Allegato A
Seduta n. 333 del 2/7/2003


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(A.C. 4086 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere e di quelle per le quali è stato esercitato l'acquisto dell'usufrutto è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.
01. 01. Giordano, Russo Spena.
(Approvato)

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.
*01. 02. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.
*01. 03. Pistone.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.
*01. 04. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 300 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a)
l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;


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b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 6. Benvenuto, Minniti, Grandi, Lumia, Lucidi, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Tocci, Battaglia.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra unità immobiliare ad uso abitativo adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza, possono far pervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, una dichiarazione di propensione all'acquisto.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti, da emanare entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di lotti di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le procedure di vendita.
2-bis. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e di unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di stabili attraverso un mandato collettivo che rappresenti almeno il 70 per cento dei conduttori.
2-ter. I conduttori con reddito complessivo familiare non superiore a 22.000 euro, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che non intendano acquistare l'alloggio, inserito nei decreti di cui al comma 2, mantengono il diritto di locazione permanente alle precedenti condizioni economiche, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, mantenendo tale diritto anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.
2-quater. Alle minori entrate derivanti dai precedenti commi, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 2. Deiana, Giordano, Russo Spena.


All'articolo 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo famigliare nel comune di residenza, fanno pervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione gene


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rale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti, da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del terminedi cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto, in numero non superiore a 3.000 unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le conseguenti procedure di vendita.
2-bis. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di interi stabili attraverso un unico mandato.
2-ter. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, adottando le procedure semplificate previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2-quater. Gli utenti con reddito famigliare non superiore a 33.000 euro o nel cui nucleo famigliare sia compreso e convivente un portatore di handicap, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.
2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai precedenti commi, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 7. Minniti, Pisa, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lumia, Lucidi, Pinotti, Ruzzante, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa.
1. 55. Leo, Antonio Pepe, Ascierto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a personale in servizio, aggiungere le seguenti: con titolo non scaduto.
1. 56. Leo, Antonio Pepe, Ascierto.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: amministrativo, con la seguente: esecutivo.
1. 57. Leo, Antonio Pepe, Ascierto, Buontempo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I conduttori senza titolo degli alloggi di servizio non alienabili, ai sensi del comma 1, hanno il diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio di servizio libero inserito negli elenchi degli immobili da alienare. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
*1. 3. Deiana, Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I conduttori senza titolo degli alloggi di servizio non alienabili, ai sensi del comma 1, hanno il diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio di servizio libero inserito negli elenchi degli immobili


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da alienare. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
*1. 17. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento, indipendentemente dalla ubicazione dell'immobile. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro annui lordi, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, la riduzione del prezzo di acquisto è del 45 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 8. Pisa, Minniti, Benvenuto, Ruzzante, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinotti, Lumia, Lucidi, Pistone, Pinza.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,


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n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 18. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lucidi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
*1. 19. Tocci, Battaglia, Battaglia, Lucidi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
*1. 20. Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per i conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, il prezzo di vendita degli alloggi, di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 200, n. 410, è diminuito al 40 per cento.
2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-bis, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto


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a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 9. Ruzzante, Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinotti, Lumia, Lucidi, Pisa, Pistone, Pinza.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per i conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, il prezzo di vendita degli alloggi, di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novemre 200, n. 410, è diminuito al 40 per cento.
2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-bis, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 22. Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini dell'applicazione comma 1, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 35.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultra sessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.
2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-bis, valutate in 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 10. Grandi, Pisa, Minniti, Ruzzante, Lumia, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lucidi, Pinotti, Benvenuto, Pistone, Pinza.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 33.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di handicap, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultra ses


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santacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.
2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-bis, valutate in 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 21. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Pinza, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le riduzioni sono riconosciute anche ai conduttori di alloggi di servizio ubicati nei centri storici cittadini che siano in condizioni di degrado o che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria e, comunque, tali da non essere considerati di pregio.
2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-bis, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 23. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Fino al 31 dicembre 2004, sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone e degli oneri accessori.
2-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dal comma 2-bis, valutate in 20 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 11. Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Pinotti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lucidi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Pinza, Pistone, Lettieri, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, gli immobili situati nei centri storici che siano in condizione di degrado e necessitino


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di interventi di manutenzione straordinaria o che siano realizzati con inidonee tipologie edilizie costruttive non possono essere considerati immobili di pregio.
1. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili aggiungere le seguenti: di cui non sia stato riconosciuto valore storico-artistico.
1. 24. Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili aggiungere le seguenti: di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
1. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili aggiungere le seguenti: , con esclusione dell'area di Vitinia in Roma oggetto di protocollo tra il Ministero della difesa e il comune e di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter, della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali.
1. 25. Pisa, Tocci, Benvenuto.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali,
1. 26. Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano già stati sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali,
1. 12. Pinotti, Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari.

Al comma 3, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: 11 agosto 1987 e 12 settembre 2000.
1. 13. Pinotti, Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari.

Al comma 3, dopo le parole: n. 448 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma con enti locali.
1. 27. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pistone, Lettieri, Pinza, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lucidi, Gasperoni, Oliverio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , comprese le disposizioni relative alla possibilità di esercizio del diritto di opzione e prelazione con riferimento al diritto di acquisto dell'usufrutto per famiglie nelle quali siano presenti ultrasessantacinquenni o portatori di handicap.
1. 4. Deiana, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli immobili di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
1. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno il diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
*1. 14. Pinotti, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno il diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
*1. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, i comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente articolo hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari sfitte occupate da conduttori impossibilitati all'acquisto, inseriti nei decreti di cui al comma 1.
1. 5. Deiana, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.
1. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, dopo le parole: I beni immobili aggiungere le seguenti: di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico.
1. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, dopo le parole: Friuli-Venezia Giulia aggiungere le seguenti: , di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
1. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti fino alla fine del comma con le seguenti: sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 4, valutate in 300 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;


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b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
1. 28. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti fino alla fine del comma, con le seguenti: sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.
*1. 29. Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti fino alla fine del comma, con le seguenti: sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.
*1. 30. Sergio Rossi, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero possono fino alla fine del comma.
1. 39. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sopprimere le parole: , anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a.,
1. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole da: di cui al capo I fino alla fine del comma, con le seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
1. 41. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:
5-sexies. In ottemperanza e nei limiti dell'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, i beni del demanio pubblico ubicati nella regione Sardegna in uso al Ministero della difesa, non più utili ad uso governativo, nonché gli immobili non più necessari a fini militari ai quali erano destinati, sono trasferiti alla regione autonoma Sardegna con provvedimenti del Ministero della difesa, con le modalità individuate, di volta in volta, con la stessa regione autonoma Sardegna e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze.
*1. 58. Anedda, Porcu, Nuvoli, Massidda, Onnis, Carboni, Tonino Loddo, Maurandi.

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:
5-sexies. In ottemperanza e nei limiti dell'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, i beni del demanio pubblico ubicati nella regione Sardegna in uso al Ministero della difesa, non più utili ad uso governativo, nonché gli immobili non più necessari a fini militari ai quali erano destinati, sono trasferiti alla regione autonoma Sardegna con provvedimenti del Ministero della difesa, con le modalità individuate, di volta in volta, con la stessa regione autonoma Sardegna e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze.
*1. 90. Marras.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Le agevolazioni sui mutui previste dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 194, sono estese a tutti i conduttori di alloggi alienati ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
1. 04. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1. 05. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per gli enti previdenziali i prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso commerciale sono fissati ai valori di mercato diminuiti del 35 per cento. Il diritto di prelazione è assicurato mediante l'offerta di vendita diretta al conduttore. Nel caso di rifiuto dell'acquisto da parte del conduttore si procede alla vendita mediante asta secondo le norme vigenti.
1. 06. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 1-bis.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trimestrale con la seguente: bimestrale.
1-bis. 1. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trimestrale con la seguente: quadrimestrale.
1-bis. 2. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
1-bis. 3. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.
1-bis. 4. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro venti giorni.
1-bis. 5. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: trenta giorni successivi.
1-bis. 6. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: sette giorni successivi.
1-bis. 7. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.


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Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: venti giorni successivi.
1-bis. 8. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato). - 1. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto.
2. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Le azioni dello Stato spettano all'Agenzia del demanio. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 3, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero


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stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.
6. Il capitale delle società di cui al comma 3, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
7. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
8. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 1 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
9. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 1, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 8, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 8.
10. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 8 e 11 determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.
11. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 1, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo,


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valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 10.
12. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti.
13. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
14. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
15. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale al Parlamento.
16. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 15 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti


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dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.
2. 21. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Letteri, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato). - 1. Lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato avviene sulla base di appositi progetti presentati da amministrazioni dello Stato, comuni o altri soggetti pubblici o privati, secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge 2 aprile 2001, n. 136.
2. 22. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Ai conduttori di immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali ai quali non è stato rinnovato dall'ente il contratto di locazione è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione e/o opzione per l'acquisto previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996.
02. Tale facoltà è estesa altresì ai conduttori per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è pendente un procedimento speciale per rilascio di immobile per finita locazione di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile
03. In caso di procedure esecutive con esecuzione e data già fissata dall'ufficiale giudiziario per il rilascio dell'immobile, queste sono rinviate al 1o settembre 2003 al fine di permettere al conduttore esecutato di richiedere alla proprietà, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, di volersi avvalere del diritto di prelazione e/o opzione prevista dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996.
04. Il diritto di prelazione e/o opzione previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 si applica altresì agli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali rientranti negli immobili di pregio di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
05. È fatto obbligo all'ente pubblico previdenziale di formulare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di acquisto previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 una ipotesi di vendita mediante lettera di intenti al richiedente.
2. 36. Saia, Raisi.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al trasferimento dei beni si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2000, n. 283»
2. 85. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «valore artistico e storico» sono aggiunte le seguenti: «ai quali si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2000, n. 283»
2. 86. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a 35.000 euro è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso di tali requisiti che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».
2. 12. Molinari, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».
*2. 24. Tocci, Battaglia, Benvenuto.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».
*2. 25. Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».
*2. 26. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita».
**2. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita».
**2. 13. Grandi, Benvenuto, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Tocci, Battaglia, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita».
**2. 31. Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita».
**2. 75. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 8, primo periodo, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, » sono soppresse;
il comma 13 è soppresso.
2. 74. Pistone, Benvenuto.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
*2. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
*2. 40. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere».
**2. 15. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Pisa, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Pinotti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere».
**2. 32. Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere».
**2. 72. Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data


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del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».
*2. 14. Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lucidi, Lumia, Santino Adamo Loddo, Molinari, Tocci, Battaglia.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».
*2. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».
*2. 77. Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : «Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».
**2. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : «Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».
**2. 56. Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza, Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : «Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».
**2. 87. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : «Gli incrementi nel tempo del prezzo di vendita degli


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immobili rispetto alla più bassa valutazione del prezzo di mercato sono pari al tasso programmato di inflazione».
2. 73. Buontempo.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti del mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori, del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile».
2. 18. Benvenuto, Pinza, Pistone, Ruzzante, Lumia, Minniti, Pisa, Pinotti, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, viene formalizzata sentito il parere degli inquilini al fine di favorire l'acquisto dell'immobile da parte di questi ultimi».
2. 17. Grandi, Pisa, Pinotti, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza, Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione tiene conto del parere espresso dagli inquilini, anche attraverso loro rappresentanti».
2. 19. Benvenuto, Pistone, Ruzzante, Lumia, Minniti, Pisa, Pinotti, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza.

Sopprimere il comma 1.
2. 35. Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15.
*2. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15.
*2. 42. Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 15-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 43. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, secondo periodo, dopo le parole: centottanta giorni aggiungere le seguenti: , dalla delibera del Consiglio Comunale.
2. 44. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.


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Al comma 1, capoverso 15-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti: da parte dell'Agenzia del Demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati.
2. 45. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, sopprimere il terzo periodo.
2. 46. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, quarto periodo, dopo le parole: essere conferiti aggiungere le seguenti: a titolo definitivo.
2. 47. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso gli interventi sul patrimonio immobiliare dello Stato di cui al presente comma posso costituire varianti al piano regolatore generale.
2. 48. Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, con le seguenti: ceduti a titolo oneroso, senza vincoli, ai comuni che ne facciano richiesta, i beni immobili di proprietà dello Stato. Con le medesime modalità possono essere concessi in uso gratuito.
*2. 49. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, con le seguenti: ceduti a titolo oneroso, senza vincoli, ai comuni che ne facciano richiesta, i beni immobili di proprietà dello Stato. Con le medesime modalità possono essere concessi in uso gratuito.
*2. 82. Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire la parola: concesse con le seguenti: ceduti gratuitamente o concessi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente.
**2. 57. Sergio Rossi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire la parola: concesse con le seguenti: ceduti gratuitamente o concessi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente.
**2. 58. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Lucidi, Stradiotto, Vigni.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sopprimere le parole: , per una durata massima di trenta anni,
2. 59. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: novantanove anni.
2. 60. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: settantacinque anni.
2. 61. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi Vigni.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: cinquanta anni.
*2. 62. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: cinquanta anni.
*2. 63. Sergio Rossi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: venticinque anni.
2. 64. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sopprimere le parole: per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi.
2. 50. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sopprimere le parole da: destinati ad uso diverso fino a : utilizzazione economica.
2. 51. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: novantanove anni.
2. 65. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: settantacinque anni.
2. 52. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: sessanta anni.
*2. 66. Foti.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: sessanta anni.
*2. 67. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.


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Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: quaranta anni.
2. 68. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: anche le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: le modalità e le condizioni delle cessioni anche nella modalità della concessione.
*2. 53. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pinza, Lettieri, Pistone, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, capoverso 15-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: anche le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: le modalità e le condizioni delle cessioni anche nella modalità della concessione.
*2. 85-bis. Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: anche.
2. 54. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pinza, Lettieri, Pistone, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, secondo periodo, sostituire la parola: concessioni con le seguenti: cessioni anche nella modalità della concessione.
2. 55. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pinza, Lettieri, Pistone, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, terzo periodo, sostituire le parole da: in caso di accertato fino alla fine del periodo con le seguenti: al termine del periodo previsto dalla concessione.
*2. 69. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, terzo periodo, sostituire le parole da: in caso di accertato fino alla fine del periodo con le seguenti: al termine del periodo previsto dalla concessione.
*2. 86-bis. Pistone.

Al comma 1, dopo il capoverso 15-quater, aggiungere il seguente:
15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere ceduti gratuitamente ai comuni o alle province che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione i beni immobili storici ed artistici non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. La cessione comporta il passaggio nel demanio non alienabile dell'ente ricevente. L'ente prevede una destinazione che consenta un'utilizzazione di interesse pubblico, comunque compatibile con i vincoli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici gravanti sul bene stesso. In caso di accertato difforme utilizzo l'immobile ritorna nella disponibilità dell'Agenzia del demanio.
2. 70. Sergio Rossi.


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Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
*2. 6. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
*2. 33. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
*2. 34. Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le parole: «e comunque ad eccezione degli immobili che si trovino in condizioni di degrado o che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria».
2. 76. Pistone, Maura Cossutta, Benvenuto.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.
2. 110. Raisi, Saia.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, liberi ovvero occupati e non optati dai


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conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; la prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione».
*2. 8. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; la prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione».
*2. 16. Grandi, Cennamo, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lucidi, Lumia, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Molinari, Tocci, Battaglia, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto-legge, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; la prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione».
*2. 111. Pistone.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «non possono in alcun caso» sono sostituite dalle seguenti: «possono, nelle aree ad alta densità abitativa»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti pubblici territoriali possono comunque acquisire beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti medesimi».
2. 122. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali, operanti nelle aree ad alta tensione abitativa, che intendano


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acquistare beni immobili ad uso residenziale liberi o occupati ma non optati da conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4, al fine di contrastare l'emergenza abitativa».
*2. 7. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali, operanti nelle aree ad alta tensione abitativa, che intendano acquistare beni immobili ad uso residenziale liberi o occupati ma non optati da conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4, al fine di contrastare l'emergenza abitativa».
*2. 112. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali, operanti nelle aree ad alta tensione abitativa, che intendano acquistare beni immobili ad uso residenziale liberi o occupati ma non optati da conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4, al fine di contrastare l'emergenza abitativa».
*2. 113. Pistone.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza dell'offerta di opzione, abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente all'acquisto di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno il 50 per cento delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere e di quelle per le quali è stato esercitato l'acquisto dell'usufrutto».
2. 5. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di


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ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisto di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno il 50 per cento più 1 delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere».
*2. 114. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisto di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno il 50 per cento più 1 delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere».
*2. 115. Pistone.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: «almeno l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 50 per cento».
**2. 9. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: «almeno l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 50 per cento».
**2. 116. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: «almeno l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 50 per cento».
**2. 118. Buontempo.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: «almeno l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 60 per cento».
*2. 10. Giordano, Russo Spena.


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Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: «almeno l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 60 per cento».
*2. 119. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: «almeno l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 70 per cento».
**2. 11. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: «almeno l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 70 per cento».
**2. 120. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.
2. 71. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comprende anche i rappresentanti delle ANCI regionali interessate.
2. 100. Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
2. 101. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2006.
2. 102. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
2. 103. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2-ter, capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: diminuito di una percentuale pari al 35 per cento.
2. 104. Pistone, Benvenuto.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
3-ter. Le modalità di vendita, di determinazione del valore dell'immobile e di esercizio del diritto di prelazione da parte dei medesimi conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale, devono essere regolate da accordi definiti in sede


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locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo tra i soggetti indicati, la determinazione del prezzo di vendita dell'immobile può essere richiesta all'Ufficio tecnico erariale.
2. 105. Fiori.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
3-ter. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione.
2. 106. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-quinquies. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. 107. Fiori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-quinquies. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.
2. 108. Fiori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-quinquies. Per gli enti previdenziali i prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso commerciale sono fissati ai valori di mercato diminuiti del 35 per cento.
2. 109. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Dismissione dei beni immobili degli enti locali). - 1. Per accelerare la procedura di cartolarizzazione e alienazione dei beni immobili delle regioni, delle province e dei comuni, rientranti nella categoria di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, l'autorizzazione della soprintendenza regionale, prevista all'articolo 9 del medesimo regolamento, si intende rilasciata qualora non venga comunicato all'ente richiedente il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. 01. Sergio Rossi, Pagliarini.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 19. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: definite dalle autorità competenti


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non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio, e comunque.
*3. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio, e comunque.
*3. 3. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio, e comunque.
*3. 20. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: escluso il demanio marittimo con le seguenti: ad esclusione del demanio marittimo e delle zone interessate da pericolo di inondazione.
3. 21. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: escluso il con le seguenti: sulle quali non siano stati previsti dall'autorità di bacino interventi di messa in sicurezza e, comunque, sempre ad esclusione dell'intero.
3. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: nonché tutte le aree che ricadono nell'ambito dei bacini idrografici.
3. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: e le aree demaniali ricadenti nelle aree di pertinenza fluviale.
3. 24. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: e fluviale.
*3. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: e fluviale.
*3. 4. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: e fluviale.
*3. 25. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sconfinamento di opere fino a: proprietà altrui con le seguenti: da un lieve sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, attuato in buona fede dal proprietario del fondo stesso.
**3. 5. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi, Vigni.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sconfinamento di opere fino a: proprietà altrui con le seguenti: da un lieve sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, attuato in buona fede dal proprietario del fondo stesso.
**3. 26. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2000.
3. 6. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 15 giugno 2001.
3. 7. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.
3. 8. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 15 giugno 2002.
3. 9. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: altrui aggiungere le seguenti: di entità non superiore a 50 metri quadri e comunque non oltre il 10 per cento della superficie totale occupata dall'opera.
3. 10. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in forza di con le seguenti: in conformità a.
3. 11. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o altri titoli legittimanti tali opere.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o altro titolo legittimante l'opera.
3. 12. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o altri titoli legittimanti tali opere con le seguenti: nonché del nulla osta delle autorità preposte alla difesa del suolo e tutela dal rischio idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: o altro titolo legittimante l'opera con le seguenti: e le autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie.
3. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o altri titoli legittimanti tali opere con le seguenti: comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro


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provvedimento di assenso da parte delle competenti autorità di bacino o di ambito o di distretto idraulico.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: sostituire le parole: o altri titoli legittimanti tali opere con le seguenti: comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro provvedimento di assenso da parte delle competenti autorità di bacino o di ambito o di distretto idraulico.
3. 29. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o altri titoli legittimanti tali opere con le seguenti: , a condizione che lo sconfinamento non abbia determinato un aumento della volumetria totale edificabile.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o altro titolo legittimante l'opera.
3. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono alienate aggiungere le seguenti: limitatamente alla parte occupata dal sedime dell'edificio nonché da una superficie aggiuntiva pertinenziale con il confine posto a tre metri dall'edificio.
3. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La vendita delle aree di cui al presente comma può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell'esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nel fondo attiguo di proprietà privata, di manufatti eseguiti abusivamente.
3. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: cinquanta centimetri.
3. 13. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: un metro.
3. 14. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: centocinquanta centimetri.
3. 15. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: due metri.
3. 16. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: duecentocinquanta centimetri.
3. 17. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica, comunque, aggiungere le seguenti: alle zone di esondazione, nonché.
3. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica, comunque, aggiungere le seguenti: alle aree incluse nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e.
3. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: alle aree aggiungere le seguenti: a elevato rischio idrogeologico, nonché a quelle.
3. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Vigni.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: alle aree aggiungere le seguenti: a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale individuate dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché a quelle.
3. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: alle aree aggiungere le seguenti: interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché a quelle.
3. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria.
3. 18. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: venti giorni.
3. 37. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
3. 38. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
3. 39. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione della concessione in sanatoria.
3. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , la cui data deve risultare anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 41. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) la certificazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal dirigente del servizio comunale preposto, che la zona non è soggetta ai vincoli stabiliti dai titoli I o II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Il dirigente trasmette immediatamente copia della certificazione e dell'istanza, corredata da copia della planimetria catastale, alla soprintendenza regionale ai beni architettonici e al paesaggio, la quale entro sessanta giorni dalla ricezione può contestarla direttamente presso la filiale dell'agenzia del demanio territorialmente competente. La contestazione, integrata dall'attestazione dell'esistenza dei predetti vincoli, comporta l'annullamento del procedimento di alienazione e contro di essa è dato ricorso ordinario alla giustizia amministrativa.
3. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La filiale dell'agenzia del demanio, ricevuta l'istanza con la predetta documentazione, provvede di propria iniziativa a verificare che le porzioni da alienare non ricadano sul demanio marittimo, richiedendo se del caso il parere delle competenti autorità marittime.
3. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 2.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella:
sostituire le parole:
10.000 \d 100.000 con le seguenti: 2.500 \d 25.000;
sostituire le parole: 100.001 \d 300.000 con le seguenti: 25.000 \d 75.000;
sostituire le parole: > 300.000 con le seguenti: > 75.000.
3. 44. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella:
sostituire le parole:
10.000 \d 100.000 con le seguenti: 5.000 \d 50.000;
sostituire le parole:
100.001 \d 300.000 con le seguenti: 50.000 \d 150.000;
sostituire le parole:
> 300.000 con le seguenti: > 150.000.
3. 45. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 7.500.
Conseguentemente, alla medesima tabella:
sostituire le parole:
10.000 \d 100.000 con le seguenti: 7.500 \d 75.000;
sostituire le parole:
100.001 \d 300.000 con le seguenti: 75.000 \d 225.000;
sostituire le parole:
> 300.000 con le seguenti: > 225.000.
3. 46. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire, rispettivamente, le parole: 30, 20, 15, 20, 60, 40, 30, 40, 10, 120, 80, 60, 80, 180, 120, 90, 120 con le seguenti: 60, 40, 30, 40, 60, 80, 60, 80, 20, 120, 160, 120, 160, 360, 240, 180, 240.
3. 47. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: un mese.
3. 72. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: quarantacinque giorni.
3. 73. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: due mesi.
3. 74. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: tre mesi.
3. 75. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del triplo.
3. 48. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del doppio.
3. 49. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del 150 per cento.
3. 50. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del 100 per cento.
3. 51. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquiennale con le seguenti: a novantanove anni.
3. 52. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquiennale con le seguenti: a cinquanta anni.
3. 53. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquiennale con le seguenti: a venticinque anni.
3. 54. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquiennale con le seguenti: a venti anni.
3. 55. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquiennale con le seguenti: a quindici anni.
3. 56. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquiennale con le seguenti: a dodici anni.
3. 57. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquiennale con le seguenti: a dieci anni.
3. 58. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquiennale con le seguenti: a sette anni.
3. 59. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sei mesi.
3. 71. Raisi, Saia.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quindici giorni.
3. 60. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: venti giorni.
3. 61. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: venticinque giorni.
3. 62. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
3. 63. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
3. 64. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 200 per cento.
3. 65. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 150 per cento.
3. 66. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 100 per cento.
3. 67. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 75 per cento.
3. 68. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.
3. 69. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
3. 70. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, si applica anche agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la cui trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
3. 02. Pistone, Lettieri, Tocci, Maura Cossutta, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che hanno già ricevuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'invito all'acquisto da parte dell'ente e per i quali non sia già avvenuto il trasferimento di proprietà.
3. 03. Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti di autpnomia e nelle relative norme di attuazione.
3. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, effettuate sulla base del presente decreto sono versati alle entrate del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnati allo Stato di previsione del Ministero della difesa per la costruzione o il reperimento di nuovi alloggi di servizio.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: Le maggiori con le seguenti: Le ulteriori maggiori.
4. 1. Minniti, Ruzzante, Benvenuto, Pisa, Pinotti, Grandi, Lumia, Angioni, Lucidi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la parola: integralmente.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. 2. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Norma transitoria). - 1. Tutte le procedure di vendita in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono bloccate e riattivate secondo le disposizioni in esso contenute.
*4. 01. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

Art. 4-bis. (Norma transitoria). - 1. Tutte le procedure di vendita in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono bloccate e riattivate secondo le disposizioni in esso contenute.
*4. 02. Pistone.