Allegato A
Seduta n. 333 del 2/7/2003


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(A.C. 3987 - Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Elettorato attivo).

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.