l'erogazione di contributi alle famiglie per attività educative svolte dai componenti del nucleo familiare, apportando una modifica in questo senso all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L'articolo 14 proroga fino all'anno accademico 2003-2004 la disciplina vigente per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, attualmente basate sui famosi quiz selettivi, disciplina già prorogata e nell'ambito della quale, fra le altre cose, si prevedeva in prima applicazione la predisposizione di elaborati costituiti solo da 50 quesiti a risposta multipla tratti da un archivio generale dei quesiti.
Va inoltre evidenziato che l'articolo 15 proroga fino al 30 giugno 2004 le disposizioni di cui al decreto-legge 1o luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, per consentire il completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge relativo alla disciplina della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili nonché nei giudizi di revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile. Richiamerei, a questo proposito, l'attenzione dei colleghi presenti in aula sul fatto che si tratta di uno dei casi in cui la proroga è strettamente connessa all'approvazione e all'applicazione del disegno di legge in esame, in particolar modo di quello che tende a sanare una lacuna, creatasi nel nostro ordinamento, relativamente alla disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio nei giudizi civili minorili e nei procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.
Per quanto riguarda l'articolo 16, a seguito delle modifiche introdotte dalla disciplina per l'accesso alle professioni e dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari, si è verificata la necessità di prorogare gli organi attualmente previsti per gli ordini delle professioni contabili che, in seguito alla revisione degli ordinamenti didattici universitari, si avviano a diventare un ordine unico nel comparto economico-contabile. Si tratta del problema dell'unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e di quelli che una volta erano chiamati «ragionieri». In effetti, conseguentemente all'istituzione della laurea specialistica di indirizzo economico-contabile, per l'iscrizione al registro dei praticanti di entrambe le professioni va prorogata la vigenza degli organi di questi due ordini, che poi dovranno fondersi.
L'articolo 17 si è reso necessario in seguito all'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE che prevede, tra l'altro, una distinzione tra le attività di coltivazione, importazione e vendita, da una parte, e di
stoccaggio e trasporto del gas naturale dall'altra. Per effetto della regolamentazione europea, è emersa la necessità di modificare l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 625 del 1996 relativa alle aliquote sul prodotto, cioè alle royalty che i concessionari devono versare allo Stato, alle regioni e ai comuni in relazione alle produzioni minerarie di gas naturale.
Per effetto dell'accoglimento di un ulteriore emendamento - non di carattere meramente formale e di coordinamento, come quelli anzidetti e relativi agli articoli 4, 12 e 14 -, in Commissione è stato approvato anche l'articolo 12-bis, riguardante le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo. In effetti, si tratta della proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 677 del 1996, già prorogato da varie altre leggi, che consente l'intervento negli alvei dei fiumi di determinate zone soggette a calamità naturali per l'asporto del materiale alluvionale e la fortificazione degli argini. Sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni interessate al provvedimento. Per il resto, mi rimetto - riservandomi di intervenire successivamente, se del caso - al dibattito che avrà luogo in aula.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà
SESA AMICI. Signor Presidente, il relatore Oricchio, nella sua relazione, ha già illustrato ampiamente i motivi, addotti dalla maggioranza e dal Governo, che sostengono l'urgenza di questo decreto-legge, recante proroga di termini. Dalla sua relazione, tuttavia, si evince con chiarezza che ci troviamo di fronte ad una discrepanza tra il titolo del provvedimento «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali» e il suo contenuto. Infatti, vi è solo un elemento vero rispetto alla finalità legislativa di proroga di termini riguardante gran parte degli articoli, fatta eccezione per l'articolo 6 il cui contenuto, invece, è di tipo ordinamentale.
Faccio rilevare tale aspetto allo stesso relatore, perché stiamo nuovamente svolgendo una discussione (la seconda, rispetto ad un intervento più corposo, svoltosi lo scorso anno) nella quale il Governo disattende il contenuto di una circolare dei Presidenti della Camera e del Senato che invitava il Governo ed il Parlamento alla presentazione di provvedimenti che avessero un'omogeneità di contenuti. In questo caso, ci troviamo di fronte ad una serie di elementi di disomogeneità che hanno un'origine; ciò, del resto, è stato rilevato - come è ben noto al relatore - dallo stesso Comitato per la legislazione.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad un problema, non solo formale, ma anche sostanziale, riguardante l'attività anche del Parlamento e il fatto che, di volta in volta, siamo chiamati a ragionare in termini di concretezza. Del resto, abbiamo presentato (e rinvieremo ad esse) alcune proposte emendative di merito che invitano al buon senso, per non trovarci di fronte ad obiezioni già sollevate nell'ambito di provvedimenti in cui la proroga dei termini fissati spesso travalicava le finalità del provvedimento stesso. Nel momento della scadenza dei termini, infatti, ci ritroveremo di fronte alla richiesta da parte del Governo di un'ulteriore proroga. Esiste un problema riguardante il modo in cui si lavora e soprattutto le certezze che si offrono ai cittadini (che, di fronte a questa disomogeneità, troveranno difficoltà a capire i contenuti e le finalità del provvedimento e conseguentemente ad orientarsi) e il rapporto sempre più difficile tra il cittadino e l'amministrazione nei suoi contenuti ordinamentali e legislativi.
Vorrei ricordare ai colleghi che, in Commissione, tra le proposte emendative presentate, alcune sono state ritenute inammissibili; penso, in particolare, ad una proposta emendativa riferita all'articolo 1, riguardante l'urgenza del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni. Tale proposta emendativa, di cui non discutiamo la decisione, da parte della presidente della Commissione, di ritenerla inammissibile, pone un problema. Ricordo che il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni, nelle leggi finanziarie che sono state approvate, è stato decurtato del 40 per cento. I colleghi sono a conoscenza che, proprio in Commissione di merito, è all'esame il provvedimento a firma del deputato Sandri che, invece, propone che la questione della proroga degli sfratti, al fine di fornire una risposta concreta al disagio sociale legato alle abitazioni, sia affrontata in termini diversi, offrendo maggiore certezza a chi si trova sistematicamente di fronte alla scadenza dei termini e allo sfratto, in attesa di proroga o di eventuali interventi, che mai sono strutturali ma sempre parziali.
Sempre all'articolo 1 è stata presentata una proposta emendativa non approvata, in riferimento alla quale vi è una risposta dell'onorevole Ventucci; io attenderò dunque la replica. La collega Abbondanzieri, in sede di esame della proposta emendativa, ha invitato a prestare attenzione perché nel fissare il termine di proroga potrebbe crearsi un vuoto normativo relativo al periodo 1o ottobre - 31 dicembre 2003. Il sottosegretario, in sede di replica, ha dichiarato di assumere tutte le informazioni necessarie. Credo che questo sia un elemento notevole.
Questi sono gli argomenti che, in qualche modo, evidenziano la preoccupazione da parte dell'opposizione, sapendo che, in molte Commissioni, l'approvazione della proroga dei termini va incontro ad un'esigenza di maggiore disponibilità, ma anche di articolazione politica rispetto alle questioni poste.
Non v'è dubbio, però, che rimane questo elemento, al rispetto del quale ci ha più volte sollecitati proprio il Comitato della legislazione: si deve fare attenzione all'oggetto dell'intervento legislativo, perché gran parte di questi provvedimenti non rispondono ad esigenze ordinamentali, non vi è una novellazione che metta le cose in pari rispetto alle questioni che si decidono e, in particolare, si creano elementi di confusione.
Ritengo che gli indicati elementi, al di là delle questioni di merito e di come orienteremo anche il nostro voto noi del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, pongano la seguente, vera questione di merito: forse, rispetto alle grandi questioni pure sottese alle richieste di proroga dei termini, la cosa migliore sarebbe quella di procedere non con decreti-legge, in via d'urgenza, ma con disegni di legge che diano soluzioni decisive, conclusive e non di volta in volta legate ai destini delle singole maggioranze.
Saranno questi gli elementi della cornice all'interno della quale proporremo una discussione più di merito attraverso le iniziative e le proposte emendative che presenteremo in Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Amici.
È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, mi basteranno poche parole per sostenere le argomentazioni che la collega Amici ha prospettato in maniera puntuale e per ribadire alcune valutazioni che credo sia opportuno porre alla base del nostro ragionamento.
Nessuno nega la necessità di intervenire in questi frangenti, ma è altrettanto evidente che la necessità di proroghe è sintomatica di provvedimenti ai quali non si è data una definizione normativa, soprattutto quando in un unico provvedimento, come nel caso di quello al nostro esame, si inseriscono ben diciassette proroghe di altrettanti provvedimenti legislativi che sono sospesi a mezz'acqua ed ai quali il
Governo, vuoi per mancanza di volontà, vuoi per condizionamenti di carattere esterno, vuoi per intempestività nell'affrontarli, non ha saputo dare risposta.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Ce l'ho una risposta per questo!
GIUSEPPE FANFANI. All'interno di questi diciassette provvedimenti ve ne sono alcuni la cui proroga è certamente utile, altri che denotano una sollecitazione esterna non sempre apprezzabile, altri in relazione ai quali la mancanza di intervento, che obbliga alla proroga, è certamente un fatto dannoso. Mi riferisco, ad esempio, alla proroga al 1o gennaio 2004 per la regolarizzazione, a fini di sicurezza, degli impianti relativi ad edifici, problema che esiste nel nostro ordinamento dal 1990, quando fu affrontato, per la prima volta, dalla legislazione organica dell'epoca. In relazione a tale problema, si corre il rischio di dare costante prevalenza alle difficoltà attuative, che vengono prospettate anche da associazioni di categoria (associazioni dei proprietari, eccetera), piuttosto che alle necessità di sicurezza che, talvolta, se trascurate, possono essere fonte di danni spaventosi. Tutte le volte che ci troviamo a dover valutare disgrazie immani per chi le soffre, quali crolli di palazzi (ad esempio, per fughe di gas) o incendi per inadeguatezza degli impianti elettrici, tutte le volte che ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo ci rendiamo conto come la proroga di tali termini sia cosa non consentita né che si può consentire: coloro i quali, con disponibilità verso chi si trova in oggettiva difficoltà per l'adeguamento od il rinnovamento degli impianti, hanno inteso allargare i termini per l'adeguamento delle strutture di sicurezza, essi stessi, per primi, espongono altri cittadini a rischi dai quali, invece, dovrebbero preservarli!
Valutazione al contrario positiva ritengo si debba dare alla proroga dei termini del decreto-legge per la sospensione delle procedure di sfratto, perché questo provvedimento attiene, da un lato, alla salvaguardia delle fasce più deboli e, dall'altro, sostanzialmente, alla realizzazione di un ammortizzatore sociale laddove non vi sia capacità da parte dello Stato e da parte dell'ordinamento di garantire delle sovvenzioni diverse che possano contemperare l'esigenza di tutela delle fasce più deboli con la necessità di rendere ragione ai proprietari, in virtù del rispettivo diritto di proprietà. Reputo allo stesso modo corretta la proroga del termine al 30 giugno 2004 in materia di difesa d'ufficio relativamente ai provvedimenti di minorenni, però ad una condizione: che sia dato al provvedimento attuativo del diritto alla difesa dei minorenni, nei procedimenti particolari ai quali fa riferimento il provvedimento in esame, un'attuazione celere e corretta. La proroga di questo termine non servirebbe a niente se vi fosse la riserva mentale in taluno di noi di utilizzarla per lasciare le cose come stanno, nella prospettiva di non poter dare esecuzione ad un principio sacrosanto del nostro ordinamento, che è il diritto di difesa per i non abbienti, sul presupposto che non vi siano i denari sufficienti per garantirlo. Quando si affronta il problema dell'effettività del diritto alla difesa, ci troviamo sempre di fronte a problemi di carattere economico e, se così non fosse, oggettivamente ci dovremmo porre il problema in termini totalmente diversi, ma credo che non possa assolutamente obliterarsi questa necessità, perché rispondere a questa esigenza significa dare risposta ad uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, significa dare effettività alla possibilità per i cittadini di essere tutti uguali, tendenzialmente, di fronte alla legge.
Io auspico definitivamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, che provvedimenti di questo tipo o proroghe a pacchetto non se ne facciano più, perché tutte le volte che si affrontano problemi come quelli che sono all'esame di questi singoli provvedimenti, sotto la spinta emergenziale di dover comunque prorogare un termine di scadenza perché non si è in grado di trovare una diversa soluzione, si denuncia sostanzialmente un livello di incapacità
di gestione ovvero un livello di disinteresse ai problemi, che non è assolutamente accettabile in un ordinamento corretto. Quindi, prospetto queste valutazioni, chiedo ai miei interlocutori di farne tesoro e auspico che provvedimenti di questo tipo in futuro non si reiterino.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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