Allegato A
Seduta n. 333 del 2/7/2003


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DISEGNO DI LEGGE: S. 2248 - CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (APPROVATO DAL SENATO) (4086)

(A.C. 4086 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1. 05. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-quinquies. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. 107. Fiori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-quinquies. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.
2. 108. Fiori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, si applica anche agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la cui trasformazione in persona giuridica di


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diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
3. 02. Pistone, Lettieri, Tocci, Maura Cossutta, Benvenuto.