Allegato A
Seduta n. 333 del 2/7/2003


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(A.C. 4086 - Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «infrastrutture militari» sono inserite le seguenti: «o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa» e dopo le parole: «alloggi di servizio connessi all'incarico» sono inserite le seguenti: «occupati dai titolari dell'incarico in servizio»; al secondo periodo, lettera c), dopo le parole: «sia stato notificato» sono inserite le seguenti: «, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario,»;
al comma 2, sono soppresse le parole: «Ai fini dell'applicazione del comma 1» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001»;
al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001»;
al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001»;
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione della difesa che aveva in uso i beni dismessi, di riottenerne l'assegnazione in uso governativo con priorità rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato, in caso di successiva riassegnazione»;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis.
Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I".
5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione di convenzioni per la concessione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n.104 del 1996, si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato.
5-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n.488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI spa direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.
6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-bis, comunque effettuate, sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo


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sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio".

5-quinquies. Le disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica nonché alla società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sugli immobili di proprietà statale redatti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali per l'esecuzione, con finanziamento pubblico, degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni, devono essere comunicati all'Agenzia del demanio entro trenta giorni dalla loro approvazione. Analoga comunicazione viene effettuata per le variazioni da apportare ai programmi triennali ed agli elenchi annuali dei lavori. Le predette Amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio, con cadenza trimestrale, lo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali dei lavori approvati. Le comunicazioni sono effettuate in via telematica sulla base di un modello definito dall'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio fornisce, a richiesta, il supporto tecnico per la redazione dei programmi triennali, che sono redatti dalle Amministrazioni in conformità con le linee guida tecnico-operative definite dall'Agenzia del demanio ed approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella concessione del finanziamento pubblico si tiene conto della conformità degli interventi alle linee guida tecnico-operative. In sede di prima applicazione le linee guida tecnico-operative sono definite dall'Agenzia del demanio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed approvate nei quindici giorni successivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori pubblici affidati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.801».

All'articolo 2:

al comma 1:
al capoverso 15-
bis, primo periodo, dopo le parole: «del comma 15» sono inserite le seguenti: «vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati,» e le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
il capoverso 15-ter è soppresso;
al capoverso 15-
quater, primo periodo, dopo le parole: «non suscettibili di altra utilizzazione economica» sono inserite le seguenti: «; per finalità e progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni come sede della residenza municipale, la


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concessione di cui al periodo precedente può avere durata massima di cinquanta anni»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis.
Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia"»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis.
La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1o agosto 2002, n.166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, è inserito il seguente:
"3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".
2-quater. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n.351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001, e successive modificazioni, dopo le parole: "vendita frazionata degli immobili" sono inserite le seguenti: "ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione"».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «opere eseguite» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2002», la parola: «privata» è sostituita dalla seguente: «altrui» e dopo le parole: «tali opere,» sono inserite le seguenti: «e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti,»; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera»; al secondo periodo, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 2, le parole: «120 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

al comma 4, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di scadenza del termine di cui al comma 2»; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella B allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'amministrazione finanziaria del demanio»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto»;


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dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito».